FISCO TRA ENTI TERRITORIALI, PERSONE FISICHE E INTERNAZIONALITÀ

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il Decreto legge entrato in vigore ad ottobre 2023 si compone di 24 articoli suddivisi come segue:

●       Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

●       Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;

●       Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

In questa sezione il decreto dispone varie misure, tra le più importanti è opportuno citarne alcune:

il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

Le persone fisiche titolari di partita iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.

Il versamento potrà essere dilazionato in 5 rate e gli interessi saranno applicati a partire dalla seconda rata.

Si proroga al 30 giugno 2024 il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, Inoltre, si proroga di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi

In riferimento a questa sezione, il decreto si concentra su specifiche norme per la revisione del sistema di imposte sul reddito delle persone fisiche ovvero, in termini pratici, le imposte dovute dalle persone in relazione al reddito da lavoro ed al possesso di terreni e fabbricati. La riduzione dell’IRPEF (acronimo che indica appunto le imposte sul reddito), l’equità orizzontale ed il riordino delle deduzioni sono le mosse alla base per un sempre maggiore avvicinamento ad un sistema orientato ad un’unica aliquota d’imposta.

Nel 2024 osserveremo una riduzione dell’IRPEF a tre scaglioni di reddito – dal 23% per i redditi fino a 28.000 euro al 43% per quelli massimi sopra i 50.000 – e maggiori detrazioni per lavoratori dipendenti, eccezion fatta per i contribuenti con reddito elevato (sopra i 50.000 €) che, tranne per le spese sanitarie, avranno una minor possibilità di detrazione complessiva. Per quanto riguarda le imprese, saranno introdotti a partire da gennaio 2024 incentivi per le nuove assunzioni.

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

L’ultima parte del Decreto- legge in esame riguarda l’approvazione, in via preliminare, di un decreto legislativo che introduce norme fiscali di rilevanza internazionale con l’intento di:

  • revisionare la residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società;
  • conformare il sistema di imposizione sul reddito a livello internazionale;
  • recepire la direttiva europea sulla global minumum tax;
  • semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate.

Per quanto riguarda la residenza fiscale per:

  •  le persone fisiche il domicilio viene considerato il luogo in cui si sviluppano relazioni personali e familiari e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello stato (il concetto di residenza rimane invariato);
  • le persone giuridiche si fa riferimento a tre criteri alternativi tra loro  quello della sede legale, quello della sede di direzione effettiva e infine, quello gestione ordinaria in via principale.

Vengono così eliminati i criteri di oggetto principale e sede dell’amministrazione; i tre criteri introdotti  dal testo in esame sono, da un lato, in continuità con la normativa in vigore prima della riforma e, dall’altro innovativi  difatti i criteri della sede di direzione effettiva e di gestione ordinaria in via principale riguardano rispettivamente il luogo in cui vengono prese le decisioni per la società e dove si svolgono concretamente le attività di gestione della stessa.

Il decreto promuove, inoltre, una riduzione fiscale del 50 percento ai lavoratori impatriati, ovvero coloro che spostano la propria residenza fiscale in Italia non avendola avuta nei 3 periodi precedenti. Tali lavoratori dovranno mantenere la residenza in Italia per almeno 5 anni e godranno delle agevolazioni entro il reddito di 600.000 euro. Quello del promuovere il rientro in Italia di lavoratori con residenze fiscali estere è un obiettivo dichiarato e sottolineato nel decreto, esteso anche ad attività di impresa, di arti o professioni in forma associata svolte in Italia e che prima venivano esercitate in paesi extra UE.

Viene recepita, nel decreto, la Global Minimum Tax, l’imposta minima globale – con aliquota al 15% – nata da una direttiva europea per imporre uno standard fiscale internazionale ai gruppi societari multinazionali. Si vuole evitare, come principale obiettivo, che i gruppi societari internazionali possano erodere l’imponibile (cioè le tasse) nei paesi in cui operano trasferendo gli utili in stati fiscalmente molto vantaggiosi – assoggettandoli quindi ad un livello minimo obbligatorio di aliquota fiscale in tutti gli stati in cui operano e generano reddito e ricchezza.

Gloria VindigniLeonardo Pietro Cervesato
Redattrice di Lexacivis – Redattore di Lexacivis

Lascia un commento