La macabra vicenda
La sera del 27 maggio 2023, nella periferia di Senago, un comune alle porte di Milano, si consuma una delle vicende più sconvolgenti della recente cronaca italiana. Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di sette mesi, viene brutalmente uccisa dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello, barista presso un noto hotel di lusso milanese.
La giovane, originaria di Sant’Antimo (Napoli), si era trasferita al Nord per inseguire progetti di vita e di lavoro. Dal loro legame, travagliato ma apparentemente solido agli occhi esterni, sarebbe dovuto nascere un bambino, già battezzato idealmente con il nome di Thiago.
Dietro l’apparenza di normalità si nascondeva tuttavia una realtà complessa. Nei mesi precedenti al delitto, il rapporto tra Giulia e Alessandro si era fatto sempre più teso. Impagnatiello, pressato da una doppia vita sentimentale – portava avanti un’altra relazione di cui Giulia era venuta a conoscenza – si trovava immerso in una spirale di menzogne e contraddizioni.
La sera dell’omicidio, dopo l’ennesima discussione accesa, l’uomo aggredisce Giulia con numerosi fendenti. Si scopre solo in un momento successivo che non si è trattato di un gesto impulsivo: già nelle settimane precedenti Impagnatiello aveva tentato di avvelenare la compagna somministrandole sostanze tossiche, come confermato dalle indagini.
Dopo aver commesso l’omicidio, l’assassino cerca di occultare il cadavere. Per giorni, tenta di depistare le indagini simulando una fuga volontaria della giovane, scambiando messaggi dal telefono di lei e collaborando – in apparenza – con le forze dell’ordine. Alla fine, sopraffatto dalla pressione e dalle incongruenze, confessa il crimine e indica il luogo dove aveva nascosto il corpo.
L’Italia intera ha seguito con sgomento lo sviluppo della vicenda. Il processo, celebrato davanti alla Corte d’Assise di Milano, ha posto al centro non solo la ricostruzione dei fatti, ma anche l’analisi della personalità dell’imputato.
Su richiesta della difesa, è stata infatti disposta una perizia psichiatrica volta a valutare la capacità di intendere e di volere di Impagnatiello al momento dell’omicidio.
Le risultanze peritali non hanno rilevato alcuna condizione patologica tale da compromettere il libero esercizio delle sue facoltà mentali e, pertanto, Impagnatiello è stato dichiarato pienamente imputabile, con conseguente condanna all’ergastolo.
È evidente come sia complesso strutturare un’analisi emotivamente distaccata su un caso così raccapricciante. È difficile credere che esista un lato della natura umana così sadico da premeditare e compiere atti del genere.
In realtà, la personalità di Impagnatiello non può dirsi totalmente lineare. A quanto pare la perizia predisposta dal tribunale evidenzia in lui i tratti del disturbo psicopatico e di quello narcisistico di personalità, che, come detto, non sono stati ritenuti in grado di influenzare la sua capacità di intendere e di volere.
Questa conclusione lascia aperto una questione molto rilevante: perché, nonostante i disturbi diagnosticati, Impagnatiello è stato ritenuto pienamente imputabile?
Per rispondere a questo interrogativo è utile esplorare la materia nell’intersezione fra due differenti prospettive. La prima parte dalla definizione psichiatrica dei due disturbi di personalità diagnosticati a Impagnatiello per delineare quale potrebbe essere stato il loro profilo di incidenza rispetto alla condotta criminale posta in essere. La seconda, invece, prettamente teorica, osserva il disturbo di personalità in riferimento alla concezione dottrinale prevalente di imputabilità integrata nella struttura del reato.
Disturbo psicopatico e disturbo narcisistico
Il termine psicopatia viene comunemente utilizzato per indicare una condizione patologica caratterizzata da impulsività, mancanza di empatia, comportamento manipolativo e inosservanza delle norme sociali. Sebbene il DSM-5 (principale strumento diagnostico utilizzato a livello internazionale) non riconosca la psicopatia come diagnosi autonoma, in ambito scientifico, viene spesso considerata come la forma più grave del disturbo antisociale di personalità e rappresenta un importante oggetto di studio nelle neuroscienze[1].
Il disturbo antisociale di personalità si manifesta con tratti quali egocentrismo, mancanza di rimorso, impulsività e incapacità di provare empatia. Tali caratteristiche non implicano necessariamente comportamenti violenti o criminali, ma la loro variabilità richiede un’attenta valutazione clinica e diagnosi differenziale. Le cause del disturbo sono multifattoriali e la diagnosi è complessa e controversa, soprattutto nei casi in cui i tratti antisociali emergano in assenza di problematiche socio-relazionali manifeste. In assenza di terapie specifiche, gli interventi attuali mirano prevalentemente alla gestione dei sintomi e al miglioramento della qualità della vita del paziente.[2]
Le caratteristiche della personalità antisociale possono includere, nei casi più gravi, comportamenti manipolativi, superficialità emotiva, incapacità di stabilire relazioni profonde e tendenza alla violenza[3].
Il Disturbo Narcisistico di Personalità (NPD) è una configurazione patologica e pervasiva della personalità, contraddistinta da un senso grandioso e inflessibile del sé, un bisogno costante di ammirazione e una marcata incapacità di provare empatia. Dietro l’apparente sicurezza e l’immagine di successo, si cela spesso un’identità fragile, che necessita di continua conferma esterna e che viene difesa con tenacia attraverso il controllo, la manipolazione e la negazione della propria vulnerabilità[4].
Il narcisista patologico vive immerso in una finzione identitaria — un “falso sé” idealizzato — costruito per soddisfare aspettative sociali e familiari, spesso a scapito dell’autenticità e della genuinità delle proprie relazioni affettive. Tale disturbo, che si manifesta in modo stabile e trasversale ai diversi contesti di vita, è storicamente associato a modalità relazionali fredde, sfruttatrici e profondamente autoreferenziali[5].
Le origini concettuali risalgono al mito di Narciso, raccontato da Ovidio, mentre l’elaborazione psicodinamica moderna inizia tra Otto e Novecento con figure come Ellis, Freud e Kohut. Nel panorama psichiatrico attuale, il NPD è collocato nel Cluster B dei disturbi di personalità, accanto a quelli a carattere drammatico o antisociale.
Nel caso di Alessandro Impagnatiello, alcuni elementi ricorrenti dei disturbi sopra descritti emergono con particolare evidenza: la doppiezza affettiva, l’occultamento sistematico della verità, l’assenza di empatia reale. In particolare, i giudici, nella sentenza, osservano come egli, in linea con le dinamiche tipiche del narcisismo patologico, avrebbe convinto la compagna a non abortire non per un autentico desiderio di genitorialità, ma per evitare di “assumersi la responsabilità davanti ai familiari di acconsentire all’aborto della compagna”, tutelando così l’integrità della propria immagine. Il gesto, apparentemente altruista, si rivela così profondamente strumentale e autoreferenziale[6].
Questa logica di preservazione dell’apparenza, anche a costo della verità e della libertà altrui, è centrale nel funzionamento narcisistico: l’altro diventa un prolungamento del sé, funzionale al mantenimento di un’identità idealizzata. Ed è in questo meccanismo che si può cogliere una delle chiavi psichiche delle dinamiche relazionali e distruttive che hanno preceduto il tragico epilogo.
L’imputabilità nella logica del reato.
Per comprendere il profilo di rilevanza di questi disturbi nel giudizio di imputabilità di Impagnatiello è necessario riassumere in breve cosa significhi effettivamente “imputabilità” e quale sia la sua configurazione nel sistema reato.
Per iniziare è opportuno fissare un concetto la cui postulazione ha infuocato per molto tempo il dibattito dottrinale, ma la cui efficacia è ad oggi riconosciuta dalla dottrina maggioritaria: l’imputabilità costituisce un elemento della colpevolezza e, pertanto, un elemento del reato, la cui presenza determina l’applicabilità della pena[7].
Viene spesso confusa con il concetto di “capacità di intendere e di volere al momento dell’azione osservata”, ma in realtà il concetto è più ampio e complesso. È proprio la definizione all’art. 85 che ci evidenzia questo distacco, ponendo la capacità di intendere e di volere come requisito dell’imputabilità stessa.
La dottrina si è interrogata per secoli su quale fosse il reale contenuto di tale nozione, formulando varie teorie: da quella più antica, che si abbandona al paradigma del libero arbitrio – definendo inimputabile o semi-imputabile qualsiasi azione che non è stata posta in essere in piena autonomia decisionale -, a quelle più moderne della normalità, dell’identità personale e dell’intimidabilità, che cercano invece di distaccarsi da tale presupposto scientificamente discutibile per individuare dei parametri oggettivi per il giudizio di imputabilità[8].
Ad oggi, in ogni caso, come afferma lo stesso legislatore nei Lavori preparatori del Codice Penale, il concetto di imputabilità resta senza alcun dubbio, in larga parte, dipendente dal libero arbitrio. La volontà umana, secondo gli autori del Codice penale, benché condizionata dalla psiche, non vi soggiace automaticamente, ma permette una libera scelta basata sulla contrapposizione tra motivi. Vi è in sostanza un’affermazione del determinismo psicologico, che però non si estende all’azione dell’uomo, la quale può e deve essere controllata rispetto agli impulsi[9].
Tuttavia, parte della dottrina ha ravvisato come, in aggiunta ai limiti sopracitati, questa impostazione non fosse compatibile con alcune norme del codice penale. In particolare: quella che definisce non imputabile il minore di 14 anni e quella che applica una finzione di imputabilità per chi commette un crimine alterato da alcol o sostanze stupefacenti.
Nel primo caso è evidente come, seppur condizionato dall’immaturità – intesa sia come ridotta capacità di comprendere e organizzare, nella propria sfera cognitiva, valori etico-morali, che come incapacità di comprendere totalmente le conseguenze delle proprie azioni da un punto di vista normativo[10] – il minore di 14 anni risulta totalmente libero nella scelta delle proprie azioni. Inoltre, la scelta di escluderne l’imputabilità si basa su un’evidente presunzione, visto e considerato che la maturità è un concetto soggettivo e si sviluppa con velocità diverse negli individui.
Nel secondo caso, invece, l’arbitrio di un soggetto che risulta alterato da alcol o sostanze stupefacenti è limitato indipendentemente dall’intenzionalità o colpevolezza nell’assunzione.
In entrambe queste casistiche il giudizio di imputabilità non corrisponde ad una valutazione oggettiva della capacità di intendere e di volere di un soggetto al momento in cui pone in essere una condotta, ma rappresenta il materializzarsi della concezione comune di ciò che dovrebbe o meno essere attribuibile all’autodeterminazione di un soggetto.
Partendo da questo presupposto alcuni autori hanno sviluppato la teoria della concezione comune della responsabilità umana, la quale, analizzando la disciplina a posteriori, fornisce un’interpretazione oggettiva di quello che rappresenta l’imputabilità nel sistema reato.
Secondo parte della dottrina, non si tratta, infatti, di un sinonimo di capacità di intendere e di volere, ma di un giudizio condizionato da ciò che la comunità ritiene meritevole di responsabilità.
Per la comune concezione della responsabilità umana, infatti, il tredicenne non è sufficientemente maturo da meritarsi l’imputabilità, così come chi si è volontariamente ubriacato non può che essere responsabile durante tutta la permanenza dello stato di alterazione[11]. Tutto ciò a prescindere dall’effettiva capacità di intendere e di volere al momento della condotta.
Disturbo di personalità come scusante
In considerazione di quanto esposto fino a questo momento, è possibile fornire una triplice interpretazione della materia che dovrebbe poter rispondere alla domanda “perché i disturbi di personalità non influenzano l’imputabilità?”.
Innanzitutto, è giusto sottolineare che l’attuale impostazione della giurisprudenza non esclude totalmente l’applicabilità del disturbo di personalità al giudizio di imputabilità. Tale condizione, però, come indicato da una lunga serie di sentenze, per incidere sull’imputabilità, dev’essere grave a tal punto da escludere almeno parzialmente la capacità di intendere e di volere[12].
Ma prendendo come riferimento le sintomatologie dei disturbi sopra riportate, non si può fare a meno di notare una certa incompatibilità fra le medesime e il concetto di incapacità di intendere e di volere al momento del fatto incriminato.
Come scrivono gli autori dei principali manuali diagnostici delle malattie psichiatriche, i disturbi di personalità rappresentano delle condizioni che si propagano e si sviluppano nel tempo andando ad influenzare personalità e comportamento di un soggetto sotto vari punti di vista quali, ad esempio, i rapporti interpersonali e la percezione della realtà[13].
Ed è qui che troviamo il primo vero punto di conflitto. È possibile, infatti, affermare che il disturbo di personalità agisce su un livello differente rispetto alla tradizionale concezione del vizio di mente, non influendo tanto sul momento del reato, quanto, piuttosto, sulla nascita del proposito criminale.
In altre parole, se da un lato il giudizio di imputabilità mira a determinare la capacità di intendere e di volere del soggetto al momento dell’azione incriminata, dall’altro i disturbi di personalità, in base a quanto indicato dai manuali diagnostici, non sembrano in grado di influenzarla direttamente.
In quest’ottica, se si volesse comunque ipotizzare una possibile rilevanza del disturbo di personalità nel giudizio di colpevolezza, potrebbe essere più coerente considerarlo come una possibile scusante, ovvero come una di quelle circostanze previste dal nostro ordinamento, che, per loro natura, sono in grado, in qualche modo, di giustificare l’impulso criminale.
In questa categoria troviamo, ad esempio, l’errore di fatto e lo stato di necessità: entrambe condizioni che generano un movente che non si sarebbe generato in condizione di normalità.
Con una tale variazione nell’approccio, la giurisprudenza sarebbe costretta inevitabilmente a modificare la propria prospettiva: il focus dell’indagine non sarebbe più “in che misura il disturbo ha influito sull’azione?”, ma “in che misura il disturbo ha influito sul movente?”[14].
Disturbo di personalità o carattere?
Una seconda motivazione dell’irrilevanza dei disturbi di personalità nel diritto penale si può invece individuare proprio nella sopra discussa natura del concetto di imputabilità.
Come abbiamo rilevato, infatti, tale nozione giuridica, seppur oggetto di molte interpretazioni, risulta inevitabilmente condizionata dalla concezione comune di ciò che merita o meno responsabilità.
Considerando che la società accetta che il minore di 14 anni non venga punito, non permettendo che lo stesso avvenga per chi ha commesso un reato dopo aver intenzionalmente alterato la propria coscienza, la domanda da farsi è la seguente: cosa ne pensa la comunità di chi commette crimini quando affetto da disturbo di personalità?
La realtà è che, malgrado il crescente interesse nella materia e il lavoro sempre più proficuo nella diagnosi e nello studio di questi disturbi da parte delle neuroscienze, è ancora molto difficile comprendere come differenziare la patologia in questione dalla semplice anomalia caratteriale.
Inoltre, come rilevato da molti studi, è possibile che nella società esista ancora una generale forma di stigmatizzazione del disturbo di personalità, che, non viene visto come una vera e propria malattia, ma come una particolare, deviata, conformazione della personalità della quale il soggetto è in qualche modo colpevole[15]. A conferma di ciò si può evidenziare come alcuni titoli di giornali utilizzino l’appellativo di “narciso” per definire Impagnatiello in termini evidentemente accusatori, trasformando il disturbo in un tratto caratteriale.
Questo si riflette inevitabilmente anche sulle decisioni giurisprudenziali che, influenzate dalla percezione popolare, finiscono spesso col dare una eccessiva connotazione morale al disturbo di personalità, perdendo di vista il ruolo che questo ha avuto nella condotta.
Ne è un esempio il già citato passo della sentenza Impagnatiello in cui il suo disturbo narcisistico contribuisce ad aggravarne la posizione confermando le sue intenzioni ego-riferite nell’opposizione al tentato aborto di Giulia.
In sostanza, ad oggi la linea che separa una patologia psichiatrica dalla sua estrinsecazione materiale nel comportamento di un individuo risulta ancora molto sconnessa.
In particolare, se fra gli elementi dell’equazione si concepisce ancora il libero arbitrio, resta molto complicato comprendere in che misura un’azione è influenzata da una patologia e quanto è, invece, frutto di una libera scelta dell’individuo.
Questo problema è accentuato in riferimento ai disturbi di personalità, probabilmente, solo in quanto più difficili da diagnosticare e meno evidenti agli occhi della società[16].
Il pericolo dell’apertura
Questo rapporto intricato fra i disturbi di personalità e il diritto penale, nasconde un’ultima potenziale interpretazione: è possibile che la difficoltà di integrazione tra queste due sfere sia dettata da un’esigenza di autotutela del nostro ordinamento giuridico?
La ragione di questa impostazione potrebbe risiedere nel timore di aprire un vero e proprio “vaso di Pandora”, una situazione in cui il confine tra ciò che definiamo “personalità” e ciò che riconosciamo come “malattia” si farebbe sempre più labile. Se questa distinzione dovesse perdersi, le implicazioni sulla responsabilità individuale sarebbero profonde e potenzialmente rivoluzionarie.
In questo scenario, le neuroscienze emergono come una forza dirompente. La loro incessante ricerca delle radici biologiche di ogni processo psichico si pone in netta contrapposizione all’attuale equilibrio del sistema penale, minandone le fondamenta. Si pensi, ad esempio, all’eventualità di una dimostrazione definitiva dell’inesistenza del libero arbitrio. In tal caso, persino stati emotivi e passionali potrebbero influenzare la percezione sociale della responsabilità. La stessa volontà o un semplice pensiero rischierebbero di essere disgiunti dall’individuo che li ha generati, conducendo, ragionevolmente, a una deresponsabilizzazione dello stesso e al conseguente crollo dei pilastri su cui si erge il nostro ordinamento.
Probabilmente, i disturbi di personalità rappresentano già un potenziale punto di rottura. Un approfondimento medico di queste condizioni potrebbe assestare un colpo significativo al concetto stesso di pena. Quest’ultima, infatti, è ancora saldamente ancorata a una visione indeterministica della realtà, presupponendo cioè che l’individuo sia libero nelle sue scelte e, di conseguenza, pienamente responsabile delle proprie azioni.
La conclusione è inevitabile: il diritto penale si trova dinanzi a un’urgente necessità di evoluzione. Non è più possibile ignorare le nuove comprensioni nel campo dei disturbi della personalità e le rivoluzionarie scoperte neuroscientifiche. È imperativo avviare una riflessione profonda e coraggiosa sul concetto di responsabilità e sulle finalità della pena, per poter costruire un sistema giuridico che sia non solo equo, ma anche adeguato alla complessità dell’essere umano. Il mancato confronto con queste sfide rischia di compromettere la solidità e la rilevanza stessa delle nostre strutture giuridiche.
Gabriele Indri
Redattore Lexacivis
[1] Blanco M., Il cervello psicopatico, in Scienze Forensi Magazine, 2023; Greco R., Grattagliano I., Utilità diagnostica del disturbo antisociale e psicopatico di personalità. Proposte e revisioni del DSM V, Cognitivismo clinico, 2014, 11, 1, pp. 84-101
[2] Sethi A, McCrory E, Puetz V, Hoffmann F, Knodt AR, Radtke SR, Brigidi BD, Hariri AR, Viding E. Primary and Secondary Variants of Psychopathy in a Volunteer Sample Are Associated With Different Neurocognitive Mechanisms. Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging. 2018 Dec;3(12):1013-1021.
[3] Blanco M., art.cit; Greco R., Grattagliano I., art.cit, pp. 86,87.
[4] Mitra P, Torrico TJ, Fluyau D., Narcissistic Personality Disorder, in StatPearls [Internet], 2024
[5] La psichiatra Rebecca Hayman, in un’intervista al programma Practical Law with Henry Gornbein, descrivendo in maniera puntuale il disturbo narcisistico, si sofferma principalmente, infatti, sulla disfunzionalità delle relazioni sentimentali, dando molta rilevanza, soprattutto alla difficoltà di comprendere efficacemente l’effetto delle proprie azioni sul proprio partner.
[6] Sentenza della Corte di Assise di Milano, 17 febbraio 2025.
[7] Molte riserve sussistono, ad oggi, soprattutto in riferimento all’imputabilità parziale e a come tale impostazione porterebbe alla configurazione di un reato parziale. Molti dubbi lasciano, tuttavia, anche le altre teorie sulla configurazione dell’imputabilità nella struttura del reato. Per alcuni approfondimenti: M. T. COLLICA, Vizio di mente, nozione, accertamento, prospettive , Torino, Giappichelli, 2007; R. DELL’ANDRO, Capacità giuridica penale, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 1960, p.114; G. LEONE, L’imputabilità nella teoria del reato, Padova, CEDAM, 1937, p. 361 ss.
[8]D. DAWAN, I nuovi confini dell’imputabilità nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2006, p.23.
[9] D. DAWAN, Ibidem.
[10] Cfr. G. PONTI, P. G. FIORENTINI, Imputabilità e immaturità nel procedimento penale minorile, in Riv. It. Med. Leg, n.4, 1983, pp.876-878.
[11] La dottrina si è interrogata a fondo per cercare di comprendere quale potesse essere il momento della responsabilità che legittima tale finzione giuridica. Alcuni autori ritengono che debba essere analizzata al momento dell’assunzione della sostanza, quando il soggetto era ancora pienamente capace di intendere e volere. Questa impostazione, ispirata alla dottrina tedesca della “precolpevolezza” (Vorverschulden), sostiene che la vera responsabilità risiede nella scelta consapevole di alterarsi. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalente sostengono, invece, che la colpevolezza debba essere valutata al momento della commissione del reato, anche se il soggetto era alterato. Ciò implica una sorta di presunzione di imputabilità, costruita sulla finzione che chi si è volontariamente alterato debba rispondere penalmente del reato. La tesi della precolpevolezza, pur interessante, presenta limiti evidenti: non è punibile di per sé l’atto di alterarsi, e sarebbe problematico attribuire responsabilità penale per reati non ancora determinati o prevedibili al momento dell’assunzione. Sulla questione: A. ROCCO, Relazione e Regio Decreto, 19 ottobre 1930, n. 1398, Approvazione del testo definitivo del Codice Penale, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 1930, p. 4467; S. FIORE, Prospettive dommatiche e fondamento politico-criminale della responsabilità ex art. 92 comma 1° c.p., in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1994, p.140; G. LEONE, Il titolo della responsabilità per i reati commessi in stato di ubriachezza volontaria o colposa, in Giust. Pen., II, 1935, pp. 1332-1342; G. RAGO, Codice Penale Commentato, Art. 92 c.p., in DeJure; F. C. PALAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., n.3, 1988, p. 920-962; Corte Cost., 04/03/1970, n.33, in giurcost.org.
[12] Cfr. Cass. pen., sez. un., 25/01/2005, n.9163, in DeJure
[13] Cfr. Aa. Vv., Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, p. 645ss
[14] Con la potenziale conseguenza che, anziché concentrare lo studio sull’individuo e il suo contatto con la realtà, lo si concentri maggiormente sul disturbo come entità autonoma in grado di influenzare il carattere ancor prima delle azioni.
[15] Sheehan L, Nieweglowski K, Corrigan P., The Stigma of Personality Disorders, Curr Psychiatry Rep. 2016; Ociskova M, Prasko J, Vanek J, Nesnidal V, Sollar T, Slepecky M., Stigma and self-stigma in borderline personality disorder: A narrative review., Neuro Endocrinol Lett. 2023
[16] Si stima che una percentuale compresa fra il 6.1% e il 9.5% della popolazione mondiale potrebbe soffrire di un disturbo di personalità. Inutile sottolineare che le diagnosi sono molto meno diffuse. La stima è individuata da una metanalisi che ha raggruppato 46 studi scientifici di 21 Statii diversi: Catherine Winsper, Ayten Bilgin, Andrew Thompson, Steven Marwaha, Andrew M. Chanen, Swaran P. Singh, Ariel Wang and Vivek Furtado, The prevalence of personality disorders in the community: a global systematic review and meta-analysis, in the British Journal of Psichiatry, 2020.