LE RECENTI MISURE LEGISLATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

di Amanda Hoxha – Praticante avvocato e Collaboratrice Lexacivis

Il Consiglio dei ministri ha approvato il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 volto a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a promuovere rilevanti interventi sulle politiche sociali. 

L’innovazione legislativa è volta a rispondere all’esigenza di rafforzare la cultura della sicurezza, incentivare la prevenzione degli infortuni e garantire un controllo più efficiente delle condizioni lavorative, attraverso l’intervento su diversi fronti.

Incentivi alle Imprese Virtuose e Potenziamento della Vigilanza

1.1. Revisione delle aliquote INAIL

Il D.L. n. 159/2025 approvato dal Consiglio dei ministri rappresenta un intervento urgente e significativo per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Una delle misure più rilevanti riguarda la revisione delle aliquote INAIL, in vigore dal 1° gennaio 2026. Questo intervento prevede un sistema di oscillazione dei contributi assicurativi in base agli andamenti infortunistici delle singole imprese, con l’obiettivo di premiare quelle che dimostrano un impegno concreto nella gestione della sicurezza e, al contempo, di penalizzare i datori di lavoro che non adottano gli standard adeguati. Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tale previsione si configura come un evidente tentativo di valorizzazione della responsabilità sociale d’impresa. Trova, così, applicazione il principio di prevenzione primaria fondato sull’obbligo in capo al datore di lavoro di predisporre misure idonee a eliminare o ridurre alla radice i pericoli per la salute e la sicurezza, attraverso un preliminare riconoscimento dei fattori di rischio. 

1.2. Strumenti digitali di tracciamento

Accanto alla suddetta misura, il Decreto Legge dispone l’introduzione di strumenti digitali come il badge di cantiere e la patente a crediti i quali permetterebbero un monitoraggio più diretto delle condizioni di sicurezza, in particolare nei settori più rischiosi, come quello edile. L’utilizzo di questi strumenti tecnici non solo rafforza la vigilanza amministrativa, ma consente anche una tracciabilità costante delle condizioni di lavoro, rendendo il sistema più trasparente ed efficiente.

Il badge di cantiere rappresenta un’evoluzione della tessera di riconoscimento già disposto dall’articolo 18 lettera u) del D.Lgs. 81/2008 a carico delle imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto (pubblico o privato) rappresentando un vero e proprio passaporto della sicurezza del lavoratore. Infatti, dotato di un codice univoco anticontraffazione, il badge consentirebbe di precompilare i dati identificativi dei lavoratori, registrare in modo automatico le presenze all’interno dei cantieri e di identificare il percorso formativo del lavoratore in materia di sicurezza.

Il decreto interviene altresì sul meccanismo della patente a crediti prevedendo un inasprimento delle sanzioni legate alla patente a punti: l’importo minimo salirà da 6.000 a 12.000 euro, rendendo più gravose le conseguenze per le violazioni. In caso di lavoro irregolare i crediti dovranno essere decurtati automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, senza necessità di attendere il provvedimento definitivo, ovvero l’ordinanza d’ingiunzione. Infine, nell’ambito della sospensione cautelare della patente a crediti in caso di infortuni mortali o con esiti invalidanti permanenti, il D.L. prevede una cooperazione informativa obbligatoria tra le Procure della Repubblica e l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Le decurtazioni introdotte dal decreto saranno applicabili esclusivamente agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026. Per gli illeciti commessi prima di tale data continueranno a essere in vigore le decurtazioni previste dalla formulazione precedente del punto 21, nonché dai punti 22 e 23 dell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.

Formazione, indennizzi e tutela specifica

2.1. Obbligo di aggiornamento continuo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

L’intervento legislativo in esame estende l’obbligo di aggiornamento continuo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) alle piccole imprese (con meno di 15 dipendenti).

L’obbligo di formazione continua in materia di sicurezza, combinato con la valutazione periodica degli enti formatori, contribuisce a garantire un adeguato livello di preparazione e sensibilizzazione sui rischi nei luoghi di lavoro. 

Inoltre, Il Decreto modifica l’articolo 11 del D.Lgs. 81/2008 rafforzando il ruolo dell’INAIL nella promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro.

In particolare, a partire dal 2026, l’INAIL trasferirà annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione almeno 35 milioni di euro per finanziare interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro. Questi fondi saranno impiegati, in particolare, per sviluppare progetti formativi che utilizzano tecnologie avanzate, come la realtà simulata e aumentata, per facilitare l’apprendimento esperenziale in percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché in programmi di istruzione tecnica superiore, istruzione tecnologica superiore, e alta formazione universitaria e artistica realizzati con modalità duale.

Parallelamente, verranno promossi interventi formativi nei settori ad alta incidenza infortunistica, come le costruzioni, la logistica e i trasporti, utilizzando i Fondi interprofessionali per la formazione. 

Inoltre, è previsto il sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto e l’adozione di dispositivi di protezione individuale innovativi e sistemi intelligenti che contribuiscano a migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro.

Non meno importante è l’iniziativa di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche, con campagne informative e progetti formativi finalizzati, in particolare, alla prevenzione degli infortuni in itinere nell’ambito dell’educazione civica.

Infine, con l’aggiunta della lettera z-bis all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si arricchiscono con l’introduzione di specifici interventi di prevenzione delle condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), e nei luoghi di lavoro indicati all’articolo 62.

2.2. Fascicolo elettronico del lavoratore 

Il Decreto legge aggiorna la normativa riguardante la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori tramite la formazione, sostituendo il precedente libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore e il fascicolo sociale e lavorativo del cittadino.

Le competenze acquisite durante le attività di formazione dovranno essere registrate sia nel fascicolo elettronico del lavoratore che nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino.

Questa modifica permetterà una gestione integrata e digitale delle informazioni formative, offrendo al datore di lavoro e agli organi di vigilanza strumenti più completi per programmare la formazione e verificare il rispetto degli obblighi di sicurezza.

2.3. Tutela degli Studenti in Alternanza Scuola-Lavoro

Il Decreto Legge si occupa anche della tutela degli studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro, estendendo la copertura assicurativa INAIL anche agli infortuni che avvengano durante il tragitto casa-lavoro. 

2.4. Linee guida per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro è tenuto a emanare dettagliate linee guida per l’identificazione, il monitoraggio e l’analisi dei mancati infortuni (noti come near miss) nelle imprese che occupano più di quindici dipendenti.

Le linee guida dovranno stabilire le modalità attraverso cui le imprese comunicheranno i dati aggregati relativi agli eventi identificati come mancati infortuni, nonché le azioni correttive o preventive adottate per il miglioramento delle condizioni di sicurezza. Inoltre, dovranno essere definiti i criteri per la compilazione annuale di un rapporto nazionale sul monitoraggio dei mancati infortuni, finalizzato alla raccolta delle informazioni utili per orientare le politiche di sicurezza e supportare le aziende nella gestione proattiva dei rischi.

2.5. Rafforzamento sorveglianza sanitaria e nuova tipologia di visita medica

In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni (come lavori in quota, attività alla guida di mezzi, gestione di macchinari pericolosi o altre funzioni delicate per la sicurezza), viene introdotta una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Il Decreto chiarisce, inoltre, che i controlli sanitari previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) o comunque disposti dal medico competente debbano essere effettuati nell’ambito dell’orario di lavoro, fatta eccezione per quelli eseguiti in fase preassuntiva (art. 20, comma 2, lett. i).

Con l’introduzione della nuova lettera a-bis all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008, al Medico Competente viene attribuita la responsabilità di informare i lavoratori circa l’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo la loro partecipazione ai programmi di screening oncologico previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Tale attività di sensibilizzazione potrà essere realizzata anche attraverso campagne informative e educative elaborate dal Ministero della Salute.

In definitiva, come si evince dall’analisi del decreto, le recenti misure legislative italiane, approvate con procedura d’urgenza dal Consiglio dei Ministri, evidenziano un impegno volto al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Tali misure comprendono una serie di interventi normativi che spaziano dalla sicurezza sul lavoro a molteplici altri ambiti. 

Lascia un commento