FEMMINICIDIO: UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO SOCIALE DELL’ERGASTOLO

di Gabriele Indri – Dottore in Giurisprudenza e Collaboratore Lexacivis

1. Introduzione

Nel quadro degli impegni assunti dall’Italia con la Convenzione di Istanbul e in linea con la recente Direttiva Europea 1385/2024, il giorno 7 marzo 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “disegno di legge femminicidio[1].

La proposta, avanzata dai Ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi, Eugenia Roccella e Maria Elisabetta Alberti Casellati, si pone come un intervento deciso e strutturato “per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne”[2].

Non si tratta esclusivamente di una risposta sanzionatoria, ma in base a quanto affermato dal Governo vuole rappresentare un messaggio forte contro ogni forma di sopraffazione basata sul genere[3].

Il testo interviene su più fronti. Fra le modifiche più rilevanti vi sono: il rafforzamento della protezione delle vittime in ogni fase del procedimento penale, la garanzia dell’audizione diretta della persona offesa da parte del Pubblico Ministero e il potenziamento della formazione dei magistrati sulla violenza di genere.

Ma l’aspetto che ha maggiormente catturato l’attenzione popolare è stata l’introduzione del delitto autonomo di femminicidio e la relativa previsione della pena dell’ergastolo per chiunque lo commetta, ovvero causi la morte di una donna per odio, discriminazione di genere o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà[4].

Soffermandosi sul reato di femminicidio, un interrogativo sorge spontaneo. Se è abbastanza chiaro che la sua introduzione sia stata una reazione all’intensificarsi della risonanza mediatica ottenuta dagli omicidi con movente di genere negli ultimi anni, ben più complesso è, invece, comprendere quale possa essere il fine di tutto ciò.

Perché introdurre questo reato? E perché applicarvi la pena dell’ergastolo? Si tratta solo di una strategia del governo per dimostrare di essere vicino alla collettività o può davvero essere una misura utile a limitare il verificarsi di questi tragici eventi?

La definizione di femminicidio

I sostenitori della solidità teorica del concetto di femminicidio lo ritengono un fenomeno complesso, che si distingue dal generico reato di omicidio poiché legato a radicate disuguaglianze di genere insite nella società. Il termine rappresenta un’evoluzione di femicide, coniato dalla sociologa Diana H. Russell che lo utilizza all’interno di un articolo del 1992 per indicare l’omicidio di donne da parte di uomini per il fatto di essere donne[5].

Successivamente, grazie all’antropologa messicana Marcela Lagarde ha preso una conformazione decisamente più complessa, arrivando a rappresentare la manifestazione più estrema della violenza di genere, derivante dalla sistematica violazione dei diritti umani delle donne in ambito pubblico e privato. Un fenomeno che si concretizza attraverso condotte misogine, maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e istituzionale[6].

Nel corso degli anni diverse istituzioni internazionali hanno tentato di definirlo in modo preciso, evidenziandone le cause e le circostanze in cui si manifesta.

L’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE) fornisce due definizioni: una generale e una statistica. La prima lo descrive come l’uccisione di donne e bambine a causa del loro genere, spesso perpetrata o tollerata da individui o istituzioni. La seconda lo inquadra come l’omicidio di una donna da parte di un partner intimo o come il risultato di pratiche dannose. Questa visione amplia il concetto di femminicidio, includendo non solo i casi legati alla sfera domestica, ma anche quelli connessi alla criminalità organizzata, ai conflitti armati, alla tratta di esseri umani e ad altre forme di violenza di genere[7].

Anche le Nazioni Unite, attraverso UN Women e l’UNODC, hanno sviluppato una definizione operativa basata su criteri statistici. Il femminicidio viene identificato come l’uccisione di donne e bambine motivata da fattori di genere, come disuguaglianze strutturali, stereotipi e squilibri di potere. Per distinguere un femminicidio da un omicidio generico sono stati individuati alcuni elementi ricorrenti, tra cui una storia di violenza pregressa, lo sfruttamento, il sequestro, la violenza sessuale o la mutilazione della vittima[8].

Accanto alle definizioni istituzionali, esistono anche interpretazioni di movimenti femministi come Non Una Di Meno, che vede il femminicidio come il risultato di un sistema patriarcale che storicamente ha imposto un’asimmetria tra uomini e donne. Anche secondo questa prospettiva, il femminicidio non è solo un atto criminale, ma un fenomeno radicato nella cultura e nelle strutture sociali.

Il femminicidio, in generale, non si limita, quindi, a indicare l’omicidio di una donna, ma si riferisce a crimini che hanno una matrice di genere, ossia uccisioni motivate dalla discriminazione e dalla violenza sistemica contro le donne. Dunque, non è un episodio isolato o frutto di una momentanea perdita di controllo, ma rappresenta l’ultimo atto di un percorso di oppressione che spesso può includere violenze economiche, psicologiche, fisiche e sessuali.

La struttura del reato di femminicidio

La prima cosa che si può osservare, fondendo fra loro le varie definizioni, è che il concetto di femminicidio si estende necessariamente oltre al semplice “omicidio di donna in quanto donna” e questo per due evidenti ragioni.

La prima è che un concetto così filosofico e astratto è sicuramente troppo poco efficace a fini statistici e criminologici: si rischierebbe di includere eventi estremamente diversi fra loro per movente, struttura e autore della condotta, o addirittura di includere solo crimini di odio verso la categoria femminile, andando così a ridurre notevolmente il raggio di osservazione.

La seconda è che questa definizione rischia di distaccare eccessivamente la condotta dal suo movente. In altre parole, come rilevato da alcuni autori in relazione alla fattispecie cilena, questo modo di intendere tale azione sconnette l’evento dalla volontà dell’autore, legandolo inevitabilmente al destinatario dell’azione stessa: il corpo della donna[9].

Mettere il movente in secondo piano rischierebbe automaticamente di estendere il concetto di femminicidio a qualsiasi omicidio di donna, creando una categoria autonoma e trasformando il reato dell’omicidio nella semplice uccisione del maschio.

Analizzando tutte le definizioni di cui sopra e combinandole con il potenziale futuro dispositivo all’articolo 577-bis del codice penale, possiamo individuare alcuni elementi strutturali caratteristici del femminicidio che lo contraddistinguerebbero all’interno del diritto penale.

In primo luogo, lo possiamo includere in quella ristretta categoria di reati che sono strettamente legati al proprio movente. In questa categoria troviamo ad esempio il reato di atti persecutori, il reato di tortura e quello di terrorismo. Il movente del femminicidio è individuato dalla proposta di legge come discriminazione, odio verso la categoria, volontà di repressione di diritti, di libertà o dell’espressione della propria personalità.

Ma, come abbiamo visto, la definizione di femminicidio non può limitarsi a quella individuata dalla norma. Deve necessariamente essere comparata con le connotazioni con la quale è nata e si è evoluta. E, dunque, il femminicidio non è solo combinazione di azione e movente, ma si lega strettamente anche ad un contesto sociale nel quale, unendo le varie definizioni degli istituti sopracitati, il sistema patriarcale e le correlate disuguaglianze strutturali, stereotipi e squilibri di potere, alimentano la possibilità che questi eventi nefasti si producano.

Ulteriore elemento distintivo, che caratterizza il reato in questione rispetto a qualsiasi altro, è che predetermina inequivocabilmente sia il genere della vittima sia quello dell’autore dello stesso. La norma proposta dal DDL femminicidio, invero, non preclude esplicitamente la possibilità che una donna possa commettere un femminicidio, ma qui è il contesto – parte integrante della fattispecie – a rendere evidente tutto ciò. La necessità che questo reato si verifichi in un contesto di disuguaglianze sociali rende automaticamente impossibile che una donna possa esserne l’autore.

Infine, l’ultimo elemento caratterizzante non può che essere la scelta della sanzione. L’ergastolo rappresenta la pena più pesante comminabile in Italia. Specie nella sua versione ostativa, rappresenta il concetto di resa dello Stato, che nell’art. 27 della Costituzione descrive la pena come strumento rieducativo, ma che per certi reati rinuncia a questo obiettivo, definendo implicitamente alcuni soggetti come irrecuperabili.

La previsione dell’ergastolo per il femminicidio mette automaticamente questo reato in una cerchia ristretta, in cui si trovano tutti quei crimini che, per il valore del bene giuridico tutelato, o per la gravità percepita della condotta sanzionata, o ancora per la necessità di trasmettere un determinato messaggio, non possono essere mai perdonati.

L’ergastolo come prevenzione speciale

A questo punto la struttura sembra abbastanza chiara. Il femminicidio è un reato che richiede un determinato movente e uno specifico contesto sociale, predeterminando anche il genere dell’autore e quello della vittima.

Resta il quesito fondamentale già anticipato: con quale obiettivo si è ritenuto opportuno estrarre ed evidenziare nell’ordinamento una simile fattispecie di reato? E per quale motivo si è deciso che la sanzione prevista per l’omicidio ex art. 575 c.p. non è più sufficiente per il fatto in questione?

Per rispondere a questa domanda è fondamentale integrare nel ragionamento le teorie della pena individuate dalla dottrina giuridica nel corso dei secoli. Le tre teorie principali sono quella special-preventiva, quella general-preventiva e quella retributiva.

La teoria special-preventiva ha due risvolti principali. Il primo fa riferimento alla necessità che l’individuo condannato, materialmente, non commetta più un determinato reato. Il secondo si coordina con il già anticipato precetto all’art. 27 c. 3 della Costituzione, che indica la necessità che la pena abbia un proposito rieducativo, affinché il condannato, una volta fuori di prigione, possa reintegrarsi nella società[10].

Applicando questa teoria al DDL femminicidio, possiamo giungere ad una prima conclusione evidente. Se è vero che l’ergastolano (salvo il caso di ergastolo ostativo) può, ad un certo punto della pena, godere di alcuni benefici condizionati alla sua buona condotta, è altrettanto vero che predisporre la pena detentiva “a vita”, non rema certamente a favore di una possibile reintegrazione nella società del reo all’esito della stessa. Il Codice Rocco del 1930, infatti non ha previsto la pena dell’ergastolo con lo scopo primario di assolvere a una funzione rieducativa. La Costituzione, con l’art. 27, in linea con un’ideale di Stato progressista attento ai diritti umani, è entrata in contrasto con l’impostazione del codice penale, mantenendo tuttavia la “pena perpetua” per determinati reati [11].

Inoltre, la teoria special-preventiva si basa su un assioma fondamentale che è stato spesso criticato dalla dottrina e dalla filosofica giuridica: è più probabile che chi ha già commesso un reato lo commetta nuovamente se non rieducato, in quanto il movente potrebbe riproporsi. Sebbene questo concetto possa coordinarsi facilmente con l’integrazione del movente nella fattispecie, si può individuare una criticità principale: affermando che lo scopo unico della previsione dell’ergastolo per il reato di femminicidio è impedire che chi ha commesso tale reato possa commetterlo nuovamente, si rischia di non dare il giusto peso ai presupposti socioculturali su cui tale fattispecie si basa. E questo perché il movente, per quanto sia utile nel dare concretezza alla norma, come già anticipato, non esprime totalmente gli ideali su cui poggia.

In altre parole, se la prevenzione speciale fosse l’unica ragione per tenere in galera a vita un femminicida, perché, avendo odiato e ucciso una donna, potrebbe fare lo stesso con altre, non si capisce la ragione di escludere dalla società per un tempo inferiore un uomo che ha odiato e ucciso un altro uomo. Potrebbe allo stesso modo essere pericoloso nei confronti di altri uomini e commettere altri omicidi. Significa, per caso, che si sta parlando di vite tutelate in maniera differente dall’ordinamento? È proprio il principio costituzionale di uguaglianza fra gli individui ad aver ispirato le critiche nei confronti della proposta in esame[12].

La verità è che la prevenzione speciale, sebbene costituisca parzialmente un effetto evidente dell’ergastolo, non può essere la ratio di questa proposta di legge, perché, come detto in precedenza, è il contesto socioculturale di disparità tra uomo e donna l’elemento cardine del reato di femminicidio, non il movente e nemmeno il bene giuridico tutelato. La ragione per elevare la fattispecie in questione rispetto agli altri omicidi rappresenta la lotta contro un sistema di cui gli eventi incriminati costituiscono solamente ripercussioni inevitabili.

L’ergastolo come deterrente

L’ergastolo, come originariamente inteso dal Codice penale, aveva il proposito di svolgere una funzione deterrente, ma con una chiara impostazione retributiva[13].

La teoria general-preventiva è usata tendenzialmente per giustificare l’esistenza della pena soprattutto quando il fine rieducativo viene meno. Il concetto è molto semplice ed intuitivo: più è pesante la punizione, meno è frequente il crimine[14].

La dottrina giuridica spesso è stata contraddittoria nell’analizzare la correlazione tra gravità della pena e riduzione dei crimini violenti, affermando, tuttavia, in modo univoco, in linea con le statistiche mondiali più autorevoli, l’inefficacia della pena di morte come deterrente[15]. Cesare Beccaria, analizzando i profili di deterrenza di una pena, si schiera apertamente contro la pena di morte, ma sostiene invece la capacità dissuasiva della pena detentiva a vita per quello che è il fine da lui individuato[16], ovvero “impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali”[17].

La verità, come affermano molti autorevoli giuristi, è che solo una pena equa, che corrisponde ai criteri di valutazione radicati nella coscienza del popolo può avere efficacia preventiva[18].

Detto ciò, tralasciando i dati mondiali sulla reale efficacia deterrente dell’ergastolo, è necessario sottolineare una distinzione importante, ovvero quella fra deterrenza assoluta e deterrenza marginale[19]. L’ergastolo può sicuramente dirsi efficace come deterrente assoluto, mentre come deterrente marginale non appare così rilevante, soprattutto considerando che la pena per l’omicidio ex art. 575 c.p. non è sicuramente una pena di poco conto. Detto in altre parole: considerando che l’omicidio prevede già una pena minima di 21 anni di reclusione, l’ergastolo non ha un potere dissuasivo tanto superiore da giustificare il conflitto con l’art. 27 della Costituzione e il sacrificio definitivo della libertà di un individuo. La pena per altro può essere aumentata con l’applicazione di aggravanti. La Cassazione, ad esempio, ha più volte affermato che l’aggravante dei futili motivi è configurabile quando il comportamento dell’omicida è caratterizzato da «abnormità dello stimolo possessivo», oppure da «spirito punitivo» dettato da «reazioni emotive aberranti» rispetto a comportamenti della vittima ritenuti «atti di insubordinazione»[20]. Sentimenti, senza dubbio, riconducibili a molti casi di femminicidio.

Il margine di capacità deterrente fra la sanzione per l’omicidio classico e quella per il femminicidio è in sostanza molto ridotto. Ma anche ammettendo che possa essere un fattore rilevante per la proposta di legge, sarebbe comunque necessario asserire che nel compimento di un atto violento e distruttivo come il femminicidio ci sia una valutazione razionale che pone in comparazione danni e benefici di commettere tale reato. Questo sarebbe, se non altro, criticabile, considerando, ad esempio, l’alto numero di casi in cui, a seguito di un femminicidio, l’autore si toglie la vita[21].

L’ergastolo come massima espressione della vendetta

Resta da analizzare la proposta di legge in questione con riferimento alla teoria retributiva della pena.

Il noto criminale Carmelo Musumeci scrive la seguente frase nella sua tesi di laurea in sociologia:

“La pena dell‘ergastolo non è un deterrente, non migliora l’uomo, non ha niente di ragionevole e istituzionalizza la vendetta attraverso la sofferenza, rispondendo alla violenza criminale con la violenza legale.”[22]

Il concetto da lui espresso è abbastanza chiaro: l’ergastolo può avere solo funzione retributiva, ovvero il fine di restituire al reo il male da lui prodotto.

Questa affermazione può essere o meno condivisa, ma sicuramente merita un approfondimento in relazione al femminicidio. Come sottolinea gran parte della dottrina[23], si possono individuare due momenti della pena: quello della comminatoria legislativa e quello dell’applicazione. Nel momento dell’inflizione l’effetto retributivo dell’ergastolo è indubbio. Il femminicida subisce l’ergastolo perché ha violato la norma, perché ha fatto del male, perché così la società si vendica di ciò che ha fatto ed è sicura che il male venga emendato.

Il problema è che, spostando l’attenzione sulla parte dell’istituzione della minaccia, individuarci un proposito retributivo comporta un’evidente complicazione. Significherebbe ammettere che uno stato democratico – ente super partes imperturbabile – attento ai diritti umani e che mira alla rieducazione della devianza possa essere compatibile con l’istituzionalizzazione della vendetta come reazione emotiva al reato.

Una possibile conclusione

Arrivati a questo punto, non abbiamo trovato una risposta alla domanda iniziale. Con quale obiettivo potrebbe essere stato approvato il DDL femminicidio dal Consiglio dei Ministri?

Il fatto di aver istituzionalizzato il termine femminicidio da alcuni è stato interpretato come un’azione di facciata del Governo per ottenere consensi legati alle tragiche vicende di cronaca degli ultimi anni che hanno avuto un notevole clamore[24].  Ma questo, sebbene possa avere un fondo di verità, risponde solo parzialmente all’interrogativo, escludendo la prospettiva dei reali potenziali benefici di questa misura.

Prima di dare una possibile soluzione al quesito, è necessario fare una premessa.

Le dinamiche di una società sono estremamente complesse. La criminalità può avere un’incredibile varietà di cause scatenanti e definire in maniera precisa in che modo la pena potrebbe avere effetto sulla stessa è altrettanto difficile.

La criminalità violenta, peraltro, può essere anche definita come l’espressione della natura dell’essere umano che sfugge al suo controllo. Se l’azione è incontrollabile, la sanzione, qualunque essa sia, diventa inefficace da ogni punto di vista, al di fuori di quello special-preventivo in senso stretto.

Il femminicidio, come la maggior parte dei crimini violenti, rappresenta un errore della società. È una distorsione della normalità dei rapporti umani, delle relazioni sociali e sentimentali. Costituisce la prova evidente di una carenza strutturale nell’educazione sessuale, sentimentale ed affettiva. Se si vuole trovare una vera soluzione a questo problema, è poco efficace limitarsi a punire quando l’evento ormai si è verificato. Riprendendo le parole di Valeria Valente, ex presidente della commissione Femminicidio del Senato, la vera carta vincente è

«L’educazione dei giovani dalla scuola elementare all’università, la formazione e la specializzazione dei docenti, degli operatori della giustizia, della sanità, della comunicazione […]»[25]

È necessario lavorare ad un programma strutturato per crescere i giovani ed educarli all’uguaglianza, al rispetto delle diversità e a comprendere i sentimenti quando ne sono pervasi, in modo da veicolarli in una maniera sana e non lesiva del prossimo.

Detto ciò, i possibili benefici del DDL femminicidio, con particolare riferimento all’introduzione dell’art. 577-bis nel codice penale, non sono, a mio avviso, da ricercare nel rapporto tra reato e sanzione.

Si inseriscono, piuttosto, nei complessi rapporti tra società e reato. Spesso la società avverte l’esigenza di avere una risposta chiara ed eclatante da parte della legge quando si verificano eventi che toccano profondamente l’emotività collettiva, come quelli che coinvolgono la violenza nei confronti delle donne. In tali circostanze, la collettività ha bisogno di sentirsi protetta, di sapere che esiste un sistema giuridico pronto a rispondere in modo adeguato e tempestivo. La società desidera essere rassicurata dalla consapevolezza che lo Stato, attraverso le sue istituzioni, sia capace di agire concretamente, dando una risposta che non sia solo simbolica, ma che evidenzi la forza della giustizia[26]. Ogni donna si immedesima nella vittima e vuole essere vendicata. Ogni uomo pensa che la persona uccisa potrebbe essere sua figlia, sua moglie o sua madre e vuole avere giustizia.

In altre parole, il femminicidio rappresenta una fattispecie differente rispetto all’omicidio perché è differente l’intensità con cui questi due reati vengono percepiti. Il contesto sociale in cui si sviluppa, la disparità tra vittima e carnefice, il movente e la percezione della complicità delle istituzioni, eleva il femminicidio rendendolo un concetto necessariamente autonomo. Proprio da questa differenza di intensità e da questa necessità di autonomia deriva anche la previsione dell’ergastolo che, come detto, ha la funzione di rassicurare la società del fatto che ad un crimine così grave corrisponde la peggiore delle sanzioni.

In definitiva, ci si augura che il ruolo sociale attribuibile alla proposta in esame non venga considerato sufficiente, di per sé, a contrastare un crimine così profondamente radicato nella società, ma possa piuttosto fungere da punto di partenza per l’adozione di misure più ampie e incisive, orientate a una trasformazione strutturale delle relazioni umane e delle disuguaglianze che ne sono alla base.


[1] Così rinominato da vari articoli fra cui: C. Marin, Ddl femminicidio: ergastolo per il condannato. Cosa prevede il testo, la bozza in Pdf, Quotidiano Nazionale, 07 marzo 2025, Ddl femminicidio: ergastolo per il condannato. Cosa prevede il testo, la bozza in Pdf ;E. Messina, Ddl femminicidio, saremo i primi in Europa a introdurlo nel codice penale, ma siamo ultimi in educazione sessuale, Corriere della Sera, 9 marzo 2025, Ddl femminicidio, saremo i primi in Europa a introdurlo nel codice penale, ma siamo ultimi in educazione sessuale- Corriere.it;

[2] Cfr. Consiglio dei Ministri n.117 del 07/03/2025.

[3] Ibidem

[4] Cfr. Ibidem

[5] Cfr. M. Anzani, I concetti di femmicidio e femminicidio, Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Rapisca, 24 marzo 2015, I concetti di femmicidio e femminicidio – Centro di Ateneo per i Diritti Umani; E. Corn, Il femmicidio come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell’esperienza cilena, Diritto Penale Contemporaneo, 2013, pp. 1 ss..

[6] M. Anzani, Ibidem.

[7] femminicidio | European Institute for Gender Equality,

[8] Five essential facts to know about femicide, in UN Women – Headquarters, 2024, Five essential facts to know about femicide | UN Women – Headquarters; Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as “femicide/feminicide”), in «United Nations Office on Drugs and Crime», 2022

[9] E. Corn, Ivi, pp. 14, 15.

[10] Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Parte generale, sesta ed., Milano, Giuffrè, 2017, p.9.

[11] 5 C. SALTELLI, «voce Ergastolo», in Nuovo dig. it., volume V, Torino, 1938, p. 458; F. Di Caro Ergastolo “ostativo”: la “presunta” legittimità costituzionale del “fine pena mai” tra spinte riformatrici nazionali e sovranazionali, in Giurisprudenza penale, 2017, pp. 2, 3.

[12] FOCUS – Femminicidio, avvocato Fierimonte: “DDL incostituzionale e inefficace” | TG24.info; L’omicidio non è uguale per tutti, il reato di femminicidio assurdità incostituzionale: la ‘svolta’ di Nordio con leggi illiberali; Ddl femminicidio, via libera del Cdm: “Reato autonomo, punibile con ergastolo chi uccide una donna come atto di odio o discriminazione”, pioggia di critiche: “Vergogna, la legge non è uguale per tutti” – Il Giornale d’Italia

[13] F. Di Caro, Ibidem.

[14] Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Parte generale, sesta ed., Milano, Giuffrè, 2017, p. 9

[15] Fra i tanti: L. GOISIS, Sull’efficacia deterrente della pena di morte: riflessioni sul dibattito statunitense, in Riv. it. dir. e pr. pen., 2006, 1378.

[16] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Letteratura italiana Einaudi, Edizione di riferimento: a cura di Renato Fabietti, Mursia, Milano, 1973 pp. 69.

[17] C. Beccaria, ivi, p. 31.

[18] F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, Giuffrè, 2006 p. 689.

[19] L. GOISIS, op. cit., p. 1375.

[20] Cass. Pen., Sez. V, n. 23075/2020; Cass. Pen., Sez. V, n. 44319/2019; Cass. Pen., Sez. I, n. 49673/2019

[21] Omicidio-suicidio a Napoli in via don Bosco, l’ipotesi sulla morte di marito e moglie ucraini trovati in casa; Napoli, 17enne trova i genitori morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio; Spoleto, uccide la moglie e tenta il suicidio: «Ora mi ammazzo». Fermato dalla polizia, forse la donna è stata strangolata;

Rufina: Omicidio di una giovane. Il compagno ai domiciliari dopo il tentato suicidio.

[22] C. Musumeci, Vivere l’ergastolo, Università degli studi di Firenze, Anno Accademico 2003 / 2004, p. 9.

[23] F. ANTOLISEI, op. cit., p.689.

[24] Il nuovo reato di femminicidio, una norma di facciata – Primocanale.it – Le notizie aggiornate dalla Liguria

[25] M. de’ Micheli, Valente: “Con il reato di femminicidio si fotografa l’idea di dominio sulla donna ma l’educazione resta prioritaria”, in Il Riformista, Marzo 2025.

[26] Cfr. F. Antolisei, op. cit., p. 691, che la individua come una funzione generale della pena.

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