di Amanda Hoxha – Praticante avvocato
La sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 20 marzo 2025 rappresenta un punto di svolta in tema
di accesso al Reddito di cittadinanza.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, lettera a) n. 2) del d.l. n. 4 del 2019,
convertito con modificazioni nella l. 28 marzo 2019, n. 26, per violazione dell’art. 3 Cost, nella parte in
cui prevedeva che il beneficiario del Reddito di cittadinanza dovesse essere risedente in Italia “per almeno
10 anni”.
Il Reddito di cittadinanza rappresentava una misura di sussistenza economica e, prima ancora, di
politica attiva del lavoro. Questa duplice peculiarità funzionale faceva sì che il Reddito di Cittadinanza
non si esaurisse in una mera provvidenza assistenziale fondata principalmente su uno stato di bisogno,
ma fosse caratterizzata da un articolato sistema di obblighi di comportamento diretto alla realizzazione
di un percorso di integrazione sociale dell’individuo.
Il Reddito di cittadinanza rappresentava, pertanto, un beneficio condizionato “alla dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, […] nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione socia le che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale” (art. 4, comma 1 d.l. n.4 del 2019). In altri termini, l’individuo che volesse beneficiare della misura era vincolato alla sottoscrizione di un Patto per il Lavoro ovvero di un Patto per l’inclusione Sociale che, subordinando l’accesso al sussidio a obblighi di disponibilità e di collaborazione, aveva il fine ultimo di agevolare l’autonomia economica e lavorativa del singolo.
Alla condizionalità della prestazione si collegavano coerentemente il carattere temporaneo (18 mesi) e
l’immediata decadenza dal beneficio nel caso in cui il percipiente non rispettasse gli impegni assunti.
La considerazione di una tale articolata struttura permette di escludere l’effettiva conciliabilità del
Reddito di Cittadinanza con le caratteristiche tipiche delle prestazioni di assistenza sociale, ove, al
contrario, prevale sopra ogni cosa l’esigenza incondizionata di rispondere ai bisogni primari
“indifferenziabili” a cui si riferiscono (ex plurimis Cort. Cost. n. 42 del 2024 e Cort. Cost. n. 29 del
2024).
Escluso il carattere meramente assistenziale del Reddito di cittadinanza, la Corte costituzionale con la
pronuncia in oggetto, ha ribadito l’ammissibilità del requisito di residenza pregressa – e dunque di
radicamento territoriale- del beneficiario, purché rispondente a requisiti di proporzionalità e
ragionevolezza.
A tal riguardo, il Giudice delle leggi ha ritenuto che il periodo di residenza decennale ex art. 2 del d.l. 4
del 2019, come convertito, fosse gravoso e non ragionevolmente correlato alla funzionalità principale
della prestazione, ponendosi, così, in violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e
proporzionalità di cui all’art. 3 Cost. Da ultimo, la Consulta ha osservato che un inferiore termine di
cinque anni sarebbe stato proporzionalmente sufficiente a dimostrare la stabilità della presenza del
soggetto sul territorio.
Il termine quinquennale è stato individuato dalla Corte avendo a riguardo anche quello assunto dal
legislatore nazionale come requisito per l’erogazione dell’Assegno di inclusione, “erede” del Reddito di
cittadinanza.
Infatti, la disciplina del Reddito di cittadinanza è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2024,
dall’art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023.
Ciononostante, la pronuncia della Corte costituzionale in commento rimane assolutamente attuale,
potendo avere natura dirimente in tutte le controversie presenti o future aventi ad oggetto tanto ipotesi
afferenti richieste dell’INPS di restituzione delle somme percepite a titolo di Reddito di cittadinanza da
parte di beneficiari residenti in Italia per un periodo inferiore a 10 anni e superiore a 5 anni, quanto
l’accertamento dell’illegittimità del mancato riconoscimento o della revoca del sussidio, nonostante una
residenza protratta per più di 5 anni.