A Pisa, alcuni studenti sono stati caricati dalle forze dell’ordine nonostante il corteo per la liberazione della Palestina fosse pacifico e senza scontri. Il diritto a manifestare il proprio pensiero è sancito dalla nostra Costituzione.
È proprio l’articolo 21 della Costituzione il fulcro del diritto sopracitato: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
La manifestazione del pensiero si attiva attraverso diverse modalità che rispecchiano possibili diversi contenuti. Ci si può quindi riferire alla semplice manifestazione di un’opinione come al diritto di critica, al diritto di cronaca e al complesso atteggiarsi della informazione, fino al diritto di satira.
Inoltre, la Corte costituzionale chiarisce che essa comprende anche il diritto alla propaganda delle proprie idee e convinzioni e il diritto all’informazione e alla cronaca in quanto la potenziale influenza che il pensiero manifestato possa aver sulla coscienza e sulla formazione di opinioni di altre persone.
Nel rispondere al quesito iniziale, se l’ordine pubblico possa o meno costituire limite al diritto di libera manifestazione del pensiero, precisiamo che l’odine pubblico in quanto bene giuridico, trova tutela anche nel Codice penale, dove vengono punite alcune tipologie di reato come la diffusione di notizie false e tendenziose. Fermo restando, l’unico limite espressamente previsto in costituzione alla libertà di manifestazione del pensiero tramite i diversi mezzi possibili è quello del buon costume.
In conclusione è doveroso citare le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella: “l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine si misura sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni”.
De-Graft Adomako
Presidente Lexacivis