GLI ACCORDI PREMATRIMONIALI IN ITALIA: UNO SPIRAGLIO APERTO A METÀ

Lo scorso 21 luglio la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata con un’ordinanza in merito alla legittimità degli accordi prematrimoniali tra coniugi, determinando, dal punto di vista giuridico, una svolta nel diritto di famiglia.

Tale pronuncia rappresenta un’evoluzione, figlia di un contesto socio-culturale in continuo mutamento che, tuttavia, non può essere inserita all’interno del nostro quadro normativo vigente il quale richiede una riforma.

L’attuale disciplina del codice civile 

Fino a poco tempo prima della pronuncia della Cassazione, la giurisprudenza e la dottrina sostenevano che non potessero essere stipulati accordi prematrimoniali sugli aspetti patrimoniali  tra le parti; la fermezza con la quale si riteneva impossibile inserire tali accordi nel nostro ordinamento trova conferma nell’attuale disposizione dell’art. 162  del codice civile che stabilisce la nullità  per illiceità della causa di quest’ultimi. 

In altre parole, la giurisprudenza dominante vedeva gli accordi prematrimoniali come un atto volto a condizionare la fine del matrimonio e dunque in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento. 

Quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del codice civile, se riletto in una chiave più moderna, nell’attuale contesto sociale, evidenza una rigidità in quanto considera l’interesse della famiglia nel suo insieme, senza lasciare spazio ad accordi più dettagliati o stipulati per situazioni familiari differenti.

Se da un lato dunque la disciplina del codice civile risulta essere obsoleta, dall’altro, va detto che negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità si è espressa delineando la strada per una maggior considerazione dell’autonomia patrimoniale dei singoli coniugi.

L’ordinanza n. 20415/2025 della Corte di Cassazione

È proprio questa nuova prospettiva della famiglia come insieme degli interessi di ogni singolo componente che determina la svolta giuridica del diritto di famiglia e apre, di fatto, uno spiraglio agli accordi prematrimoniali.

Nello specifico, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulla legittimità di un accordo stipulato fra coniugi: in caso di separazione il marito si impegna a restituire alla moglie la somma versata da quest’ultima per il mutuo e i lavori di ristrutturazione per la casa del marito e lei, in cambio, rinuncia ad alcuni beni mobili.

Nella sua decisione la Cassazione ha sancito la liceità degli accordi tra coniugi stipulati prima del matrimonio a patto che la separazione non sia la causa ma la condizione di tale accordi.

Gli accordi prematrimoniali, stando a quanto deciso dalla Cassazione, dovrebbero essere ricondotti alla tipologia dei contratti atipici con condizione sospensiva lecita.

Il nostro codice civile, all’art. 1322, definisce “atipico” qualsiasi contratto stipulato dalle parti che però non rientra nelle tipologie di contratto stabilite dalla legge, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Il contratto produce i suoi effetti, diventa efficace, nel momento in cui avviene la separazione o il divorzio.

Nonostante questa nuova prospettiva, va sottolineato che permangono però dei limiti; difatti la Cassazione ha specificato che se tali accordi  possono regolare gli aspetti patrimoniali, l’affidamento dei figli o le relative modalità di visita, sono esclusi i diritti indisponibili (tutti quei diritti ai quali un soggetto non può mai rinunciare).

La necessità di una riforma giuridica e culturale

In che forma devono essere redatti tali contratti? Qual è il loro limite di validità? Cosa  succede in caso di inadempimento? 

Queste sono solo alcune delle domande che, ad oggi, restano senza risposta.

Risposta che potrebbe arrivare il giorno in cui vi sarà una disciplina normativa omogenea in grado di definire i contenuti ammissibili, le forme richieste, i limiti di validità e le modalità di modifica.

Il legislatore dovrebbe, dunque, compiere un significativo processo di riforma del nostro diritto di famiglia, prendendo spunto dagli altri modelli europei (quello francese o quello tedesco) o da quello statunitense.

Dal punto di vista culturale si dovrebbe raggiungere la consapevolezza che anche nella nostra società esistono forme di famiglia diverse, diverse situazioni patrimoniali, ma soprattutto si dovrebbe superare l’idea che un accordo prematrimoniale equivale alla sfiducia nei confronti dell’altro.

Gloria Vindigni

Direttrice Lexacivis

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