Come si evince dall’articolo 1 del decreto legge n.4/2019: “il Reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro.”
L’articolo 2 del decreto legge prevede i seguenti requisiti:
• la cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero un famigliare che sia titolare del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno permanente.
• Il Rdc spetta ai soggetti che hanno la residenza in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due considerati dal momento della presentazione della domanda e per tutta l’erogazione del beneficio, in modo continuativo.
– I beneficiari del Rdc, in riferimento ai loro requisiti reddituali e patrimoniali:
• Devono essere in possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro
• un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro (non compreso il valore della casa di abitazione)
• un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000. La soglia dei 10.000 è incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; per quanto riguarda la presenza di uno o più componenti soggetti a disabilità la soglia è ulteriormente incrementabile di euro 5.000.
• Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza. Questa soglia è incrementata ad euro 7.650 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Inoltre la soglia è incrementata nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione (ai fini dell’ISEE).
-Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto.
L’articolo 3 è dedicato all’ammontare del beneficio economico. Il sussidio sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui e decorre dal mese successivo a quello della richiesta. È riconosciuto a chi possiede i requisiti sopraelencati per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi. Può essere rinnovato, ma con una sospensione di un mese.
– Il Reddito di cittadinanza viene riconosciuto dall’Inps ed erogato tramite la Carta Rdc.
– Ai beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e la compensazione per la fornitura di gas naturale.
Come presentare la richiesta
Il Reddito di cittadinanza può essere richiesto mediante modalità telematiche o presentate presso i Caf.
Il Rdc è riconosciuto dall’Inps ove ricorrano le condizioni sopraelencate. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’Inps procede alla verifica dell’idoneità ai requisiti entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione.
L’onere del recepente
Il recepente dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.
Inoltre il destinatario del Rdc dovrà accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue:
– un’offerta di lavoro entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nei primi sei mesi di fruizione del beneficio.
– entro 250 chilometri di distanza oltre il sesto mese di fruizione del beneficio, salvo che nel nucleo familiare non ci siano minori o disabili
– l’offerta è congrua ovunque nel territorio italiano nel caso di rinnovo del beneficio dopo i primi 18 mesi e il beneficiario del Rdc che accetta l’offerta continua a percepire il beneficio economico per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute.
Sanzioni
Il decreto prevede sanzioni nei casi in cui vengano forniti dati e notizie non corrispondenti al vero al momento della richiesta di erogazione del beneficio. Questi incorrono in responsabilità penale, ossia la reclusione da due a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito.
In caso di dolo, il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione.
D.A.