Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Quota 100, contenuta nel Titolo II del decreto approvato il 17 gennaio 2019 dal Consiglio dei ministri, è la nuova riforma delle pensioni con cui il governo mira a superare la legge Fornero.
Analizziamo ora le maggiori novità introdotte da questo nuovo sistema pensionistico:
• Requisiti:
Art. 14, co. 1: pensioni Quota 100 lavoratori privati. Per il triennio 2019-2021 gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima – gestite dall’Inps – nonché dalla gestione separata, potranno aderire all’opzione a partire dal 1° aprile 2019 in caso di possesso dei seguenti requisiti:
62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018. Se il perfezionamento di tali requisiti avverrà dopo, potranno aderire con le tre finestre mobili a partire da luglio.
Art. 14, co.6: pensioni Quota 100 lavoratori pubblici. Coloro che maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 conseguono il diritto alla pensione a partire da luglio 2019. I dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal 1° aprile, invece, devono attendere 6 mesi per conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico. Inoltre, la domanda di pensionamento va presentata all’amministrazione di appartenenza con almeno 6 mesi di anticipo.
• Soggetti ESCLUSI dalla riforma Quota 100: Forze Armate, Forze dell’Ordine e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Per questi si continuerà ad applicare il D.lgs. 165/1997.
• Finestre di uscita anticipata.
Per i privati:
Prima finestra di uscita: aprile 2019
Seconda finestra di uscita: luglio 2019
Terza finestra anticipata: ottobre 2019
Per i dipendenti pubblici, prevedendo sei mesi di preavviso:
1° agosto 2019 per chi raggiunge Quota 100 entro il 2018
1° ottobre 2019 per chi raggiunge i requisiti dal 2019
• Art. 14, co. 3: divieto di cumulo con altri redditi da lavoro. Nel comma 3, contenente le informazioni sulla riforma previdenziale, viene specificato che la pensione quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro. Ciò vuol dire che dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è possibile lavorare. Il divieto di cumulo non vale invece per le prestazioni occasionali, rispettando però il limite complessivo dei 5.000€ lordi annui.
Per raggiungere invece i 38 anni di contributi, è possibile chiedere il cumulo dei contributi stessi, come afferma il comma secondo del medesimo articolo.
• Opzione donna: consente alle donne lavoratrici dipendenti ed autonome di andare in pensione anticipata qualora siano in possesso di determinati requisiti.
Devono aver versato almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018.
Se lavoratrici dipendenti pubbliche devono avere un’età anagrafica di 57 anni e 7 mesi. La decorrenza della pensione è prevista dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.
Se lavoratrici autonome devono avere un’età anagrafica di 58 anni e 7 mesi. In questo caso il diritto alla decorrenza della pensione spetta dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.
• Art. 22: pensione anticipata a 59 anni.
Il presente articolo prevede che coloro che hanno compiuto 59 anni di età e che hanno versato almeno 35 anni di contributi possono andare in pensione anticipatamente. Questa possibilità è stata accordata grazie all’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali, ai quali viene data la possibilità di erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di quei dipendenti che decidono di smettere di lavorare fino ad un massimo di tre anni d’anticipo dal raggiungimento di quota 100. Coloro che hanno compiuto 59 anni di età e che hanno versato 35 anni di contributi, però, potranno andare in pensione anticipata solamente in presenza di accordi collettivi sottoscritti in accordo con i sindacati, nei quali deve essere stabilito il numero di lavoratori da assumere per sostituire coloro che decidono di lasciare il posto di lavoro.
• Pensione anticipata per lavoratori precoci. Sono precoci quei lavoratori che:
siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria (AGO, regimi sostitutivi, regimi esclusivi) da una data precedente il 1° gennaio 1996.
abbiano accumulato 52 settimane di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del diciannovesimo anno di età.
si trovino in particolari situazioni di bisogno o abbiano svolto particolari lavori (art. 1, comma 199, l. n.232/2016).
Per questa categoria di lavoratori il decreto ha previsto:
Riduzione del requisito di anzianità contributiva. Il requisito si ritiene soddisfatto con 41 anni di anzianità contributiva.
Il superamento dell’aggancio alla speranza di vita. Il Decreto abroga le precedenti disposizioni secondo cui “al requisito contributivo ridotto … continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita …” (art. 1, comma 200, l. n.232/2016, confermato dall’art. 1, comma 149, l. n. 205/2017). In questo modo è evitato il passaggio a 41 e 5 mesi a partire dal 1° gennaio 2019.
Decorrenza della pensione. A partire dal 1° gennaio 2019 il diritto alla decorrenza della pensione opera trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei 41 anni dì anzianità contributiva.
M.B.