LA “FAMIGLIA DEL BOSCO”. QUANDO LO STATO PUò E DEVE INTERVENIRE

1. La “famiglia del bosco”

La storia della cosiddetta “famiglia del bosco” è quella di una coppia straniera, Nathan e Catherine Trevallion, che viveva in un rudere immerso nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, con tre figli, due gemellini e una sorella maggiore. La vicenda è diventata nota ai media e alle istituzioni nel novembre 2025, quando i servizi sociali e la magistratura minorile sono intervenuti per allontanare i bambini dalla famiglia, ritenendo che le condizioni di vita nel casolare non garantissero i requisiti minimi per la loro salute e crescita.

La coppia, di origine britannica e australiana, aveva scelto uno stile di vita molto radicale: nel 2021 aveva acquistato un casolare in pietra semi‑diroccato, senza acqua corrente, senza impianto idraulico né fognario, senza servizi igienici veri e propri e senza corrente elettrica. L’abitazione, in base a quanto rilevato nelle perizie dei servizi sociali, era in condizioni precarie, con pochi comfort e senza rispettare le norme minime di vivibilità; la famiglia viveva in grande isolamento, lontana dai centri abitati, e produceva autonomamente parte del cibo e dell’energia. I genitori avevano, inoltre, deciso di educare i figli in casa, limitando notevolmente i loro contatti con la società civile.

La notizia dell’allontanamento dei tre bambini ha avuto un grande risalto mediatico, creando due distinte fazioni che, in questi due mesi, si sono ampiamente confrontate su un quesito di fondo: le condizioni di vita della “famiglia del bosco” erano gravi a tal punto da giustificare l’allontanamento dei bambini?

2. Tutela del minore tra diritto nazionale e internazionale

Lo Stato italiano riconosce il diritto dei genitori a crescere i figli, ma pone limiti quando ciò compromette la sicurezza e lo sviluppo del minore, in armonia con i trattati internazionali. Il concetto chiave è proteggere il superiore interesse del minore, principio costituzionale e internazionale.

Come previsto dal combinato degli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (1989) e dalla CEDU, lo Stato deve intervenire solo quando l’esercizio della responsabilità genitoriale mette a rischio la sicurezza, la salute o lo sviluppo armonico del minore. In particolare, l’art. 9 della Convenzione ONU afferma che il minore non deve essere separato dai genitori contro la loro volontà, salvo che tale separazione sia necessaria nel suo migliore interesse; l’art. 8 della CEDU, parallelamente, tutela in via generale la vita privata e familiare.

Ogni decisione che riguarda un bambino deve privilegiare il suo benessere fisico, psicologico ed emotivo. L’interesse superiore del minore, richiamato dalla Convenzione ONU (art. 3) e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, è il criterio prioritario in ogni scelta che lo riguardi, sia in materia di affidamento, adottabilità, sia in tema di misure di protezione.​

3. Quando intervengono i servizi sociali e l’autorità pubblica

I servizi sociali entrano in gioco solo quando ci sono segnali concreti di grave pregiudizio per il minore (pericolo, maltrattamenti, trascuratezza grave) e non per difficoltà economiche isolate. La segnalazione può partire da chiunque rilevi la sussistenza della problematica e porta a una valutazione complessiva della situazione familiare per offrire prima possibile supporto. Tale valutazione come nel caso di riferimento può durare anche svariati mesi.

Non esiste, dunque, uno “standard economico” che da solo giustifichi l’allontanamento del minore dalla famiglia: la povertà, di per sé, non può essere causa di limitazione della responsabilità genitoriale, come ribadito anche dal Comitato ONU e dalla prassi nazionale[1].​

È bene sottolineare che sono prioritari gli interventi di sostegno (contributi, supporto educativo, aiuti domiciliari) rispetto alle misure ablative. I servizi sociali, infatti, agiscono nel quadro della Legge 184/1983 (come modificata dalla L. 149 del 28 marzo 2001), che privilegia il mantenimento del minore nella propria famiglia di origine ove possibile.​

L’allontanamento, in sostanza, non è mai una risposta ordinaria a difficoltà economiche o genitoriali, ma solo l’extrema ratio quando ogni misura di supporto si riveli inidonea o insufficiente a rimuovere una situazione di grave pregiudizio.

4. Presupposti dell’intervento e iter procedurale

L’art. 403 c.c. come aggiornato dalla L. 206 del 26 del novembre 2021 afferma che la pubblica autorità può collocare il minore in luogo sicuro solo «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere». È quindi richiesta, la presenza congiunta di un grave pregiudizio per l’integrità psico‑fisica o morale, urgenza di provvedere e impossibilità di attendere il provvedimento del giudice.​

Come detto, tutto parte da una segnalazione: chiunque – un vicino, un insegnante, un medico, un operatore sociale o un agente di polizia – può segnalare al Comune o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni una situazione in cui un minore vive in condizioni che compromettono la sua salute o la sua crescita. I Servizi Sociali del Comune prendono in carico la segnalazione, fanno un’indagine sul territorio, valutano la situazione familiare e decidono se il rischio è tale da richiedere un intervento urgente.

Se il pericolo è grave e immediato, la pubblica autorità (i Servizi Sociali, con l’eventuale supporto delle forze dell’ordine) può disporre l’allontanamento del minore dalla famiglia in via d’urgenza, senza bisogno di aspettare il giudice. In questi casi, il bambino viene collocato in una struttura protetta, come una casa-famiglia o una comunità, oppure in affido a parenti o a una famiglia affidataria, in modo da garantirgli un ambiente sicuro e dignitoso.​

L’autorità che ha disposto l’allontanamento deve comunicare immediatamente il provvedimento al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni. Entro 72 ore dall’allontanamento, il Pubblico Ministero chiede al Tribunale per i Minorenni di convalidare il provvedimento, cioè di decidere se l’allontanamento è giustificato o se va revocato. Il Tribunale deve decidere entro 48 ore se convalidare l’allontanamento; in questo passaggio nomina un curatore speciale per il minore e fissa un’udienza entro 15 giorni.​

Durante l’udienza, il Tribunale ascolta il minore (se ha un’età e una capacità di discernimento sufficienti), i genitori, i Servizi Sociali e il curatore speciale, e valuta se la situazione familiare continua a rappresentare un pericolo per il bambino. A quel punto può confermare l’allontanamento, disporre misure alternative (come l’affidamento a parenti o a una famiglia affidataria) oppure, nei casi più gravi, avviare procedure per la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale.
L’allontanamento, come previsto dall’art. 4  della Legge 184 del 1983, ha una durata massima di 24 mesi, ma può essere prorogato se le condizioni che lo hanno motivato permangono. Nel frattempo, i Servizi Sociali devono continuare a seguire la famiglia, valutare se e quando il minore può tornare a vivere con i genitori e, se possibile, aiutare i genitori a migliorare le condizioni di vita e di cura.​

5. Standard minimi di qualità della vita del minore

Nella valutazione sull’esistenza di un eventuale pregiudizio o pericolo per l’incolumità del minore, i Servizi Sociali e il Tribunale possono fare riferimento ad alcuni standard qualitativi, che sono, in linea generale, definiti da due norme internazionali: l’art. 27 Convenzione ONU e l’art. 24 Carta dei diritti fondamentali UE.

Il primo fa riferimento alla necessaria sussistenza di un livello di vita sufficiente per sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale per il minore; il secondo, invece, si concentra maggiormente sui concetti di protezione e cure necessarie per il benessere.

È importante, tuttavia, chiarire che non esiste una check list rigida di standard, ma solo criteri orientativi valutati caso per caso.

Nel caso della famiglia abruzzese, il Tribunale ha individuato tre profili principali di rischio per i quali ha ritenuto necessario prendere provvedimenti: condizione abitativa generale, pericolo per la salute dei minori e isolamento sociale con possibile pregiudizio della componente educativa.

Nello specifico, in sostanza, sono stati valutati diversi elementi, fra cui la situazione di totale isolamento in cui versava la famiglia, la condizione di “homeschooling” a cui erano soggetti i figli, la mancanza dei servizi igienici dentro all’abitazione; e in conseguenza di essi è stato preso il provvedimento tanto discusso.

6. Conclusione: bilanciamento tra diritti della famiglia e tutela del minore

In conclusione, la legge italiana, in linea con quanto richiesto dalle norme internazionali, tende a privilegiare il mantenimento dei legami familiari, intervenendo solo quando la permanenza in famiglia comporta un rischio grave e immediato per il minore.

Anche in questi casi, peraltro, sono garantite procedure rigorose per bilanciare tutela e diritti dei genitori e le eventuali misure di allontanamento applicate, devono sempre essere motivate e riesaminabili.

È necessario, tuttavia, operare una distinzione fondamentale in riferimento a suddetto rischio: da un lato vi è la salute del minore che rappresenta un principio inviolabile la cui tutela non può, evidentemente, essere oggetto di discussione; dall’altra vi è l’elemento socioeducativo, sul quale, anche in ragione di quanto previsto dalla Costituzione e dalle norme internazionali, è possibile instaurare un dibattito.

Quello relativo ai limiti del potere di ingerenza dello Stato sulla sfera educativa del minore è stato un tema fortemente dibattuto anche in relazione alla proposta di introduzione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. L’opinione pubblica in entrambi i casi si è divisa in due fazioni contrastanti: molta gente privilegia il diritto della famiglia di fornire un’educazione tout-court al minore; altri ampliano la visione al dovere educativo della società nei confronti di ogni individuo.

Al di fuori di quanto ragionevolmente previsto dalla legge in tema di libertà educativa familiare, è necessario rilevare che lo Stato mantiene un fondamentale dovere di controllo preventivo delle devianze, nonché un generale dovere educativo residuale rispetto a quello riservato alle famiglie.

In ragione di ciò, resta da rispondere ad un quesito finale: è corretto credere che questo principio si debba applicare anche quando la famiglia non è in grado di assicurare il naturale adattamento dell’individuo all’evoluzione della Società?

In un mondo in cui la stessa identità individuale è sempre più connessa al sistema digitale, l’idea che non tutti seguano uno schema di alfabetizzazione standard deve necessariamente mettere in guardia le Istituzioni.

Per quanto, in linea generale, tutti sarebbero a favore della libertà dei genitori di educare a piacimento i propri figli, prima o poi i bambini dovranno confrontarsi con una società che li vuole adulti lavoratori e consumatori. Nell’era digitale, ciò non può prescindere dall’adattamento a strumenti dai quali la “famiglia del bosco” ha cercato di restare distante.

Gabriele Indri

Redattore Lexacivis


[1] Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 16077 del 16/06/2025.

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