Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e quest’anno sentiamo la necessità di parlare di una misura preventiva che, forse, non tutti conoscono e che riguarda soprattutto gli uomini ma non solo: i Centri per uomini autori di violenza (CUAV).
Ad oggi in Italia si contano 94 Centri sparsi sul territorio.
Vediamo qual è il contesto giuridico che ha permesso la nascita (seppur in ritardo rispetto agli altri Paesi europei) di tali strutture e al contempo quali sono le difficoltà socio-culturali ed economiche che impediscono il concreto funzionamento dei Centri.
Il contesto giuridico dei Centri per uomini autori di violenza
La Legge 27 giugno 2013, n. 77 con la quale l’Italia ratifica la Convenzione di Istanbul, all’art.16 prevede che vengano istituiti o sostenuti programmi rivolti ad autori di violenza domestica o violenza sessuale al fine di prevenire e modificare i comportamenti violenti.
Tali percorsi, precisa la Convenzione, devono responsabilizzare gli uomini autori di violenza e soprattutto devono proteggere le vittime, pertanto devono essere avviati in coordinamento con i servizi che si occupano di contrastare la violenza nei confronti delle donne.
Il successivo decreto legge n. 93/2013, poi convertito nella legge n. 119/2013, ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il sostegno economico; difatti l’art. 5 del D.L. 93/2013 ha previsto un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in particolare ha previsto lo stanziamento di fondi a supporto di attività per gli uomini autori di violenza.
Il sostegno economico si è via via rafforzato anche a livello regionale anche se in forma molto ristretta; ma è con il diffondersi della pandemia da Covid 19 che le misure economiche vengono stanziate annualmente, inizialmente in via sperimentale, esplicitamente dedicate all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.
Questi interventi normativi hanno influito sul nostro ordinamento modificando il Codice di procedura penale.
L’articolo 282 quater comma 1 infatti prevede che “[…]Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2.
La legge n.69/2019, meglio conosciuta come “codice rosso”, ha poi modificato l’art.165 del Codice penale il quale prevede tra gli obblighi del condannato la sospensione condizionale della pena qualora quest’ultimo partecipi a percorsi di recupero.
In ultimo è importante citare la legge 24 novembre 2023, n. 168 che all’articolo 18 definisce le modalità di riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato che il Ministro della giustizia e l’Autorità politica delegata per le pari opportunità hanno disciplinato attraverso decreto 22 gennaio 2025.
Tale decreto precisa all’art.3, che i percorsi di recupero possono essere avviati soltanto da C.U.A.V. che sono inseriti nell’elenco di cui all’art. 4 e che sono costituiti ai sensi dell’art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e gestiti dai seguenti soggetti:
- enti pubblici e locali;
- enti del servizio sanitario;
- enti ed organismi del terzo settore;
- soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, d’intesa o in forma associata.
Gli enti devono inoltre rispettare alcuni requisiti strutturali ed esperienziali per l’accreditamento, tra i più importanti: avere maturato comprovate esperienze e competenze professionali specifiche nella relazione e nel trattamento nei riguardi degli uomini autori di violenza sulle donne, essersi registrati nell’apposito registro sul portale del Ministero della Giustizia, svolgere da almeno 3 anni e in maniera continua attività finalizzate al recupero di uomini maltrattanti.
La procedura per l’accreditamento prevede la compilazione di un modello da inviare in via telematica al Ministero della Giustizia; essa deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Le difficoltà socio-culturali ed economiche nello sviluppo dei CUAV
Oltre al quadro normativo che abbiamo cercato di delineare nel paragrafo precedente, vi sono altri molteplici aspetti da considerare e che forse ci fanno capire che i Centri per uomini autori di violenza non hanno una funzione preventiva.
In primis va detto che questi istituti si sono sviluppati in maniera differente sul nostro territorio, difatti essi sono maggiormente diffusi al Nord e al Centro, pochi al Sud, mentre in alcune Regioni i Centri non esistono nemmeno; in alcune città vi sono oltre alle sedi anche strutture secondarie.
La maggior parte sono gestiti da associazioni e pochi da enti locali o enti pubblici.
Anche le modalità operative sono diverse: nella maggioranza dei Centri sì utilizza una sola modalità di approccio (quella psicoeducativa) mentre altri ne usano più di una (psicoeducativa e/o psicoterapeutica), vi è poi l’approccio criminologico finalizzato ad arginare i tentativi di negazione o minimizzazione dei comportamenti violenti da parte dell’uomo sulla base di dati oggettivi che hanno portato all’apertura di un procedimento penale, ma quest’ultimo approccio e poco utilizzato in Italia.
Per quanto riguarda l’organizzazione va detto che i Centri offrono servizi più volte a settimana in determinate fasce orarie, mentre altri solo in determinati giorni e orari.
Il secondo aspetto da considerare sono gli operatori che lavorano all’interno dei CUAV; vengono coinvolte diverse figure professionali (educatori, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, avvocati ecc.) le quali sono in maggioranza donne.
Tali figure devono seguire un corso di formazione che consenta all’uomo violento di essere più responsabile, consapevole dei propri gesti e dei propri comportamenti favorendo, durante il percorso riabilitativo, in loro un’apertura al cambiamento.
Il terzo aspetto è la modalità di accesso, ahinoi prevale l’accesso su invio dagli avvocati, dalle forze dell’ordine, dalla prefettura rispetto all’ingresso volontario. Ciò evidenzia come i Centri per uomini autori di violenza siano presi in considerazione da tali soggetti più per ottenere la sospensione condizionale della pena piuttosto che per una concreta volontà di cambiamento.
Gli uomini vengono presi in carico previo colloquio di valutazione con gli esperti, ma vi sono delle condizioni per le quali gli uomini maltrattanti vengono automaticamente respinti dai Centri: quando negano categoricamente di aver agito con violenza, quando vi sono difficoltà linguistiche, quando sussistono problematiche psichiatriche o dipendenze.
Ultimo punto da considerare riguarda i numerosi servizi che questi centri offrono: ascolto telefonico, consulenza psicologica, psicoterapia, consulenza legale, sostegno alla responsabilità genitoriale e sostegno alla coppia ma non tutti questi servizi sono gratuiti.
Conclusioni
Per combattere la violenza di genere dal punto di vista socio-culturale e dunque favorire un cambiamento all’interno della nostra società è necessario fare gruppo. Non si può arginare la violenza se non si combattono gli stereotipi, se non siamo pronti a metterci in discussione, se continuiamo a minimizzare, se non siamo consapevoli e soprattutto se non ci sentiamo responsabili.
Il gruppo deve essere formato sia da uomini sia da donne, deve essere basato sul rispetto, sull’ascolto e sulla consapevolezza. Occorre dunque che tutti siano educati al riconoscimento delle emozioni proprie e dell’altro, al non giudizio e alla libertà reciproca.
Gloria Vindigni
Direttrice Lexacivis