GUIDA DOPO L’ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI: LA CONSULTA CIRCOSCRIVE LA RILEVANZA PENALE ALLE IPOTESI DI EFFETTIVO PERICOLO

La Corte costituzionale chiarisce i limiti applicativi della nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della strada: la norma supera il vaglio di costituzionalità solo se interpretata in senso conforme ai principi di offensività e proporzionalità.

La guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti assume rilievo penale esclusivamente quando la condotta risulti concretamente idonea a porre in pericolo la sicurezza della circolazione stradale. È questo il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2026, depositata il 29 gennaio, con la quale la Consulta ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della strada.

Il giudizio trae origine dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate da tre giudici di merito in relazione alla modifica normativa introdotta nel 2024. In precedenza, la disposizione puniva la guida “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. La riforma ha eliminato il riferimento allo stato di alterazione, con l’obiettivo di superare le difficoltà probatorie emerse nella prassi applicativa, finendo tuttavia per estendere, sul piano letterale, l’ambito della punibilità alla mera guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.

Secondo i giudici rimettenti – le cui argomentazioni sono state condivise anche dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale, intervenute in qualità di amici curiae – la nuova formulazione rischiava di configurare una fattispecie di pericolo presunto, potenzialmente idonea a sanzionare condotte prive di un effettivo collegamento con la tutela della sicurezza stradale. In tale prospettiva, sarebbe risultato penalmente rilevante anche l’uso di stupefacenti avvenuto in un momento significativamente anteriore alla guida, con esiti ritenuti irragionevoli e sproporzionati, oltre che difficilmente conciliabili con la disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcol.

La Corte costituzionale non ha accolto le censure di incostituzionalità, ma ha precisato che la disposizione può ritenersi compatibile con i parametri costituzionali solo a condizione di una sua interpretazione restrittiva, coerente con i principi di offensività e proporzionalità e con la finalità perseguita dal legislatore.

In forza di tale interpretazione, non è richiesto l’accertamento di uno stato di effettiva alterazione psico-fisica del conducente al momento della guida. Resta tuttavia necessario verificare la presenza nei liquidi biologici di quantitativi di sostanze stupefacenti che, per qualità e concentrazione (alla luce delle attuali acquisizioni scientifiche) risultino generalmente idonei a determinare, in un assuntore medio, un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e delle ordinarie capacità di controllo del veicolo.

Ne consegue che la mera rilevazione di tracce di sostanza non è, di per sé, sufficiente a fondare la responsabilità penale. Assume invece rilievo l’idoneità della quantità accertata a incidere negativamente sulla capacità di guida, così da integrare un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Con questa pronuncia, la Consulta mira a ricondurre la fattispecie incriminatrice entro confini compatibili con i principi fondamentali del diritto penale, evitando che l’intervento repressivo si estenda a condotte prive di reale offensività. Una decisione destinata a incidere in modo significativo sull’attività di accertamento e sull’interpretazione dell’articolo 187 del Codice della strada da parte della giurisprudenza di merito.

De-Graft Adomako

Presidente Lexacivis

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