I fatti dell’11 agosto
Nel pomeriggio dell’11 agosto scorso, a Milano, Cecilia De Astis, pensionata di 71 anni, è stata travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Saponaro. Alla guida dell’auto, risultata rubata, c’era un ragazzo di tredici anni, insieme ad altri tre minori tra gli undici e i tredici anni, tutti di origine rom.
La vicenda, per la sua drammaticità e per l’età dei protagonisti, ha suscitato grande indignazione e un ampio dibattito pubblico. Episodi come questo provocano spesso una frattura tra il sentimento di giustizia collettivo e i principi su cui si fonda il nostro ordinamento giuridico. La questione assume una particolare complessità sul piano del diritto penale, poiché i responsabili, in quanto infraquattordicenni non sono imputabili ai sensi dell’art. 97 del codice penale. Tale articolo sancisce un principio a tutela del minore che spesso, però, entra in contrasto con la percezione sociale di giustizia, soprattutto quando il reato provoca la morte di una persona innocente.
In molti, infatti, hanno sostenuto la necessità di punire comunque i minori, sia in ragione della gravità del reato, che della pericolosità dei soggetti e della loro cultura di provenienza.
Altri, invece, hanno concentrato la loro ricerca di giustizia sui genitori, accusati di non aver esercitato una vigilanza adeguata o di non aver trasmesso ai figli i valori fondamentali della convivenza civile.
Appare quindi necessario interrogarsi su quali conseguenze giuridiche derivino da fatti illeciti commessi da soggetti minori non imputabili e su come l’ordinamento italiano bilanci la tutela della collettività con quella del minore.
Cenni storici
La storia della giustizia penale minorile italiana degli ultimi secoli è segnata da un percorso complesso, in cui si intrecciano esigenze punitive, istanze educative e principi costituzionali.
Nella seconda metà dell’Ottocento la Scuola Positiva affermò per la prima volta una visione deterministica del reato, interpretando il criminale come il prodotto di fattori biologici e sociali. Ciò influenzò profondamente il trattamento dei minori, considerati soggetti ancora in formazione e quindi recuperabili.
Il Codice Zanardelli del 1890 rappresentò passo avanti notevole: stabilì la non imputabilità sotto i 9 anni e la responsabilità solo con “discernimento” tra i 9 e i 14. Tuttavia, mancavano ancora giudici specializzati e i minori continuavano a essere giudicati dai tribunali ordinari. Le leggi di pubblica sicurezza favorirono inoltre l’internamento dei giovani poveri o “deviati” in istituti di correzione, spesso più repressivi che educativi.
Il Codice Rocco del 1930 rappresentò un punto di sintesi tra la logica retributiva classica e quella preventiva positivista, fissando la non imputabilità sotto i 14 anni e la capacità di intendere e di volere tra i 14 e i 18, con pene ridotte e misure di sicurezza. Tuttavia, durante l’epoca fascista la funzione del carcere e delle istituzioni rieducative fu piegata a finalità di controllo sociale, repressione e rieducazione ideologica.
Per i primi 4 anni di vita del codice Rocco, inoltre, i minori continuarono ad essere giudicati nei Tribunali per adulti. Fu solo con l’istituzione del Tribunale per i minorenni del 1934 che si ebbe la prima vera differenziazione fra i due processi.
Con la Costituzione repubblicana si affermò il principio della funzione rieducativa della pena, ma il cambiamento fu graduale. Solo a partire dagli anni ’50 e ’60, con la riforma del Tribunale per i minorenni e l’introduzione di strumenti alternativi come la libertà vigilata, il sistema iniziò ad assumere una configurazione più orientata alla tutela del minore.
Sul piano internazionale, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1924 e quella del 1959, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) e le Regole di Pechino (1985) contribuirono a rafforzare la tutela dei diritti dei minori. Tutte queste evoluzioni confluirono, in Italia, nel D.P.R. 448/1988, il cosiddetto “Codice del processo penale minorile”, che sancì definitivamente i principi di rieducazione, contrasto alla stigmatizzazione e protezione della personalità del minore.
L’attuale impostazione
L’art. 97 del codice penale determina quella che può definirsi una presunzione assoluta di non imputabilità per il minore di quattordici anni. Significa che esso viene considerato a priori incapace di intendere e di volere in ragione della sua giovane età e pertanto non può, in ogni caso, essere soggetto all’applicazione di una pena. L’art. 26 del D.P.R. 448/1988 completa il quadro, affermando che il giudice, accertato che il minore non ha ancora compiuto gli anni quattordici deve pronunciare in ogni stato e grado del processo “Sentenza di non luogo a procedere” per assenza del requisito dell’imputabilità.
Se da un lato questa può considerarsi una prospettiva evoluta e moderna, non gode tuttavia di assoluta scientificità. Il cervello umano non raggiunge la maturità in modo uniforme e il suo sviluppo si stima che possa continuare fino ai trent’anni. Molti studiosi evidenziano come diverse aree cerebrali maturino a ritmi differenti e che la plasticità del cervello consente cambiamenti costanti per tutta la vita[1].
Queste complessità rendono quindi difficile definire un confine netto tra adolescenza e età adulta. In ragione di ciò anche la capacità di comprendere la gravità morale di una condotta, o di percepirne il disvalore socio-giuridico, non necessariamente si completa al raggiungimento della maggiore età e non necessariamente, allo stesso modo, può dirsi in assoluto carente al di sotto della stessa.
Qui possiamo comprendere un primo dato fondamentale: il diritto non sempre ha la presunzione di rappresentare in maniera scientifica la realtà. Spesso come in questo caso è costretto a raggiungere dei compromessi, operando delle semplificazioni per limitare il più possibile il grado di arbitrarietà dei giudizi.
Risulta, invece più malleabile la disciplina del reato commesso da individui di età compresa fra i 14 e i 17 anni, in cui vige una presunzione relativa di maturità e per la quale la valutazione sull’imputabilità viene operata volta per volta all’interno del singolo giudizio. Viene, in ogni caso, mantenuta un’attenzione particolare nei confronti del grado di sviluppo mentale dell’individuo, oltre delle specifiche circostanze del reato, delle condizioni sociali da cui proviene e della sua personalità. Tutti questi elementi, uniti a quelli volti a riscontrare un’eventuale infermità di mente, vengono dunque analizzati per determinare il grado di imputabilità del soggetto[2].
La conseguenza di ciò è che anche lo stesso vizio di mente sarà trattato in maniera diversa a seconda che abbia influito sullo sviluppo mentale del ragazzo, prolungandone la condizione di immaturità, oppure che si manifesti in un soggetto già maturo.
Le misure applicabili
Se, dunque, come abbiamo visto, il minore di quattordici anni non può essere soggetto all’applicazione della pena, ciò non significa che la legge non preveda alcuna misura nei suoi confronti.
Per i minori ultraquattordicenni il Codice del processo minorile prevede la possibilità di applicare misure precautelari e cautelari. Nel frattempo, sarà necessario effettuare una valutazione della responsabilità nel merito e le misure di sicurezza potranno essere poi tramutate in pena o misure di sicurezza (o in entrambe) successivamente alla sentenza, a seconda del quadro di responsabilità e pericolosità prodotto dalla stessa.
Per i minori di quattordici anni il discorso è più complesso e l’attuale impostazione è frutto di un articolato percorso giurisprudenziale ad opera della Cassazione. In passato, la Suprema Corte aveva, interpretando in senso restrittivo l’art. 26, aveva sancito il principio secondo il quale fosse da escludere qualsiasi accertamento sul fatto o sulla sua attribuibilità al minore, ritenendolo superfluo in assenza di imputabilità[3]. Tuttavia, un orientamento più recente e garantista ha affermato che anche per l’infraquattordicenne è necessario procedere a un accertamento di responsabilità, in modo da consentirgli di difendersi e, se possibile, ottenere un proscioglimento nel merito più favorevole rispetto alla mera declaratoria di improcedibilità[4].
Nel momento in cui venga accertata, dunque, la responsabilità del minore infraquattordicenne, il giudice pronuncerà sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità. Successivamente, qualora lo ritenga necessario per tutelare la collettività e tenendo in considerazione pericolosità del soggetto, gravità del fatto e condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, può decidere, in linea con quanto previsto all’art. 224 del codice penale, di ordinare l’applicazione di misure di sicurezza.
Nello specifico potranno essere applicate le misure di sicurezza del collocamento in comunità e della libertà vigilata.
Riflessioni conclusive
È opportuno concentrarsi su un elemento fondamentale quando si analizza un evento come quello, tragico, dell’omicidio stradale di Cecilia De Astis. Si tratta di un fatto indubbiamente grave e profondamente triste. Tuttavia, sostenere che i ragazzi dovrebbero comunque essere incarcerati significa sottovalutare alcuni aspetti giuridici ed etici rilevanti.
Il primo di questi è che, per quanto l’immaturità sia presunta non si tratta comunque di un concetto astratto. Anzi in alcuni casi può concorrere a qualificare la dimensione soggettiva del reato. La ratio della norma che disciplina l’omicidio stradale si fonda sul principio secondo cui il conducente deve essere in grado di prevedere e prevenire le conseguenze delle proprie azioni, in ragione della potenziale pericolosità insita nella guida di un veicolo. Nel caso in esame, appare plausibile che la condotta dei ragazzi sia stata influenzata da una marcata immaturità, tale indurli a sottovalutare le conseguenze delle proprie azioni, agendo con leggerezza e scarsa consapevolezza della gravità del pericolo.
L’episodio riflette, poi, un insieme di reazioni emotive e giudizi istintivi che spesso prevalgono sull’analisi razionale. È comprensibile lo sdegno di fronte al fatto che dei ragazzi di meno di quattordici abbiano rubato un’automobile e l’abbiano condotta fino a causare una morte. Tuttavia, l’aggiunta di elementi come la loro origine rom tende a spostare l’attenzione dal comportamento individuale alla condanna di un’intera categoria, alimentando stereotipi e pregiudizi.
Se, da un lato, è indubbio che la cultura di provenienza possa avere effetti sullo sviluppo della personalità dell’individuo e sul raggiungimento della maturità intellettiva, è fondamentale sottolineare che sarebbe estremamente pericoloso differenziare il trattamento su base culturale. E questo proprio in ragione della complessità del concetto di maturità di cui abbiamo già parlato. Per quanto determinati fattori ambientali possano avere un ruolo nello sviluppo dell’individuo, non sono certamente gli unici elementi ad avere rilevanza nello sviluppo della sua personalità.
In ogni caso, la cultura di provenienza del minore non viene ignorata totalmente, ma è oggetto di valutazione nel momento in cui il giudice determina la misura di sicurezza più adeguata. È proprio per tale ragione che, per i minori in questione, è stato predisposto l’allontanamento dalle famiglie e il collocamento in comunità protette. I genitori, invece, come previsto dall’art. 2048 del Codice Civile saranno chiamati a rispondere civilmente per la carenza di vigilanza e controllo, pur non potendo essere soggetti a pena in ragione del principio di personalità della responsabilità penale.
In conclusione, il caso in esame mette in luce come la ricerca di giustizia possa portare a sottovalutare aspetti etici e giuridici, con risposte istintive basate esclusivamente sull’emotività o su pregiudizi culturali. In coerenza con l’articolo 27 della Costituzione, che ispira il moderno diritto penale minorile, l’attenzione non dovrebbe soffermarsi sulla capacità del diritto di rendere “giustizia”, ma su quella di bilanciare l’esigenza di recupero di individui ancora in fase di sviluppo, con quelle di tutela della sicurezza collettiva.
Gabriele Indri
Redattore Lexacivis
[1] Fra le molte ricerche: L. Somerville, Searching for Signatures of Brain Maturity: What Are We Searching For? In Neuron, Volume 92, Issue 6, 1164 – 1167, 2016.
[2] Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 534 del 22 gennaio 1993; Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10002 del 26 settembre 199; Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9265 del 13 settembre 1991
[3] Cassazione penale Sez. V, sentenza n. 49863 del 29 dicembre 2009
[4] Cassazione penale Sez. V, sentenza n. 18052 17 gennaio 2012 .