Nella seduta del 14 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge n. 3/2021, stabilendo una sospensione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi fino al 31 gennaio. Si tratta quindi di un decreto-ponte, in attesa di ulteriori interventi che si attendono nel decreto Ristori-quinquies. I termini tributari, in assenza di previsioni sospensive contenute negli interventi di fine anno, erano ripresi a decorrere dal 1° gennaio e molti temevano l’invio di decine di milioni di cartelle esattoriali ai contribuenti, molti dei quali stanno attraversando una crisi economica senza precedenti.
Il decreto dispone la proroga dal 31 dicembre al 31 gennaio 2021 dei termini:
- per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione;
- per la scadenza dei versamenti relativi a cartelle esattoriali e avvisi esecutivi già notificate ai contribuenti;
- la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Qual è la sorte degli atti notificati dal 1° gennaio all’entrata in vigore del presente decreto? Per quanto riguarda l’attività compiuta dall’Amministrazione finanziaria nella prima metà del mese di gennaio, si è previsto che:
- restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti;
- restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.
Rinvio anche per la neonata web tax:
Si tratta della particolare forma di tassazione, con aliquota del 3%, per le imprese che forniscono servizi tramite internet e, più in generale, nel mondo digitale, introdotta dal 2020 con la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). La disciplina prevede che il versamento dell’imposta venga effettuato con cadenza annuale entro il 16 febbraio mentre, entro il 31 marzo, i soggetti obbligati devono presentare una apposita dichiarazione.
Nel nuovo decreto si decide di far slittare di un mese i suddetti adempimenti che vanno effettuati per la prima volta quest’anno. Pertanto, passa al 16 marzo il termine per il versamento e al 30 aprile quello per la presentazione della dichiarazione.
F.A.