La Corte di Cassazione con sentenza n. 27892, depositata in data 3 ottobre 2023, si è recentemente espressa, pronunciando il seguente principio di diritto: “Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell’artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortili”.
La vicenda in esame origina da un sinistro stradale a seguito del quale l’autovettura di un privato aveva riportato danni; con specifica convenzione tra le parti quest’ultimo aveva ceduto il proprio credito a un Consorzio che – sulla base di una clausola espressamente sottoscritta dalle parti – si era impegnato “a rifondere al danneggiato gli importi conseguiti dai debitori e relativi al risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali diversi dal risarcimento pertinente al danno”.
Il Consorzio ricorreva contro la sentenza n. 806/2020 che accogliendo l’appello proposto dalla compagnia assicurativa avverso la sentenza n. 614/2014 – ha rigettato la domanda risarcitoria che era stata proposta in primo grado dal Consorzio.
La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame ha ribadito – richiamando alcuni suoi precedenti – il principio secondo cui è ben possibile cedere a un terzo un diritto di credito da risarcimento del danno.
La Corte ha, infatti, precisato che “il credito da risarcimento del danno da [fatto illecito] è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto agli artt. 1260 c.c. e segg. Tale principio, non sussistendo alcun divieto normativo ostativo, è stato affermato: sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, in quanto è stato posto in rilievo che, essendo esso di natura non strettamente personale, non sussiste specifico divieto normativo al riguardo […] e non rimane in tal caso integrata ipotesi di cessione di crediti litigiosi vietata ex art. 1261 c.c. […]; sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno morale terminale, del danno catastrofale e del danno biologico terminale depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos […]”.
Pertanto, il cessionario è stato ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l’accertamento giudiziale della responsabilità dell’autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni.
Di tale principio di diritto ne ha preso atto anche il legislatore nazionale che, con la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 24, ha introdotto nel Codice della assicurazioni private l’art. 149 bis, in base al quale “In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni“.
In una vicenda analoga, la medesima Corte è recentemente ritornata sul tema (cfr. sent. Corte Cass. Civile, n. 4300 del 2019) statuendo che la cessione del credito da risarcimento del danno derivante da sinistro stradale costituisce (non già un’operazione di finanziamento, bensì) il “mero mezzo di pagamento da parte del cedente” della prestazione professionale di carrozziere.
De-Graft Adomako
Presidente Lexacivis