Nei mesi scorsi il Tribunale di Torino ha emesso una sentenza, la n. 2356/2025, con la quale ha assolto un uomo imputato per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie condannandolo per lesioni.
Inutile dire che tale decisione ha fatto discutere; ma quali sono i motivi che hanno portato i giudici ad assolvere l’imputato accusato di maltrattamenti?
Il caso
La donna dopo circa vent’anni di matrimonio, stanca del comportamento del marito e dei continui litigi con quest’ultimo decide di separarsi; dal momento in cui comunica la decisione al marito egli inizia a riempirla di insulti arrivando addirittura a colpirla con calci e pugni, procurandole, di fatto, delle lesioni permanenti.
Il giudice condanna la violenza subita dalla donna affermando che si tratta di un gesto volontario che non può essere giustificato in alcun modo ma non riconosce nel caso specifico il reato di maltrattamenti.
Vediamo rapidamente qual è la differenza tra le due fattispecie.
Il reato di lesioni personali vs il reato di maltrattamenti gravi
Il reato di lesioni personali è disciplinato all’interno del nostro codice penale dall’art. 582 e punisce chiunque cagiona una malattia o una lesione fisica o mentale con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
L’intento del legislatore in questo caso è quello di tutelare l’incolumità umana distinguendo altresì tra lesioni lievi (quelle che prevedono fino a 40 giorni di prognosi) e lievissime (quelle con non più di 20 giorni di prognosi); per le lesioni lievi è possibile procedere su querela di parte e, in casi particolari. anche d’ufficio mentre per le lesioni lievissime è possibile procedere soltanto su querela di parte.
Tale reato è considerato un reato a forma libera vale a dire che il soggetto più mettere in atto qualsiasi condotta (violenza, minacce ecc.) o usare qualsiasi mezzo al fine di lesionale l’integrità fisica o mentale dell’altro soggetto.
L’articolo 572 disciplina invece il reato di maltrattamenti contro i familiari o i conviventi. Anche in questo caso il legislatore vuole tutelare l’integrità fisica e mentale però riferita al contesto familiare o parafamiliare.
Qui la pena prevista va dai 3 ai 7 anni di reclusione e può essere aumentata in casi particolari.
Ciò che rileva in questa fattispecie è il vincolo affettivo e umano che lega i soggetti interessati, si parla dunque di reato proprio in quanto può essere commesso solo da persone appartenenti alla famiglia o conviventi.
Anche in questo caso come nel caso del reato di lesioni la condotta del soggetto agente può essere commissiva od omissiva ma devono protrarsi nel tempo; i comportamenti vessatori messi in atto dall’agente se considerati singolarmente potrebbero essere considerati leciti, a fare la differenza e dunque a considerare tali comportamenti illeciti e il ripetersi nel tempo; ecco perché il reato di maltrattamenti viene definito un reato abituale.
La decisione del Tribunale di Torino
Il Tribunale di Torino, chiamato a decidere sul caso di cui abbiamo fatto cenno nel primo paragrafo, ha stabilito che l’uomo non può essere condannato per maltrattamenti in quanto manca l’abitualità della condotta.
Il giudice, nella sentenza, ha altresì specificato che il comportamento iroso e violento dell’uomo nei confronti della donna va compreso in quanto dettato dal risentimento causato nell’apprendere che la donna condivideva la sua quotidianità con un altro uomo nella stessa casa in cui viveva con i figli.
L’uomo viene dunque assolto per il reato di maltrattamenti in quanto non sussiste l’abitualità della condotta ma viene condannato per lesioni lievi e viene disposto per lui un percorso di recupero come previsto dall’art. 165 comma 5 del codice penale.
Gloria Vindigni
Direttrice Lexacivis