ARTICOLO 27 DELLA COSTITUZIONE: LA PENA TRA GIUSTIZIA E RIEDUCAZIONE

di Caterina Marchiol – Studentessa di Giurisprudenza e membro dell’associazione Sisifo

L’articolo 27 della Costituzione italiana recita: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.”

In primis possiamo affermare che tale articolo sancisce tre principi fondamentali: la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, il divieto di pene contrarie al senso di umanità e la finalità rieducativa della pena.

Questi principi sono complementari tra di loro e rinforzano l’approccio che permea tutto il nostro ordinamento costituzionale, ossia un approccio che prima di ogni cosa è volto alla tutela della dignità della persona umana.

La presunzione di non colpevolezza, sancita al comma 2 dell’art. 27 della Costituzione, implica che ogni individuo, fino a prova contraria, sia considerato innocente; questo principio tutela la persona accusata da pregiudizi e giudizi anticipati, ponendo la responsabilità di provare la colpevolezza a carico dell’accusa e garantendo, così, una difesa adeguata. La presunzione di non colpevolezza non è solo un diritto processuale, ma anche uno degli elementi fondanti della nostra civiltà giuridica, che impone una protezione del diritto dell’imputato alla dignità, anche durante il procedimento penale. Accanto a questo, l’art. 27 sancisce ancora il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; questa, è una disposizione che è stata interpretata in chiave di tutela assoluta della persona contro ogni forma di abuso e violenza: la pena, pur nella sua inevitabilità, non deve mai ledere la dignità umana, e ciò implica che, anche nel contesto detentivo o in altre forme di restrizione della libertà personale, le modalità di esecuzione della pena devono essere sempre rispettose dei diritti fondamentali della persona, condannando ogni forma di trattamento inumano o degradante.

L’ultimo principio dichiarato in questo articolo lo troviamo al terzo comma che tratta della rieducazione a cui la pena deve tendere: quando si applica la pena il fine ultimo non è un mero atto punitivo nei confronti di chi ha infranto la legge, ma è quello di consapevolizzare, rieducare e reinserire il soggetto all’interno della dimensione sociale.La pena deve tendere così alla rieducazione, attraverso una contemperazione tra il dettato normativo e i programmi trattamentali ritenuti, in base al caso di specie, più adeguati a raggiungere il fine ultimo ossia il reinserimento. Quest’ultimo aspetto, pur essendo un cardine del nostro sistema giuridico, comporta non di rado problematiche applicative: spesso viene trascurato nel dibattito pubblico, un contesto molto fertile ragionando in termini di “populismo penale”. La collettività esterna percepisce il reo come semplice colpevole, a tratti perdendo anche il senso di umanità (specialmente a fronte di alcuni delitti) e quindi tende ad enfatizzare la punizione a scapito del recupero sociale. Questo meccanismo inevitabilmente influenza anche l’organo legislativo e di conseguenza quello giudiziario:se per la società vi è fame di punizione, la giustizia deve essere fatta punendo. Da qui si crea un intricato e complesso sistema di percezione ed influenza pubblica cui, delle volte, è difficile far capo e si tende a trascurare quanto disposto dalla nostra stessa carta costituzionale: il soggetto non deve essere solo punito, ma deve essere reinserito, dopo un proficuo percorso rieducativo.Consideriamo che la rieducazione non è solo una mera concessione alla persona detenuta, ma è una necessità per salvaguardare la collettività: un sistema penale che fallisce nella rieducazione reinserisce nel contesto sociale soggetti emarginati, privi degli strumenti e dunque più inclini a delinquere nuovamente.

Infatti possiamo notare che, secondo le statistiche del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il tasso di recidiva (ossia di chi torna a delinquere una volta tornato in libertà) per chi sconta l’intera pena in carcere si aggira attorno al 70%, mentre scende sotto il 20% per chi ha avuto accesso a misure alternative, come l’affidamento in prova ai servizi sociali e così via.

Storicamente, la pena ha avuto tre funzioni: retributiva (punire il colpevole in proporzione al reato commesso), preventiva (dissuadere altri dal compiere reati) e rieducativa (permettere al reo di reinserirsi nella società). Tuttavia, come dicevamo poc’anzi, la dimensione rieducativa viene spesso vista con scetticismo, come se il carcere dovesse limitarsi a infliggere sofferenza anziché offrire un’opportunità di cambiamento. Molto interessante, a proposito è stata una dichiarazione del penalista Francesco Antolisei, il quale ha saggiamente asserito che la rieducazione non coincide con un generico pentimento interiore, bensì con la capacità di reinserirsi nella comunità rispettandone le regole. Questo concetto si lega al principio di prevenzione speciale: un condannato che esce dal carcere con strumenti per costruirsi un futuro ha meno probabilità di tornare a delinquere. La prospettiva di Antolisei è particolarmente significativa perché sposta l’accento dalla mera punizione alla funzione sociale della pena, evidenziando come il rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile debba essere riattivato attraverso un processo concreto e strutturato.

Il paradosso del “noi” contro “loro”. Nel dibattito pubblico spesso emerge una contrapposizione tra “noi”, cittadini rispettosi della legge e “loro”, i detenuti, considerati irrecuperabili. Questo approccio, a nostro avviso disfunzionale, ignora chiaramente un dato di fatto: oltre il 90% dei carcerati prima o poi tornerà in libertà. È quindi vantaggioso isolarli e privarli di ogni opportunità, oppure è nell’interesse della società aiutarli a cambiare?

Il sociologo Luigi Manconi, come tanti altri, denuncia da anni questa dicotomia artificiosa, sottolineando come il carcere sia spesso una “fabbrica di recidiva” piuttosto che uno strumento efficace di reinserimento sociale. Le condizioni delle carceri italiane, più volte condannate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per trattamenti inumani e degradanti, non favoriscono certo un percorso di reintegrazione. Il sovraffollamento, che supera il 110% della capienza regolamentare, e la carenza di programmi di formazione e lavoro rendono la detenzione un’esperienza alienante, che difficilmente porta a un cambiamento positivo.

L’idea che la rieducazione sia un favore concesso ai detenuti è fuorviante. In realtà, è una strategia per garantire maggiore sicurezza sociale: un sistema penale efficace non è quello che incarcera di più, ma quello che previene il ritorno alla criminalità.

I dati parlano chiaro: i programmi di reinserimento riducono la recidiva in modo significativo. Ad esempio, in Norvegia, dove il carcere punta realmente sulla rieducazione con istruzione, formazione professionale e ambienti dignitosi, il tasso di recidiva è inferiore al 20%. In Italia, dove la pena viene vissuta spesso solo come afflizione, è tre volte più alto. Anche la Corte Costituzionale ha ribadito più volte che la funzione rieducativa non è un’opzione, ma un obbligo per lo Stato; già anni fa, con la sentenza n. 313 del 1990, si è sancito che la pena deve tendere alla risocializzazione, pena la sua incompatibilità proprio con i nostri principi costituzionali. La finalità rieducativa della pena non è un’utopia, ma un elemento imprescindibile di un sistema penale moderno ed efficace. Rieducare un detenuto non significa giustificare il reato, ma spezzare il circolo vizioso che porta alla recidiva. Un sistema penale che funziona non è quello che punisce di più, ma quello che “punisce meglio”, e per meglio non s’intende una pena permeata di violenza, inumana o degradante, ma meglio significa trasformare il condannato in una futura risorsa per la società, anziché in un suo eterno nemico.

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