LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PATTO DI PROVA NULLO O INESISTENTE: QUALI TUTELE A FAVORE DEL LAVORATORE?

di Amanda Hoxha – Praticante avvocato e Collaboratrice Lexacivis

Con la sentenza numero 24201 del 2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della nullità del patto di prova e sulle conseguenze del recesso datoriale “ad nutum” intimato in assenza di valido patto di prova.

Il nodo interpretativo, relativo alla corretta individuazione della tutela applicabile nell’ambito del regime delle c.d. tutele crescenti introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è stato trattato in una prospettiva sistematica e costituzionalmente orientata.

Il caso trae origine dal licenziamento di una dipendente a seguito del presunto mancato superamento del periodo di prova pattuito in sede di assunzione. La lavoratrice ha contestato la validità del patto di prova per difetto di specificazione delle mansioni ex art. 2096 c.c., domandandone, così, la declaratoria di nullità, con conseguente accertamento dell’illegittimità del recesso e applicazione delle tutele previste per i licenziamenti privi di giustificato motivo.

La controversia, definita in primo grado in senso favorevole al datore di lavoro, ha trovato accoglimento nel successivo grado di giudizio. Avverso tale decisione, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione deducendo l’erroneità dell’applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23 del 2015, in luogo della sola tutela indennitaria ex art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015“in conseguenza della rilevata nullità del patto di prova, in una fattispecie di contratto a tutele crescenti”.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo dedotto, attraverso un richiamo dettagliato alla precedente giurisprudenza di legittimità e valorizzando la più recente pronuncia della Corte costituzionale n. 128 del 2024, recante una declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 nella parte in cui non riconosce l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro. La Consulta ha così affermato che il parametro della “insussistenza del fatto” costituisce una soglia minima di protezione costituzionalmente necessaria, anche nel nuovo regime delle tutele differenziate.

Partendo dal suddetto principio, per la risoluzione del caso concreto, la Corte di Cassazione muove i suoi passi considerando le ipotesi di nullità “genetica” del patto di prova.

La clausola di prova costituisce un patto accessorio che deve rispondere a precisi requisiti formali, tra cui la forma scritta anteriore o contestuale all’inizio del rapporto, ovvero la specificazione delle mansioni oggetto di prova. In mancanza di tali requisiti, la clausola di prova deve ritenersi nulla, con la conseguente conversione dell’assunzione condizionata dal superamento del periodo di prova in assunzione definitiva ab origine. Dunque, il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, fondato sull’erroneo presupposto della validità della relativa clausola, si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura, sicché non può inquadrarsi come l’esercizio di un diritto di recesso “ad nutum”, ma va valutato alla stregua di un ordinario licenziamento, da sottoporsi al vaglio giudiziale di legittimità previsto dall’art. 1 della L. n. 604/1966 e all’eventuale regime sanzionatorio dell’art. 18 St. lav. ovvero del d.lgs. n. 23 del 2015. (Cass. n. 16214 del 2016; Cass. n. 17921 del 2016).

Chiarita la questione sulla qualificazione del licenziamento per mancato superamento del patto di prova nullo, la Suprema Corte ha incentrato la sua attività interpretativa sull’individuazione della tutela concretamente applicabile nel contesto del contratto a tutele crescenti.

Così, ripercorrendo la linea evolutiva della normativa in materia di licenziamenti illegittimi, e della sua conseguente attività interpretativa, la Cassazione ha evidenziato come:

  • prima del 2012 la tutela da applicarsi al caso concreto (reale o obbligatoria) variava solo in considerazione del requisito dimensionale del datore di lavoro;
  • dopo il 2012, con la l. n. 92 del 2012, il licenziamento “ad nutum” intimato in assenza di valido patto di prova era considerato illegittimo per mancanza di “giusta causa” e di “giustificato motivo”, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, st. lav;
  • A partire dal 2015, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 il recesso “ad nutum“, intimato in assenza di valido patto di prova, considerato come un ordinario licenziamento, era assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 1 del d.lgs. 23 del 2015, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2, nelle quali è prevista la reintegrazione.

La Corte ha osservato, tuttavia, come quest’ultima impostazione debba essere nuovamente interpretata attraverso la chiave di lettura fornita dalla sopra accennata sentenza n. 128 del 2024 della Corte costituzionale, caratterizzata da un riallineamento delle tutele per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, da un lato, e per giustificato motivo soggettivo o privi di giusta causa, dall’altro.

Così, è possibile qualificare il recesso disposto per mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo come ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto – perché manca l’esistenza del fondamento della ragione giustificatrice- con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23 del 2015, come costituzionalmente interpretato.

L’elemento unificante è il concetto di “insussistenza del fatto”, che assume un rilievo centrale nel determinare la soglia minima di tutela spettante al lavoratore. In questo senso, la reintegrazione attenuata torna ad essere una misura applicabile non solo in via eccezionale, ma ogniqualvolta manchi il fondamento oggettivo del licenziamento. È una logica che recupera coerenza anche con la giurisprudenza formatasi dopo la legge n. 92 del 2012, in base alla quale – come riconosciuto anche nella stessa pronuncia in esame – la nullità del patto di prova comportava già l’applicazione della tutela ex art. 18, co. 4, St. lav., in quanto il recesso risultava sprovvisto di giustificazione.

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