Ogni anno, il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999. A seguito di tale ricorrenza il Consiglio dei ministri, su proposta della Presidente Meloni e del Ministro della Giustizia Nordio, ha approvato un decreto legge volto ad introdurre una serie di misure urgenti a contrasto della violenza di genere e alla tutela delle vittime di atti persecutori.
PREMESSE
Prima di analizzare la normativa, è necessario spiegare alcuni istituti giuridici che vengono colpiti dal decreto legge.
Che cosa sono le misure cautelari? Le misure cautelari sono dei provvedimenti emessi nel periodo intercorrente l’inizio del procedimento penale e l’emanazione della sentenza. Vengono adottati dall’autorità giudiziaria per evitare che si verifichino alcuni pericoli e nello specifico: i) difficoltà nell’accertamento del reato; ii) difficoltà nell’esecuzione della sentenza; iii) possibilità che vengano compiuti altri reati o che si aggravino le conseguenze di un reato.
inoltre, queste presentano determinate caratteristiche: sono strumentali al procedimento penale e urgenti perché mirano ad evitare che si verifichino i summenzionati pericoli; deve sussistere una prognosi di colpevolezza bilanciata con il principio di presunzione di innocenza fino alla definitività della sentenza; sono provvedimenti immediatamente esecutivi, sebbene provvisori, in quanto oltre a venir meno con l’emissione della sentenza definitiva, possono essere revocate o modificate; sono espressamente previste dalla legge; infine possono essere disposte solo con un provvedimento del giudice.
Che cos’è il braccialetto elettronico? Il braccialetto elettronico è uno strumento tecnico di controllo per le persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Questo viene applicato alla caviglia, mentre nell’abitazione viene installata una centralina in grado di rilevare gli spostamenti in un determinato raggio di azione. Di conseguenza, se il soggetto si allontana o cerca di manomettere l’apparecchio, la centralina fa partire un allarme nella sala operativa delle forze dell’ordine, che possono così intervenire.
IL BRACCIALETTO ELETTRONICO
Il decreto introduce alcune norme relative al “braccialetto elettronico” per chiarire che, oltre a verificare la fattibilità tecnica del suo utilizzo, la polizia giudiziaria deve anche valutare se lo strumento è adatto al caso specifico durante tutta la durata della misura cautelare.
Concretamente, prima che il giudice scelga la misura cautelare più adatta, la polizia dovrà verificare il funzionamento del dispositivo rispetto al contesto in cui viene usato, esaminando: i luoghi dove verrà usato; le distanze; la copertura di rete; la qualità della connessione; i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell’area di installazione e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione sull’efficacia del controllo.
Nel caso in cui siano stati disposti l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e non sia possibile utilizzare il braccialetto elettronico, a seguito delle verifiche appena descritte, il giudice potrà applicare ulteriori misure cautelari anche più restrittive di quelle già adottate.
Infine, se vengono violate le condizioni imposte o vengono commessi comportamenti gravi o ripetuti che impediscono il corretto funzionamento del braccialetto elettronico, il giudice potrà revocare gli arresti domiciliari e ordinare la custodia cautelare in carcere.
Edoardo Maniago
Vicepresidente Lexacivis