DECRETO SICUREZZA, OK DALLA RAGIONERIA: NORME CONTRO ARMI E DISORDINI PUBBLICI IN VIGORE

A quasi tre settimane dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, il cosiddetto “pacchetto sicurezza” è stato finalmente bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Il decreto, approvato il 5 febbraio e varato sull’onda degli scontri verificatisi a Torino in relazione al centro sociale Askatasuna, verrà nelle prossime ore pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rendendo le norme in esso contenute operative a tutti gli effetti. Il provvedimento, inizialmente oggetto di verifiche sui profili giuridici e finanziari, potrà quindi entrare in vigore senza ulteriori rinvii.

Nel merito, il decreto interviene in maniera significativa sulla disciplina del porto di armi e strumenti atti ad offendere. Viene ampliato il novero degli oggetti per i quali è vietato il porto senza giustificato motivo, includendo quelli dotati di lama affilata o appuntita superiore a otto centimetri. La relativa fattispecie, attualmente configurata come contravvenzione, è trasformata in delitto, punito con la reclusione fino a tre anni. È inoltre esteso il divieto di porto alle armi non ammesse a licenza, quali coltelli a scatto o a farfalla, strumenti con lama superiore a cinque centimetri muniti di blocco o apribili con una sola mano, nonché oggetti camuffati o occultati. Si introduce altresì il divieto di vendita ai minori, anche per via telematica, di strumenti da punta e taglio qualificabili come armi improprie, con previsione di sanzioni pecuniarie aggravate in caso di reiterazione. È prevista, infine, una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di minori autori di reati in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

Il decreto amplia i poteri di intervento immediato delle forze di polizia, consentendo la perquisizione sul posto in presenza di fondati motivi circa il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione. Nell’ambito di operazioni di ordine pubblico connesse a manifestazioni, in presenza di un pericolo attuale per la sicurezza, ufficiali e agenti possono accompagnare presso gli uffici di polizia soggetti rispetto ai quali sussistano elementi concreti — quali il possesso di oggetti atti ad offendere, l’utilizzo di mezzi idonei a ostacolare il riconoscimento personale o precedenti specifici per reati violenti commessi in analoghi contesti negli ultimi cinque anni — tali da far ritenere probabile la commissione di condotte pericolose. Il trattenimento è limitato al tempo strettamente necessario agli accertamenti e comunque non può eccedere le dodici ore. Dell’accompagnamento e del rilascio è data immediata comunicazione al pubblico ministero, che può disporre la liberazione qualora non ricorrano i presupposti di legge.

È esteso l’istituto dell’arresto in flagranza differita, già previsto per specifiche fattispecie, consentendo l’arresto entro quarantotto ore sulla base di documentazione video-fotografica inequivoca. La misura si applica, tra l’altro, al danneggiamento aggravato in occasione di manifestazioni pubbliche, alla fuga pericolosa a seguito di mancato arresto all’alt delle forze di polizia, nonché ai reati di lesioni, violenza o resistenza commessi ai danni di personale scolastico e addetti alla rete ferroviaria nell’esercizio delle loro funzioni.

Viene attribuito al prefetto il potere di individuare zone urbane interessate da gravi e reiterati fenomeni di criminalità, nelle quali può essere disposto l’allontanamento di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per determinati delitti, qualora pongano in essere condotte idonee a compromettere la sicurezza o la fruibilità degli spazi pubblici. Tali misure, di durata massima semestrale prorogabile fino a diciotto mesi, sono estese anche alle aree interne e pertinenze di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico locale. Il divieto può riguardare anche minori ultraquattordicenni denunciati o condannati per reati connessi a manifestazioni o all’ordine pubblico.

In materia di pubbliche riunioni, si prevede un inasprimento sanzionatorio per l’omesso preavviso al Questore e l’introduzione di una specifica fattispecie penale per l’utilizzo di caschi protettivi o altri strumenti idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento dei partecipanti. Per tali condotte è ammesso l’arresto in flagranza.

È inoltre introdotto il divieto giudiziario di partecipazione a pubbliche riunioni quale misura accessoria conseguente a condanne per reati di particolare gravità — tra cui terrorismo, strage, omicidio, devastazione e saccheggio commessi in contesti di assembramento — per una durata da uno a tre anni, ovvero pari alla pena irrogata se superiore. Il giudice può disporre l’obbligo di presentazione alla polizia durante lo svolgimento delle riunioni interdette.

Rilevante è la disciplina in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato nei casi in cui appaia evidente la sussistenza di cause di giustificazione, quali la legittima difesa, l’adempimento di un dovere o lo stato di necessità. In tali ipotesi il pubblico ministero procede a un’annotazione preliminare in un modello separato, senza immediata iscrizione nel registro degli indagati, pur garantendo al soggetto le prerogative difensive proprie di tale status. L’iscrizione diviene obbligatoria qualora si renda necessario procedere a incidente probatorio. Sono altresì previste forme di tutela legale con anticipazione delle spese di difesa per appartenenti alle forze di polizia, alle forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano agito in presenza di cause di giustificazione.

Infine, è introdotta una nuova ipotesi di furto con destrezza procedibile d’ufficio, con aggravamento sanzionatorio qualora l’oggetto del reato consista in mezzi di pagamento — anche elettronici — documenti di identità, strumenti informatici o telefoni cellulari, ovvero denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante entità. Il decreto sicurezza si inserisce in un quadro più ampio di provvedimenti già deliberati dal Consiglio dei ministri ma ancora in attesa di registrazione presso la Ragioneria generale dello Stato, tra cui il decreto attuativo in materia di PNRR, il disegno di legge sui migranti, nonché ulteriori decreti relativi ai sostegni per il maltempo e per l’area di Niscemi e alle misure di contenimento dei costi di luce e gas. Un accumulo che, allo stato, contribuisce a rallentare l’effettiva operatività delle misure annunciate dall’Esecutivo.

Degraft Adomako

Presidente Lexacivis

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