Il 16 dicembre 2024, l’ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi veniva arrestato all’aeroporto di Malpensa ai sensi dell’art. 716 del codice di procedura penale, su richiesta delle autorità statunitensi, mentre era di passaggio nel nostro Paese.
In particolare, era accusato di essere coinvolto nel traffico di materiale tecnologico militare destinata ai Pasdaran, le Guardie Rivoluzionarie Iraniane, utilizzata per fabbricare droni esplosivi. Tra i fatti contestati, vi era un attacco avvenuto in Giordania che aveva causato la morte di tre militari statunitensi e il ferimento di altri quaranta. Le accuse sollevate nei suoi confronti prevedevano una pena della reclusione da vent’anni all’ergastolo.
Parallelamente al caso Abedini, l’8 gennaio 2025 si è conclusa positivamente la vicenda di Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran. Le motivazioni dell’arresto di Sala non sono state ufficialmente chiarite dalle autorità iraniane.
Nonostante il ministro degli Esteri Antonio Tajani, così come una portavoce del governo iraniano, abbiano smentito un collegamento tra i due casi, a distanza di pochi giorni dal rientro della giornalista italiana, la Corte d’appello di Milano ha ordinato la scarcerazione dell’ingegnere iraniano.
La liberazione di quest’ultimo è avvenuta a seguito di una richiesta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio che, non ravvisando le condizioni per la reclusione e anticipando la decisione della Corte d’appello circa la richiesta di concessione degli arresti domiciliari che era prevista per il 15 gennaio, ha fatto uso delle prerogative contemplate dall’art. 718, secondo comma, c.p.p.
L’articolo 718 c.p.p, che regola il procedimento di sostituzione e di revoca delle misure cautelari applicate nella procedura di estradizione, prevede che la revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
Come ha confermato una sentenza della Corte di Cassazione del 2003, la richiesta di revoca delle misure cautelari da parte del ministro della Giustizia deve essere adeguatamente motivata e, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, l’intervento del ministro può ritenersi giustificato solo quando siano evidenti e riconoscibili le ragioni contrarie all’estradizione, rendendo superfluo il giudizio della Corte d’appello.
Il Ministro della Giustizia in una nota ha specificato che “in forza dell’articolo 2 del trattato di estradizione tra il governo degli Stati Uniti d’America e il governo della Repubblica italiana, possono dar luogo all’estradizione solo reati punibili secondo le leggi di entrambe le parti contraenti”. Il dicastero di Nordio ritiene che questa condizione non può ritenersi sussistente nel caso di specie poiché in riferimento ai tre reati di cui risulta colpevole Abedini, uno non sussiste in Italia, mentre per gli altri non ci sono abbastanza prove a carico.
È stato infatti precisato che la prima condotta ascritta al cittadino iraniano di “associazione a delinquere per violare l’International emergency economic powers act (legge federale statunitense) non trova corrispondenza nelle fattispecie previste e punite dall’ordinamento penale italiano”. In riferimento, invece, alla seconda e terza condotta, rispettivamente di “associazione a delinquere per fornire supporto materiale ad una organizzazione terroristica con conseguente morte” e di “fornitura e tentativo di fornitura di sostegno materiale ad una organizzazione terroristica straniera con conseguente morte”, nessun elemento risulta ad oggi addotto a fondamento delle accuse rivolte.
De-Graft Adomako
Presidente Lexacivis