LA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA MAGISTRATURA: NECESSITA’ E CONSEGUENZE

All’interno della Magistratura italiana la carriera dei magistrati giudicanti (i giudici) e quella dei magistrati requirenti (i pubblici ministeri) deve essere concretamente distinta come disposto dal nostro ordinamento costituzionale. Inoltre, gli illeciti professionali dei magistrati devono essere valutati da un organo distinto e autonomo.

Sono questi gli obiettivi del disegno di legge costituzionale approvato dal Consiglio dei ministri e proposto dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, lo scorso 29 maggio e che dovrà trovare la doppia approvazione sia alla Camera che al Senato. Ricordando che, se non otterrà l’approvazione dei 2/3 dei componenti del Parlamento nella seconda votazione, la legge potrà essere sottoposta a referendum popolare.

Quindi, cosa si prevede?

DUPLICAZIONE DEL C.S.M.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo di “autogoverno” della Magistratura, creato al fine di dare autonomia e indipendenza da ogni altro potere ai nostri giudici. Ed infatti, così come disciplinato dall’articolo 105 della Costituzione, al C.S.M. spetta il compito di definire le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, nonché le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici e dei pubblici ministeri.

Il disegno di legge duplica tale organo. Si prevede quindi l’istituzione di un Consiglio Superiore della magistratura giudicante e di un Consiglio Superiore della magistratura requirente con i medesimi compiti solo rispettivamente limitati il primo ai giudici ed il secondo ai pubblici ministeri.

Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e vedranno come membri di diritto rispettivamente il Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti saranno per un terzo estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune e composto da professori ordinari in materie giuridiche e da avvocati con quindici anni di esperienza alle spalle. Coloro che verranno estratti dureranno in carica per quattro anni e non potranno essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio Regionale. I restanti due terzi dei componenti, invece, saranno sorteggiati rispettivamente tra i magistrati giudicanti e i requirenti.

Ciascun Consiglio Superiore eleggerà il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.

CREAZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE

Le nuove disposizioni del disegno di legge costituzionale prevedono anche che la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, venga attribuita alla neoistituita Alta Corte Disciplinare. Compito precedentemente attribuito alla Sezione disciplinare del C.S.M.

Questa sarà composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso degli stessi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune. A questi si aggiungeranno sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto l’attività presso la Corte di cassazione. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato.

L’ufficio di giudice dell’Alta Corte risulta incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento UE, di un Consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato.

L’Alta Corte elegge il proprio presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco stilato dal Parlamento.

Contro le decisioni dell’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione solamente innanzi alla medesima Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei membri che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

CONCLUSIONI

A conclusione della lettura di tale disegno di legge, rimane da farsi due ulteriori domande: la riforma costituzionale per rendere le due carriere effettivamente separate è necessaria? Quali conseguenze ci saranno?

A 33 anni dall’entrata in vigore del Codice di procedura penale, che ha distinto la figura del pubblico ministero dal giudice, e vista la riforma Cartabia che ha compiuto un passo ulteriore consentendo un solo passaggio di carriera dalla funzione requirente a quella giudicante, l’attuale riforma sembra il tassello conclusivo di questo percorso volto ad una netta separazione delle carriere.

Inoltre, c’è da aggiungere che ormai vi è un esiguo numero di coloro che transitano da una funzione all’altra. Probabilmente è entrato a far parte del comune sentire dei magistrati che la funzione giurisdizionale esercitata dal giudice è intrinsecamente diversa dalla funzione che esercita la parte pubblica nel processo. Infatti, l’interesse pubblico, a cui corrisponde la pronuncia del giudice, è intrinsecamente diverso del pari interesse del pubblico ministero alla repressione dei reati.

Rimangono però alcuni dubbi.

Non si comprende appieno la scelta del sorteggio per la componente laica, sia in ordine agli obiettivi che in tal modo si intende perseguire, sia in ordine all’effettiva utilità di prevedere una procedura così articolata, soprattutto laddove si consideri che attualmente la componente laica è eletta per due terzi dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dai giudici della Corte costituzionale. Posto che la composizione mista del C.S.M. è stata il frutto di un ampio dibattito in sede di Assemblea costituente dove è prevalsa la convinzione che un organo di autogoverno composto soltanto da magistrati avrebbe corso il rischio di essere chiuso in sé stesso ed autoreferenziale. Di conseguenza, la modalità di elezione prevista dal costituente per la componente laica è stata coerente con lo scopo di selezionare persone dotate di elevate competenze tecnico-giuridiche e in grado di garantire il mantenimento di quella indispensabile continuità che deve esistere fra vita sociale e magistratura.

Infine, è vero che la proposta del sorteggio puro per la componente togata del C.S.M. trova la sua ragion d’essere nella volontà di contrastare un sistema che è stato progressivamente dominato da logiche correntizie. Tuttavia, occorre interrogarsi se il sorteggio puro sia davvero la soluzione migliore. Se da una parte, infatti, è vero che il sorteggio avverrebbe comunque fra persone che già esercitano il potere giurisdizionale e che pertanto sono dotate di un’elevata professionalità in ragione dell’alta funzione che svolgono, è altrettanto vero che non tutti i magistrati godono della medesima stima o apprezzamento. Ne consegue che l’obiettivo di contrastare il condizionamento da parte delle correnti potrebbe portare ad una mancata valorizzazione delle capacità del singolo magistrato e apprezzamento riconosciutogli nell’ambito del proprio ufficio o, più in generale, nell’ambito del territorio ove esercita le funzioni.

Edoardo Maniago

Vicepresidente Lexacivis

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