Lo sport entra nella Costituzione della Repubblica italiana divenendone uno dei valori tutelati.
L’Aula della Camera lo scorso 20 settembre ha approvato in via definitiva all’unanimità la proposta di legge costituzionale che prevede l’inserimento della tutela dello sport in Costituzione.
Il testo approvato modifica l’articolo 33 della Carta, con la previsione di un nuovo ultimo comma, in base al quale: “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme“.
Tra gli aspetti più dibattuti la collocazione all’interno della Costituzione: da una parte, infatti, non si è voluto “toccare” i principi fondamentali, anche in considerazione della recente procedura di revisione dell’art. 9 (con l’inserimento della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltreché degli animali), evitando così il rischio di eccessivo appesantimento del testo; dall’altro l’articolo 33 – considerata l’ampiezza delle materie “coperte” – è risultato essere più idoneo rispetto all’articolo 32, vero e proprio baluardo del diritto alla salute. Ha, così, prevalso la scelta di intervenire sull’art. 33, rispetto alle ipotesi alternative degli articoli 9 e 32.
Una considerazione circa il tenore letterale del testo: la scelta del verbo “riconosce” richiama la formula linguistica di cui all’art. 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell’attività sportiva come realtà “pre-esistente”; la Repubblica è, dunque, chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.
Il contenuto dell’attività sportiva è, inoltre, declinato su diverse ma complementari direttrici: come valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; come valore sociale: lo sport, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d’inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere (socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo).
Da ultimo, come binomio sport-salute, specie se inteso nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico della persona. In tal senso la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell’attività sportiva “in tutte le sue forme” appare finalizzata, dunque, a esplicitare che la norma si riferisca allo sport nella sua accezione più ampia.
Si deve segnalare, per completezza, che anche nella scorsa legislatura c’era già stato un tentativo di far approvare la legge costituzionale: approvazione in prima e seconda lettura al Senato, e solo in prima lettura alla Camera, dove non si concluse il suo iter a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento.
Evoluzione storica della tutela
Nell’impianto originale della Carta non vi era alcun riferimento alla tutela dello sport: forse per una ragione di natura politica, ovvero un’integrale “presa di distanza” dal fascismo, il quale aveva fatto dello sport uno dei principali strumenti di propaganda. A tale considerazione se ne aggiunge una di carattere economico, data dalle difficili condizioni economiche e sociali del dopoguerra, le quali certamente ponevano al tempo priorità diverse. Con riferimento a fonti di rango costituzionale a ben vedere si ritrovano, invece, due distinti riferimenti alla tutela dello sport: da una parte lo statuto del Trentino-Alto Adige, dall’altra quello del Friuli Venezia Giulia; entrambe entità territoriali dotate di un “regime” di specialità.
Solo con la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, la tutela dello sport ha trovato un riferimento, ancorché indiretto, nella Costituzione: l’articolo 117, comma 3, della Carta annovera, infatti, «l’ordinamento sportivo» fra le materie di competenza concorrente fra Stato e Regioni. Un riferimento presente ma limitato ai soli fini del riparto di competenze legislative.
Qualche passo in avanti, però, era stato già fatto in autonomia anche dalla Corte costituzionale a metà degli anni Settanta. Merita, infatti, essere ricordata una sentenza, la n. 57 del 1976, con la quale – con riferimento allo sport – la Corte si era espressa indicando lo stesso come “attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l’incoraggiamento da parte dello Stato“.
Solo poi di recente l’accesso alla pratica sportiva e la sua valenza educativa, sociale e di promozione del benessere psicofisico hanno trovato ampio riconoscimento: con la legge n. 107/2015 si è, infatti, garantito nelle istituzioni scolastiche “il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore“. Nel novembre del 2021, è stato, infine, adottato con l’Accordo Stato-Regioni, il documento recante le “Linee di indirizzo sull’attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie“.
Una prospettiva comparatistica e sovranazionale
Dall’esame dei testi delle Carte fondamentali dei diversi Stati membri dell’Unione europea, si ha una fotografia della situazione: le disposizioni sullo sport sono presenti in nove ordinamenti, ovvero: Bulgaria, Croazia, Grecia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria.
Solo, quindi in Costituzioni c.d. “di seconda generazione”, o “giovani”, che risentono delle sensibilità dei contesti storici e culturali nei quali sono state adottate, emerge un riferimento diretto. In alcuni casi si tratta di un vero e proprio “diritto allo sport” con autonoma collocazione (Portogallo), spesso di un’attività di promozione da parte dei pubblici poteri (es. Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, Romania, Spagna, Ungheria), definita nel caso della Grecia come “missione fondamentale dello Stato”; in altri casi la materia dello sport si “salda” alla tutela della salute (Bulgaria, Polonia, Spagna), oppure si riconnette a una tutela dei giovani (Romania, in parte la Polonia).
Sul piano del diritto internazionale ed europeo sono, invece, numerosi i riconoscimenti del valore dello sport, anche se esso non figura espressamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte di giustizia – in via suppletiva – ha, però, a più riprese portato lo sport entro l’ambito di applicazione del diritto europeo (le principali pronunce sono legate la libera circolazione di persone, lavoratori e servizi: sentenze Bosman del 1995, Agostini del 1998, Malaja del 2000).
Francesco Maria D’Angelo
Direttore Lexacivis