SICUREZZA E LEGALITÀ: COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE DEL GOVERNO

Viste le diverse difficoltà che il disegno di legge in materia di sicurezza ha incontrato nell’approvazione in Parlamento, anche conseguentemente alle osservazioni del Presidente della Repubblica in tema di costituzionalità di alcune norme contenute nel “pacchetto sicurezza”, il Governo ha deciso di agire direttamente con una mossa fuori dall’ordinario. Infatti, l’11 aprile 2025 ha approvato un decreto legge, che riprende buona parte del disegno di legge, cercando di superare in tempi brevi le critiche di costituzionalità ricevute.

Si tratta di un decreto molto ampio e variegato che prevede diverse novità che riguardano molteplici aspetti legati alla sicurezza, come la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, la gestione dei beni confiscati, la tutela delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, nonché la gestione dei detenuti.

Il 4 giugno 2025 il decreto ha ottenuto il via libera anche dal Senato, diventando legge.
Terrorismo e mafia: nuovi reati.

Terrorismo e mafia: nuovi reati

Per affrontare il tema del contrasto al terrorismo, il decreto ha aggiunto e modificato alcune disposizioni. Ora, è reato anche solo detenere del materiale che serve per scopi terroristici, come manuali o video. Questo significa che le autorità possono intervenire prima che qualcuno passi all’azione. Parallelamente, è diventato reato anche diffondere su Internet istruzioni su come compiere atti violenti o sabotaggi a fini terroristici. L’idea è quella di bloccare la propaganda e l’addestramento online che usano le organizzazioni terroristiche.

Per contrastare la criminalità organizzata, invece, il decreto si concentra sul prevenire le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico. Se diverse aziende si uniscono in un “contratto di rete” (una forma di collaborazione per fare attività economiche insieme), saranno soggette a controlli antimafia più approfonditi. Lo scopo è quello di evitare che le organizzazioni criminali si nascondano dietro queste nuove forme di collaborazione tra imprese per riciclare denaro o controllare settori economici. Inoltre, le decisioni delle pubbliche amministrazioni che impediscono alle imprese di lavorare con loro (c.d. “interdittive antimafia”) saranno ancora più rigide. In passato c’era la possibilità per il Prefetto di poter fare delle eccezioni alle interdizioni per garantire il sostentamento alla famiglia dell’imprenditore colpito; ora queste eccezioni sono molto limitate al fine di ridurre al minimo eventuali scappatoie.

Veto alla cannabis light

Secondo le disposizioni del decreto legge saranno vietati l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, le spedizioni e la consegna delle infiorescenze della canapa, degli oli e delle resine. Nel caso di violazione del divieto, si applicheranno le sanzioni previste in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Dunque, vi sarà una sostanziale comparazione tra la commercializzazione della cannabis light e lo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Rimangono solo due eccezioni: la lavorazione industriale della canapa entro gli usi consentiti dalla legge (come quello tessile) e la produzione agricola sei semi che vengono utilizzati per la lavorazione industriale legale.

In questo caso va detto che il decreto rende penalmente perseguibile una misura che era già contenuta nella legge che regolamentava la produzione e il commercio della cannabis light, la legge 242 del 2016, che già stabiliva che la cannabis light poteva essere prodotta e venduta solo per alcune finalità agricole o industriali, ma non ricreative.

Maggiori impunità per i servizi segreti?

La parte che ha destato più perplessità e discussioni riguarda principalmente l’art. 31 del decreto legge che aggiunge una serie di scriminanti per gli operativi dell’Intelligence italiana. Secondo le critiche, ci potrebbe essere il rischio che la non punibilità venga usata in modo non strettamente lecito, finendo per giustificare comportamenti che vanno oltre il semplice obiettivo della ricerca informativa, aprendo la strada a operazioni poco trasparenti o persino a dinamiche contrarie agli interessi dello Stato.

Ne abbiamo parlato approfonditamente nel seguente articolo [https://lexacivis.com/2025/02/21/la-sicurezza-ha-un-prezzo-la-legittimazione-dello-spionaggio/].

Ulteriori strette securitarie

Il decreto legge del Governo contiene indubbiamente alcuni elementi positivi, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza pubblica e la protezione delle forze dell’ordine, che ogni giorno operano per garantire la legalità e il contrasto a fenomeni come il terrorismo e la criminalità organizzata.

Tuttavia, accanto a questi aspetti condivisibili, ci sono anche norme che suscitano ulteriori forti perplessità. Alcuni giuristi hanno parlato apertamente di un rischio di Stato di Polizia, ossia di una gestione troppo autoritaria dell’ordine pubblico che potrebbe comprimere i diritti fondamentali.
Due esempi aiutano a comprendere meglio queste preoccupazioni:

  1. La modifica delle norme sul rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini piccoli: fino ad oggi, la legge prevedeva che una madre incinta o con figli fino a un anno di età potesse posticipare l’entrata in carcere. Il nuovo decreto rende questo rinvio non più automatico e introduce limitazioni, specialmente in caso di rischio di nuovi reati. Questo può avere conseguenze significative sulla tutela dell’infanzia e della maternità, principi fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione.
  2. L’elevazione a reato del blocco stradale: un comportamento che finora era punito solo con una sanzione amministrativa viene ora considerato un vero e proprio delitto, punibile con il carcere. Questo riguarda in particolare le manifestazioni pubbliche: se un gruppo di persone bloccasse una strada per protesta, tutti potrebbero essere incriminati penalmente. Il rischio è quello di scoraggiare l’esercizio del diritto di manifestare, che invece è garantito dall’articolo 17 della Costituzione.

Perplessità costituzionali
Ma il punto forse più delicato riguarda la legittimità del decreto legge in sé. Secondo la Costituzione italiana, il Governo può adottare un decreto legge solo in situazioni straordinarie di necessità e urgenza (art. 77, comma 2). In questo caso, però, molti si chiedono se tali condizioni fossero realmente presenti. Il contenuto del decreto riprende in gran parte un disegno di legge già pronto, che il Governo avrebbe potuto portare in Parlamento seguendo il normale iter legislativo, soprattutto considerando che l’attuale maggioranza è molto solida e avrebbe potuto approvarlo senza grandi difficoltà.

Non è solo una questione teorica: in passato, la Corte costituzionale ha già annullato norme contenute in decreti legge perché mancanti dei requisiti di urgenza. Se dovesse accadere anche stavolta, tutto il decreto – insieme alla legge che lo converte – potrebbe essere dichiarato nullo.
Garantismo e cultura della sicurezza

Detto ciò, è importante riconoscere che alcune misure del decreto vanno nella giusta direzione. Ad esempio:

  • Incentivi al lavoro per i detenuti, anche all’esterno del carcere, per favorire il reinserimento sociale e prevenire la recidiva;
  • Uso di dispositivi come le bodycam per garantire trasparenza e sicurezza durante gli interventi delle forze dell’ordine.

Queste disposizioni, se ben applicate, possono contribuire a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Tuttavia, accanto alle misure repressive, è indispensabile avviare anche un percorso educativo e culturale per prevenire la criminalità alla radice. Questo significa investire nella scuola, nei servizi sociali, nella partecipazione civica. Solo così si può costruire una società più sicura non solo con le leggi, ma anche con la responsabilità e l’inclusione.

In conclusione, sebbene alcune norme del decreto siano doverose e rispondano a esigenze reali di sicurezza, altre rischiano di limitare diritti fondamentali e di scivolare verso un approccio eccessivamente punitivo. Un equilibrio tra fermezza e garanzie è essenziale in uno Stato democratico.

Edoardo Maniago

Vicepresidente di Lexacivis

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