DISEGNO DI LEGGE “CODICE ROSSO”

Il disegno di legge “Codice rosso”, approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2018, introduce delle misure di contrasto alla violenza contro le donne.

Esso introduce anche il cosiddetto reato di revenge porn, ossia la pratica di diffondere immagini e video privati senza il consenso della persona interessata, approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati.

Prima di addentrarci nell’emendamento, cerchiamo di sintetizzare ciò prevede il codice rosso. Esso ha come obiettivo quello di inasprire pene già presenti nel codice penale, ovvero di accelerare la tempestività dell’azione dell’autorità giudiziaria. Dunque, si può affermare che questo disegno di legge si configuri come uno strumento di prevenzione.

LE NOVITÀ SULLE PENE

Sono inasprite le pene per i reati di violenza sessuale fino a 12 anni di carcere, che diventano 24 per violenze su minori.

Viene introdotto un reato specifico nel caso di sfregio del volto, punito con la reclusione fino a 14 anni. Se lo sfregio provoca la morte della vittima la pena prevista è l‘ergastolo.

LA VIA PREFERENZIALE

Il carcere preventivo aumenta da 3 a 6 mesi.

Le denunce per violenze subite dalle donne dovrebbero avere un iter privilegiato, una corsia preferenziale con indagini più rapide e l’obbligo per i PM di interrogare le vittime entro tre giorni.

GIUDICE CIVILE

Diventa obbligatoria la trasmissione degli atti penali (ordinanze di misure cautelari, avvisi di conclusione indagini, sentenze su maltrattamenti) al giudice civile che deve decidere in merito a procedimenti di separazione dei coniugi o in cause relative ai figli minori di età.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Dovrebbe essere modificato l’articolo 572 del codice penale che riguarda i maltrattamenti contro familiari e conviventi con la pena minima che passa da 2-3 anni a 6-7.

Vi è un ulteriore aumento della pena se il fatto è commesso in presenza di un minore o su di esso, di donna in stato di gravidanza, di un disabile o sotto minaccia di armi.

Al reato sopracitato si aggiungono la sorveglianza speciale o l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Tra le aggravanti nel caso di omicidio si configura la stabile convivenza o relazione affettiva con la persona che uccide anche se la relazione è terminata.

STOP ALLE NOZZE FORZATE

Viene punito chi induce un altro a sposarsi, anche con unione civile, usando violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi. La pena varia da uno a cinque anni aumenta fino a 2-6 anni se è coinvolto un minorenne ed è aggravata se danneggia chi non ha compiuto 14 anni al momento del fatto.

STALKING

Per i reati di stalking la pena minima è da 6 mesi a un anno e la pena massima da 5 anni a 6 anni e 6 mesi.

Deve essere immediato l’avviso alla vittima in caso di scarcerazione e viene introdotto l’uso del braccialetto elettronico affinché lo stalker o il violentatore non si avvicini alla vittima.

REVENGE PORN

È stato approvato all’unanimità l’emendamento che introduce un nuovo articolo nel codice penale, l’art. 612 ter, subito dopo il reato di stalking.

Nello specifico, si introduce il reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.

L’articolo prevede che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate è punito con la reclusione da uno a sei anni e in aggiunta una multa da 5000 a 15000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque abbia ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video e li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

La pena è ulteriormente aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa anche se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena viene poi aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto viene punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

D.A.

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