di Amanda Hoxha, collaboratrice di Lexacivis
Nel contesto nazionale i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento del lavoro continuano a manifestarsi con spiccata pervasività rivelando, a fronte dei mutamenti del tessuto economico e produttivo, una notevole capacità evolutiva. Tali dinamiche si propagano attraverso assetti organizzativi variabili, che si estendono dalle forme tradizionali di intermediazione illecita fino a modelli più sofisticati e difficilmente intercettabili, incidendo per lo più sulla posizione di lavoratori esposti a peculiari condizioni di vulnerabilità.
1. Nozione e evoluzione della disciplina
Nel linguaggio giuridico e socio-economico contemporaneo, il termine caporalato designa quelle forme illegali di reclutamento e organizzazione della manodopera realizzate mediante intermediari (c.d. caporali), i quali, operando al di fuori dei canali legali di collocamento e percependo indebiti vantaggi economici, impiegano lavoratori in violazione dei minimi salariali e delle garanzie contrattuali.
In una prima fase storica, il legislatore ha tentato di prevenire il caporalato attraverso l’istituzione di un sistema di monopolio pubblico del collocamento della manodopera (L. n. 264/1949) ove ogni forma di intermediazione non autorizzata integrava fattispecie penalmente rilevanti.
La progressiva liberalizzazione del mercato del lavoro (L. n. 196/1997 e D.lgs. n. 276/2003) ha mantenuto un apparato sanzionatorio repressivo delle forme abusive di intermediazione, destinato a operare in tutti i casi di violazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla legge per lo svolgimento di simili attività. Tuttavia, l’impianto normativo risultava incentrato prevalentemente sulla tutela del corretto funzionamento del mercato del lavoro, relegando in posizione secondaria la protezione diretta del lavoratore.
L’inadeguatezza degli strumenti normativi ha indotto la giurisprudenza a ricorrere a fattispecie penali eterogenee – quali la riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), i maltrattamenti (art. 572 c.p.), l’estorsione (art. 629 c.p.) e la violenza privata (art. 610 c.p.) – per reprimere le forme più gravi di sfruttamento.
Tali soluzioni, tuttavia, si sono rivelate insoddisfacenti, a causa dell’elevata soglia di tipicità richiesta da tali reati, incapace di cogliere la complessità e la gradualità del fenomeno, in particolare nelle sue manifestazioni meno evidenti.
Con il D. l. n. 138/2011 (convertito in l. n. 148/2011), è stato introdotto nel Codice penale l’art. 603-bis, rubricato “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.
La norma, nella sua versione originaria, presentava evidenti limiti strutturali, tra cui l’esclusione del datore di lavoro tra i soggetti attivi del reato e la previsione della violenza e della minaccia tra gli elementi essenziali dello sfruttamento.
Con la l. n. 199/2016, il legislatore ha ampliato l’ambito applicativo della fattispecie, sì da spostare il baricentro della norma dallo schema del caporalato tradizionale alla più generale repressione dello sfruttamento lavorativo in quanto tale.
L’odierna configurazione dell’art. 603-bis c.p. incrimina due condotte principali:
1. il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento;
2. l’utilizzazione o l’impiego di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.
Tra gli indicatori normativi di sfruttamento individuati dalla disposizione figurano:
- retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi;
- violazione sistematica dell’orario di lavoro;
- condizioni lavorative degradanti;
- violazioni delle norme di sicurezza;
- imposizione di condizioni alloggiative degradanti.
La riforma del 2016, in particolare, ha:
- introdotto la punibilità autonoma del datore di lavoro;
- ridotto l’intermediazione a mero elemento eventuale;
- trasformato la violenza e minaccia in circostanze aggravanti;
- eliminato il requisito dell’attività organizzata.
Pertanto, il reato base è oggi punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, il reato circostanziato dall’aggravante della violenza e della minaccia è sanzionato con la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Inoltre, il legislatore ha affiancato alla pena principale un articolato sistema di sanzioni accessorie e misure patrimoniali, tra cui: interdizioni e divieti nei rapporti con la pubblica amministrazione, esclusione da finanziamenti pubblici, confisca obbligatoria (anche per equivalente) e responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n. 231/2001).
Particolarmente rilevanti risultano:
– il controllo giudiziario dell’azienda, volto a garantire la continuità produttiva e la regolarizzazione dei lavoratori;
– l’amministrazione giudiziaria disposta dall’art. 34 del D.lgs. 159/2011 (cd Codice antimafia), che comporta una significativa compressione dell’autonomia imprenditoriale.
2. L’evoluzione del fenomeno del caporalato nella realtà socio-economica
Accanto alle forme tradizionali para-schiavistiche (cd caporalato nero), si è sviluppato il c.d. caporalato grigio, connotato da modalità elusive e apparentemente conformi alla legalità, che rendono più difficoltoso l’accertamento delle condotte illecite. Così, il caporalato ha progressivamente assunto una dimensione sistemica, estendendosi ad ambiti quali edilizia, logistica, manifattura, servizi di cura e delivery.
In particolare, il caso delle piattaforme di food delivery ha introdotto nel dibattito giuridico il concetto di caporalato digitale o caporalato algoritmico. Con tale espressione si indica una forma di sfruttamento lavorativo in cui l’intermediazione della manodopera non avviene tramite un intermediario umano tradizionale, bensì tramite piattaforme digitali, sistemi algoritmici di gestione del lavoro e meccanismi di ranking, recensioni e reputazione.
In questo modello organizzativo, l’algoritmo svolge una funzione analoga a quella del caporale tradizionale, poiché non solo organizza il lavoro, distribuendo le prestazioni, ma controlla anche le performance dei lavoratori.
Emblematiche, in tal senso, risultano le recenti iniziative della Procura della Repubblica di Milano, che ha disposto il controllo giudiziario nei confronti di primari operatori del settore del food delivery, tra cui le piattaforme Glovo (attraverso la società Foodinho) e Deliveroo. Le indagini hanno ipotizzato l’impiego sistematico di manodopera in condizioni di sfruttamento, mediante il ricorso a modelli organizzativi fondati sulla gestione algoritmica delle prestazioni e sull’inquadramento formalmente autonomo dei rider, a fronte, tuttavia, di un sostanziale assoggettamento alle direttive datoriali.
In particolare, con riferimento al caso Glovo, l’autorità giudiziaria ha evidenziato come migliaia di lavoratori fossero destinatari di trattamenti retributivi significativamente inferiori sia ai parametri della contrattazione collettiva sia alla soglia di povertà, in violazione dei principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione. Analogamente, l’inchiesta relativa a Deliveroo ha condotto all’emersione di un sistema caratterizzato da compensi talora inferiori fino al 90% rispetto ai livelli minimi, nonché da condizioni lavorative tali da non garantire un’esistenza libera e dignitosa.
Tali interventi si inseriscono, inoltre, in un più ampio filone investigativo volto a scrutinare la conformità dei modelli di impresa delle piattaforme digitali ai principi dell’ordinamento laburistico.
In questa direzione, la giurisprudenza sembra progressivamente orientarsi verso una lettura sostanzialistica dei rapporti di lavoro, idonea a ricondurre entro l’alveo delle garanzie costituzionali anche quelle prestazioni che, pur formalmente autonome, presentano tratti tipici della subordinazione.
Ulteriore riscontro della trasversalità del fenomeno è offerto dall’estensione delle indagini al settore della moda, ove, a conferma della diffusione di pratiche di sfruttamento lungo l’intera filiera produttiva, si collocano il recentissimo commissariamento del marchio Paul & Shark, nonché l’adozione di quattro misure cautelari nei confronti di imprenditori cinesi operanti nella filiera produttiva del marchio Piazza Italia, già sottoposto ad amministrazione giudiziaria; secondo l’ipotesi accusatoria, l’attività lavorativa sarebbe stata organizzata mediante l’imposizione di turni particolarmente gravosi — fino a 13-16 ore giornaliere, in assenza di giorni di riposo — nonché attraverso condizioni alloggiative degradanti, con lavoratori sistemati in dormitori in prossimità dei luoghi di produzione, in un contesto riconducibile a pratiche sistematiche di sfruttamento.
Nel loro complesso, tali vicende confermano come il caporalato, lungi dal costituire una realtà residuale, rappresenti un fenomeno sistemico e in continua evoluzione, capace di annidarsi anche nei segmenti più innovativi dell’economia contemporanea.
In conclusione, appare evidente come il contrasto al caporalato richieda un approccio integrato che combini prevenzione, controllo e tutela dei lavoratori, attraverso interventi specifici volti a mappare le aree e i settori a rischio attraverso l’applicazione degli indicatori di sfruttamento di cui all’art. 603-bis c.p. (retribuzione, orario, sicurezza, condizioni lavorative e abitative), rafforzare le ispezioni e il coordinamento tra enti ispettivi, promuovere il lavoro dignitoso secondo gli standard ILO (international labour organization) nonché garantire protezione e reinserimento alle vittime. Parallelamente, è essenziale sviluppare comunicazione sociale, formazione e informazione per lavoratori, imprese e cittadini, valorizzando il ruolo dei sindacati e delle istituzioni nel perseguire giustizia sociale e trasparenza nella filiera produttiva.