IL DECRETO REFERENDUM: PER UNA PIATTAFORMA ANCORA NON PIENAMENTE FUNZIONANTE

CONTESTO

Nel 2014 l’Unione europea aveva approvato il Regolamento n. 910/2014 – eIDAS (eletronic IDentification Authenticatio and Signature) con l’obiettivo di equiparare le firme digitali a quelle cartacee per i referendum ad iniziativa popolare.

Nel 2020 l’Italia aveva mosso i primi passi in questa direzione costituendo un fondo apposito per la raccolta delle firme digitali tramite l’identificazione SPID.

Soltanto nel 2022, però, lo Stato italiano aveva recepito la normativa europea implementando una piattaforma online al fine di rendere concreta questa opportunità.

Tale piattaforma, però, risulta ad oggi ancora non pienamente funzionante.

Per porre rimedio a tale mancata operatività, il d.l. 144/2023, approvato il 16 ottobre, interviene al fine di rafforzare le risorse umane negli uffici della Corte di cassazione impegnate nell’espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno delle proposte referendarie abrogative o costituzionali e per i progetti di legge d’iniziativa popolare.

CONTENUTO DELLA NORMATIVA

Titolarità e gestione

Il decreto attribuisce al Ministero della Giustizia la titolarità della Piattaforma per la raccolta on line delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero, per la gestione e la manutenzione della piattaforma, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della SOGEI (una società italiana che opera nel settore ICT e controllata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze), la quale si è già occupata della progettazione, dello sviluppo e dell’evoluzione della piattaforma.  

Personale preposto

La normativa prevede poi che l’Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione si avvalga di ulteriore personale della segreteria della medesima Corte nel numero massimo di 28 unità, anche appartenente all’area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6.

Inoltre, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a 60 giorni, di altro personale, ulteriore rispetto a quello in servizio presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità di cui:

  1. 40 unità destinate alle funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni;
  2. 60 unità con mansioni esecutive di supporto, quale l’inserimento dei dati nei sistemi informatici.

Infine, il decreto precisa che la data di operatività della piattaforma sarà attestata con D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro della giustizia.

PRECISAZIONI

Precedenti norme ed interventi

Nel 2019 il Comitato diritti umani dell’ONU condannava lo Stato italiano per le eccessive restrizioni al referendum popolare affermando che la raccolta firme risultava “irragionevolmente complessa” in quanto la legge non garantiva la presenza dei pubblici ufficiali atti ad autenticare le firme nel momento della sottoscrizione. La condanna era basata anche sul “mancato intervento delle istituzioni” e per l’assenza di pubblica informazione sulle campagne referendarie.

Una disposizione analoga a quella del decreto-legge in esame era stata già adottata nel 2021 ad opera del d.l. 139/2021 che aveva disposto il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell’Ufficio centrale per il referendum. La disposizione era finalizzata a consentire l’espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021 (a causa della emergenza pandemica, il termine ordinario del 30 settembre era stato così posticipato per il solo anno 2021 dal d.l. 52/2021).

Operatività

Il trasferimento della titolarità della piattaforma dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della Giustizia e l’aumento del personale presso l’ufficio competente della Corte di cassazione non hanno ancora comportato l’operatività effettiva della piattaforma online.

Edoardo Maniago

Vicepresidente e vicedirettore Lexacivis

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