di Gabriele Indri – Dottore in Giurisprudenza
Il concetto di “sicurezza ad ogni costo” è stato uno dei punti principali della campagna elettorale dell’attuale Governo ed è stato l’ispirazione per il nuovo Codice della Strada entrato in vigore il 14 dicembre 2024. Ma qual è il vero prezzo delle misure previste da questa riforma?
Da settimane il dibattito pubblico si infiamma: da un lato c’è chi applaude le nuove regole, definendole un passo decisivo verso strade più sicure, dall’altro c’è chi si oppone, preoccupato, parlando di incostituzionalità e di difetto di proporzionalità.
Cosa rappresenta davvero questa riforma? È corretto pensare che qualunque forma di lotta alla droga sia positiva? C’è davvero un difetto di costituzionalità? È giusto approfondire.
Alcol e droga (artt. 186 e 187 del Codice della Strada)
Procediamo con ordine: cos’è successo all’art. 187 del Codice della Strada con l’entrata in vigore della Legge 25 novembre 2024, n. 177?
Innanzitutto, prima della riforma, per essere sanzionati ai sensi dell’art. 187 era necessario che il guidatore fosse effettivamente alterato al momento della guida. Ora, invece, è sufficiente provare l’assunzione di droghe, senza la necessità di dimostrare che questa abbia compromesso le capacità del conducente. In secondo luogo, le sanzioni sono state inasprite, coerentemente con il progetto di un quadro molto più rapido e rigido di quello precedente.
Ma per chiarire la vera portata delle modifiche introdotte è utile ampliare leggermente la visuale e leggere l’art. 187 in parallelo con l’articolo che lo precede. L’art. 186 punisce chi guida «in stato di ebbrezza» da alcol. Bisogna, quindi, essere alterati per essere sanzionati. L’art. 187, come anticipato, cambia completamente le carte in gioco: basta aver «assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» per finire nei guai. Non importa se sei reattivo e perfettamente in grado di guidare.
«Lucido sì o lucido no»[1]
In sintesi, per l’alcol il parametro di riferimento è la capacità di guidare, mentre per le droghe è il consumo in un arco di tempo che permetta di rilevarle. Per molti, è una chiara evidenza di come il giudizio morale nei confronti delle droghe molto più spietato di quello riferito all’alcol. Al punto da legittimare approcci differenti anche in ambiti che non lo richiederebbero.
Ma quali altre ragioni possono giustificare un tale assetto normativo, anche in considerazione della tendenziale equiparazione delle due condotte nell’ordinamento giuridico?
Perché questa differenza?
La motivazione è tanto tecnica quanto politica: per l’alcol c’è il tasso alcolemico, un indicatore chiaro e universalmente accettato. Superi il tasso di 0,5 g/l? Sei fuorigioco. Per le droghe, invece, manca un parametro scientifico equivalente. I test rilevano la presenza di metaboliti – sostanze prodotte in seguito alla degradazione dello stupefacente – che poco però possono raccontare della reale alterazione di chi lo ha assunto.
Quello della droga è un mondo complesso e non sufficientemente esplorato. Ne esistono, infatti, di molti tipi e di altrettanti sottotipi: tanti da far supporre che racchiuderli tutti all’interno di una stessa categoria possa quantomeno essere controproducente. Ma, in ogni caso, la scienza non è, ad oggi, in grado di stabilire l’esatta durata del loro effetto, né il rapporto fra l’entità di quest’ultimo e la quantità di sostanza assunta.
Spostando, poi, la prospettiva, si deve tenere a mente che l’attuale governo ha fondato la sua narrativa sul concetto tanto semplice quanto potente di “sicurezza a tutti i costi”. E in un contesto in cui non è possibile stabilire con certezza il grado di alterazione dato dalle droghe, qual è la prima soluzione che può venire in mente? Naturalmente, tolleranza zero.
Ma qual è, davvero, il costo della sicurezza in questi termini?
La Cassazione prima della riforma
Prima della riforma, la Cassazione era chiara: per condannare qualcuno ai sensi dell’art. 187, era necessario provare non solo l’assunzione, ma anche che il guidatore fosse effettivamente alterato al momento del fatto. È, infatti, affermata la necessità sia di un test biologico – per confermare la presenza di sostanze – sia dell’evidenza di ulteriori elementi concreti, come sintomi di alterazione o comportamenti sospetti alla guida. Perché?
Perché, come scrive la Quarta Sezione della Suprema Corte in varie sentenze,
«le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione”»[2]
In questo concetto si nasconde forse l’elemento più importante di tutto il ragionamento: viene esplicitamente riconosciuto il principio scientifico per cui è possibile che la presenza di tracce di sostanza stupefacente nelle rilevazioni non comporti necessariamente l’alterazione psichica del guidatore.
In altre parole, viene data per assodata la possibilità che positività non significhi necessariamente alterazione. Una posizione, questa, confermata anche dalla comunità scientifica[3], che ha dimostrato che i residui di sostanze come cocaina e cannabis possono essere rilevabili anche a diversi giorni di distanza dall’assunzione, ovvero con effetto ormai svanito.
Criticità del nuovo art.187
L’obiettivo dichiarato della riforma è garantire la sicurezza stradale. Ma come si giustifica punire chi non è alterato? I test attuali rilevano residui di droga, non distinguendo tra chi ha fumato una canna ieri sera, chi ha fatto uso di droghe tre giorni fa e chi è stato semplicemente esposto al fumo passivo. E questa non è, purtroppo, solo una preoccupazione teorica: studi scientifici dimostrano che il solo fumo passivo di cannabis può portare a risultati positivi nei test salivari e urinari[4].
Punire persone che non sono alterate solo perché hanno residui nel corpo non solo è illogico, ma rischia di far perdere di vista il vero obiettivo della legge. Come si dice, è un caso di disposizione che elude la norma.
In secondo luogo, quel «dopo aver assunto», che, volutamente, non chiarisce quanto tempo debba essere passato dall’assunzione alla guida, pone un altro grosso problema. Un giorno prima? Una settimana prima? Tre mesi prima? Non fa differenza nel momento in cui il test rileva residui della sostanza. Inutile dire quanto questo possa lasciare spazio ad interpretazioni arbitrarie. E l’arbitrarietà è nemica del diritto penale, che, invece, richiede regole chiare e tassative.
L’ipocrisia di tutto ciò, purtroppo, non si esaurisce qui. Proseguendo nella lettura dell’art. 187, ci sono altre spinose questioni su cui occorre soffermarsi.
Prima di tutto, il fatidico «test non invasivo», che può essere somministrato a prescindere dalla lucidità del conducente, è solo uno dei tre test previsti dalla norma. Il comma 2-bis, infatti, ci dice che se gli accertamenti preliminari risultano positivi – o se ci sono ragionevoli motivi per sospettare che un conducente sia sotto l’effetto di droghe – la polizia stradale può richiedere accertamenti tossicologici più approfonditi tramite l’analisi dei «campioni di fluido del cavo orale».
A questo punto è legittimo sentirsi un po’ confusi. Da una prima lettura si apre la pista a due scenari: nel primo, il secondo comma dell’articolo 187 dice l’esatto opposto del primo, creando un’antinomia degna di un film fantascientifico sui viaggi nel tempo; nel secondo, non necessariamente più plausibile, si deve considerare la possibilità che esista un test non invasivo, che non è il test salivare.
Ora, di qualcosa si è sentito parlare. Ad esempio, del «marijuanometro», un test dell’alito che è in fase di sperimentazione da parte della Hound Labs, azienda specializzata in breath diagnostics. Inutile dire che non è, al momento, a disposizione delle forze dell’ordine.
Ancora, il test delle impronte digitali, usato, alle volte, come precursore di ulteriori indagini da parte degli agenti negli aeroporti. Naturalmente questo test mal si presta all’indagine sul consumo e un suo utilizzo sarebbe alquanto illogico e antiscientifico.
Infine, il test del sudore. Questo test, per quanto oggetto di numerosi esperimenti, non è ancora diffuso in Italia per quanto riguarda i controlli stradali. Ma anche se lo fosse, è fondamentale sottolineare che il sudore è in grado di trattenere residui di sostanze anche per oltre una settimana dal consumo[5].
Il test salivare, in sostanza, è, al momento, l’unico metodo di rilevazione utilizzato per i controlli preliminari, e per il quale, però, l’alterazione è irrilevante. Ma quindi, il test preliminare previsto dal comma 2 e il test salivare previsto dal comma 2-bis sono la stessa cosa? È possibile che si tratti di un esame che è il presupposto di sé stesso?
In realtà, lo scenario corretto si colloca a metà strada tra le due teorie precedentemente esposte. La norma prevede l’utilizzo di due diversi test salivari. Il primo è un test preliminare, o precursore, mentre il secondo è un esame più approfondito che può essere effettuato successivamente in laboratorio con “metodologie analitiche di conferma”[6].
Il test richiamato dal comma 2-bis è, dunque, un secondo esame, che segue e si basa sulla positività al test preliminare. Il risultato non è immediato, ma tale problema sarebbe mitigato dall’“elevata affidabilità” del test precursore, che, in ragione di questa sua caratteristica, può legittimare la sospensione cautelare immediata della patente in caso di positività[7].
Tralasciando le discussioni sull’effettiva affidabilità del test preliminare, è ora chiaro che quest’ultimo è l’unico effettivamente utilizzato durante i controlli su strada e la sua positività comporta la sospensione cautelare della patente per dieci giorni. Il test del comma 2-bis, invece, è successivo più accurato e con la valenza medico-legale che il test rapido non possiede.
Ed ecco l’ennesima contraddizione. Il comma 2-bis dell’art.187, in origine, è stato evidentemente scritto a tutela della posizione del guidatore lucido. L’assenza di ragionevoli motivi, secondo il testo originale, dovrebbe essere un elemento tale da giustificare il potenziale rifiuto di sottoporsi al test salivare. Ma l’obbligo di sottoporsi ad un test preventivo, con funzione di ulteriore “ragionevole motivo” rende totalmente nulla questa tutela.
A questo punto è chiaro come la norma sia stata aggirata e come il test precursore, pur non avendo valenza legale, rappresenta solo un modo per estendere il controllo. Tutto ciò a discapito dei diritti che l’art. 187 voleva precedentemente proteggere.
Il rifiuto di sottoporsi al test
A supporto di quanto appena detto arriva ancora la Quarta Sezione della Suprema Corte: in linea con il comma 2-bis, la Cassazione nel 2017 aveva riconosciuto valido, infatti, il rifiuto di sottoporsi al test salivare da parte di un soggetto che non dava segni di alterazione alla guida[8].
E qui si apre il discorso all’ennesimo aspetto controverso: oggi, in seguito alla riforma, è ancora possibile essere tutelati in caso di rifiuto di sottoporsi ai test anti-dorga?
Il comma 3 ci dice espressamente che nel caso di rifiuto, o di impossibilità di prelievo della saliva, gli agenti incaricati ai controlli sono tenuti ad accompagnare il conducente del veicolo in strutture apposite per sottoporlo ad altri test. E, a tal fine, possono costituire prova dell’assunzione di droga anche test su altri liquidi biologici.
Ora, abbiamo già parlato della permanenza delle tracce nel sudore. Nelle urine la permanenza dall’ultimo utilizzo riscontrata per la maggior parte delle sostanze va da uno a tre giorni – per i consumatori saltuari – arrivando anche ad una settimana per chi ne fa un utilizzo costante. Il sangue, invece, sembra essere il liquido biologico che trattiene tracce per meno tempo: fino a due giorni, più o meno come la saliva[9].
In ogni caso il rifiuto di sottoporsi al test salivare comporta necessariamente un peggioramento delle condizioni di test: questi, infatti, diventano non solo più invasivi, ma pure meno efficaci nel definire qual è stata l’ultima assunzione.
Ma c’è un punto ancora più critico. Il comma 8 stabilisce che il rifiuto di sottoporsi ad uno qualsiasi degli esami contemplati dall’art.187 equivale ad un’ammissione di colpevolezza e comporta ritiro della patente, ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno.
Di fatto, chi rifiuta il test, senza nemmeno la dimostrazione dell’effettiva alterazione, è soggetto alla stessa sanzione prevista per chi viene sorpreso a guidare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
La previsione dell’esame di secondo livello del comma 3 risulta, così, totalmente inutile, se non addirittura contraddittoria. E ancor peggio, con l’eliminazione del presupposto dell’alterazione, quanto riconosciuto dalla Cassazione nel 2017 risulta, ad oggi, totalmente ininfluente.
Le ripercussioni sul diritto
In base a quanto detto finora, l’art. 187 del Codice della Strada, così com’è stato riformato, apre il campo a sanzioni indiscriminate e rischia di colpire situazioni che non compromettono realmente la sicurezza stradale.
Eliminare il requisito dell’alterazione psico-fisica può sembrare la soluzione a tutti i mali, ma finisce per contrastare i principi di proporzionalità e tassatività del diritto penale. Senza parlare del fatto che ciò si pone in evidente contrasto con l’anima garantista di uno stato democratico.
Sembra evidente che qui non si sta parlando di tutelare soggetti completamente alterati che si mettono alla guida rischiando di provocare incidenti potenzialmente mortali. E non si sta nemmeno parlando di tutelare direttamente l’individuo che ha assunto droghe qualche giorno prima di mettersi alla guida. Qui si parla di salvaguardare il diritto, da leggi che, mascherandosi da misure per la pubblica sicurezza – ma con il vero perverso obiettivo di combattere condotte ritenute moralmente discutibili – mettono in pericolo i suoi principi fondamentali.
Stiamo punendo le persone non per come guidano, ma per cosa hanno fatto prima, magari anche giorni prima. Ci stiamo assumendo la responsabilità di sanzionare in maniera indiscriminata soggetti che guidano “strafatti” di cocaina e soggetti che hanno consumato droghe leggere due sere prima di guidare, soggetti con due bottiglie di vino in corpo e soggetti che a un concerto sono stati sottoposti al fumo passivo di cannabis.
E se questi soggetti lucidi, ma positivi, guidando, investono e uccidono qualcuno? Anche nel caso in cui la colpa fosse della vittima, il conducente potrebbe essere accusato di omicidio stradale – con pene fino a 15 anni di reclusione – per la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Tornando al principio di proporzionalità, ricordiamo che l’omicidio volontario prevede come pena di base 21 anni di galera… Siamo abbastanza vicini.
Quindi, in conclusione, il nuovo Codice della Strada è davvero incostituzionale? Abbiamo parlato di proporzionalità della pena, tassatività della norma, principio di legalità e garantismo. Si può tranquillamente affermare, quindi, che la riforma contrasta contemporaneamente gli articoli 3, 13, 25 comma 2, 27 comma 2 e comma 3 della Costituzione. Per non parlare dell’art. 133 del Codice penale, e di moltissime interpretazioni giurisprudenziali! Da questa ricostruzione sembra evidente che l’incostituzionalità dell’art. 187 del Codice della Strada possa essere quantomeno oggetto di discussione. E da qui sorge un quesito fondamentale: uno stato democratico si può permettere di perseguire la sicurezza ad ogni costo anche quando il costo è la Costituzione su cui si regge?
Una riflessione conclusiva
Quando il diritto diventa morale smette di essere uno strumento scientifico imparziale e diventa un mezzo per imporre valori arbitrari, legati a specifiche ideologie. Il moralismo che si traveste da legge non è certo una novità. Pensiamo alla legge del 1925 sulla stampa, che imponeva ai giornali di avere un responsabile approvato dal governo. Pensiamo alla criminalizzazione del vagabondaggio del Codice Rosso del 1930. E poi le Leggi Fascistissime del 1926: divieti di associazione, sciopero e stampa, istituzione del confino politico e regime corporativo. Tutte spacciate come misure per la sicurezza nazionale, ma in realtà nate per zittire il dissenso e consolidare il potere del regime.
E per chi pone in evidenza il tema della complessità del mondo delle droghe a legittimare misure preventive di questo genere, una sola ultima considerazione. Le carenze scientifiche in uno Stato democratico non possono legittimare misure deterrenti che violano la libertà personale: ricordiamo benissimo la segregazione razziale figlia dell’eugenetica, le leggi sulla pericolosità sociale derivate dalle teorie sull’atavismo, le leggi sull’isteria femminile. Tutti esempi di caccia alle streghe, che appartengono ormai ad un’altra epoca e ad un’altra Italia.
La storia ci insegna che in nome del garantismo è sempre meglio un colpevole libero che un innocente in galera.
[1] Frase oramai diventata celebre, pronunciata da Matteo Salvini durante la Conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri n. 41 del 27 Giugno 2023.
[2] Cass. Pen. Sez. IV, 24.06.2021, n. 40543; Cass. Pen. Sez. IV, 13.02.2014, n. 16059; Cass. Pen. Sez. IV 23.9.2013 n. 39160 Rv. 256830; Cass. Pen. Sez. IV 11.6.2009 n. 41796 rv. 24553; Cass. Pen. Sez. IV 11.8.2008 n. 33312 rv. 241901
[3] Kintz P, Brenneisen R, Bundeli P, Mangin P. Sweat testing for heroin and metabolites in a heroin maintenance program, Clin Chem. 1997 ; Garg U., Cooley C. Chapter 28 -Testing of Drugs of Abuse in Oral Fluid, Sweat, Hair, and Nail: Analytical, Interpretative, and Specimen Adulteration Issues, Critical Issues in Alcohol and Drugs of Abuse Testing (Second Edition), 2019.
[4] Niedbala et al., Passive cannabis smoke exposure and oral fluid testing, Journal of Analytical Toxicology, Volume 28, Issue 7, 2004 ; Cone et al., Nonsmoker Exposure to Secondhand Cannabis Smoke. III. Oral Fluid and Blood Drug Concentrations and Corresponding Subjective Effects, Journal of Analytical Toxicology, Volume 39, Issue 7, 2015.
[5] Burns & Baselt, Monitoring Drug Use with a Sweat Patch: An Experiment with Cocaine, Journal of Analytical Toxicology, Volume 19, Issue 1, 1995; Kidwell, Holland & Athanaselis, Testing for drugs of abuse in saliva and sweat, Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, Volume 713, Issue 1, 1998.
[6] “Linee guida per i controlli su strada in materia di verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti”, redatte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.
[7] Ibidem
[8] Cass. Pen., Sez. IV, 14.03.2017 n. 12197
[9] Verstraete Alan G., Detection Times of Drugs of Abuse in Blood, Urine, and Oral Fluid, Lippincott Williams & Wilkins, 2004; Rouen et al., An overview of the use of urine, hair, sweat and saliva to detect drug use, Drug and Alcohol Review (DAR), 2004