LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE: FUNZIONI E DIFFERENZE DALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (ENTRAMBE CON SEDE ALL’AJA)

Nelle ultime settimane, è stata spesso menzionata la Corte Aja (o Corte Penale Internazionale) in merito al ruolo dello Stato italiano nella liberazione del generale libico Almasri, dopo pochi giorni dal suo arresto in Italia, in quanto ricercato a livello internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità commessi nella prigione di Mittiga, vicino a Tripoli, dal febbraio 2011.

Ad oggi, la questione è al vaglio della Camera preliminare della Corte Aja e, ai sensi del Regolamento della Corte, l’Italia avrà l’opportunità di presentare osservazioni.

Ma cos’è la Corte Aja e quali sono le sue funzioni?

Innanzitutto, è importante distinguere i due organi giurisdizionali che hanno sede all’Aja (e che vengono spesso confusi): la Corte penale internazionale (International Criminal Court) e la Corte internazionale di giustizia (International Court of Justice).

Seppur entrambe abbiano sede nella medesima città, le differenze tra le due sono sostanziali. Infatti, mentre la C.P. Internazionale è un organo indipendente che coopera con le Nazioni Unite e processa direttamente gli individui per tipologia di crimini molto gravi, la C.P. di Giustizia è un organo delle Nazioni Unite che ha lo scopo di risolvere le controversie giuridiche tra gli Stati membri. Conseguentemente, la C.P. internazionale emette mandati di arresto e sentenze vincolanti per gli individui condannati, mentre la C.P. di Giustizia emette sentenze vincolanti nei confronti degli Stati.

Negli ultimi mesi l’instabilità geopolitica mondiale ha intensificato l’attività delle due Corti dell’Aia. Nello specifico, dallo scoppio della guerra in Ucraina, agli attacchi nella striscia di Gaza, le due Corti sono state investite di diversi ricorsi.

Vediamo dunque dettagliatamente le differenze tra le due Corti.

I crimini per i quali la Corte Penale Internazionale è competente sono:

  • genocidio, cioè l’intento di eliminare, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, uccidendone i membri o con altri mezzi;
  • crimini di guerra, ossia violazioni della Convenzione di Ginevra nell’ambito di un conflitto armato. Tra questi crimini rientrano l’impiego di bambini-soldato e la tortura di civili o prigionieri di guerra;
  • crimini contro l’umanità, cioè le violazioni commesse nell’ambito di un attacco su larga scala contro qualsiasi popolazione civile. Tali crimini includono i reati di omicidio, stupro, reclusione, sparizioni forzate, riduzione in schiavitù, deportazione, tortura etc.;
  • crimine di aggressione, cioè la pianificazione, preparazione, inizio o esecuzione da parte di una persona in grado di esercitare il controllo o dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione. In altre parole, l’aggressione riguarda l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità di un altro Stato.

Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale è stato stipulato il 17 luglio del 1998 e definisce in dettaglio la giurisdizione e il funzionamento della Corte.

Lo Statuto è entrato in vigore il 1º luglio 2002 ed è l’unico tribunale permanente al mondo che può perseguire singoli individui per i crimini citati.

La Corte non è un organo dell’ONU, ma ha un accordo di cooperazione con l’organizzazione.

I paesi che, ad oggi, aderiscono allo Statuto di Roma sono in tutto 125. Altri 32 paesi hanno firmato ma non ratificato il trattato. Fra questi, Israele, Russia, Stati Uniti e Sudan hanno dichiarato di non avere intenzione di ratificarlo.

La Procura della CPI (che rappresenta un Organo della stessa, pur essendone indipendente), dopo aver raccolto le prove e identificato un sospetto, può chiedere ai giudici della Corte penale internazionale (18 in tutto) di emettere:

-un mandato d’arresto. In questo caso la Corte si affida ai Paesi per effettuare gli arresti e trasferire i sospetti alla CPI;

-una citazione a comparire. In questo caso, invece, i sospetti si presentano volontariamente (in caso contrario, può essere emesso un mandato d’arresto).

Se non sono soddisfatti i requisiti per avviare un’indagine, o se la situazione o i crimini non rientrano nella giurisdizione della CPI, la Procura ha il divieto di indagare.

I processi in corso riguardano i presunti responsabili dei presunti crimini commessi nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica Centrafricana, in Uganda, nel Darfur (Sudan), e più di recente in Kenya, in Libia, in Costa d’Avorio, in Mali, in Georgia, in Burundi, in Ucraina (per i quali è stato emanato un mandato d’arresto per Vladimir Putin) e infine nella striscia di Gaza (per i quali è stato emanato un mandato d’arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della difesa Yoav Gallant e per i leader di Hamas).

La Corte internazionale di giustizia (CIG), invece, è stata fondata nel 1945, è il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite (ONU) e ha lo scopo di risolvere le controversie giuridiche sottoposte dagli Stati membri.

Dal 1946 la Corte risolve, in conformità con il diritto internazionale, le controversie che le sono sottoposte dagli Stati e fornisce pareri consultivi sulle questioni giuridiche ad essa sottoposte dagli organi autorizzati delle Nazioni Uniti (come l’Assemblea Generale o il Consiglio di sicurezza) e dalle agenzie specializzate.

La Corte è composta da 15 giudici, eletti per un mandato di nove anni dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dal Consiglio di sicurezza. La Corte, dunque, ha due funzioni principali:

  • risolve le controversie tra Stati Membri (competenza contenziosa). La Corte procede ad ascoltare entrambe le parti, valuta le prove e poi emette una decisione vincolante. Questo tipo di giurisdizione è conosciuto come “contenzioso”. Le sentenze della CIG sono definitive e non soggette ad appello, anche se le parti possono chiedere chiarimenti o, in casi eccezionali, una revisione della sentenza;
  • rilascia pareri consultivi, su richiesta di organi autorizzati, relativamente a questioni legali internazionali (competenza consultiva). Questi pareri non sono vincolanti ma hanno un grande peso morale e politico.

Solo gli Stati membri delle Nazioni Unite, e gli altri Stati che sono diventati parti dello Statuto della Corte o che ne hanno accettato la giurisdizione a determinate condizioni, possono essere parti in causa del contenzioso.

Gli Stati possono accettare la giurisdizione della Corte in vari modi, ad esempio, stipulando un apposito accordo o sottoscrivendo un trattato che contiene una disposizione con la quale si prevede che ogni controversia sarà devoluta alla CIG.

Martina Benvenuto

Vicepresidente Lexacivis

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