CORONAVIRUS, DPCM 22 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ieri 22 marzo 2020, ha varato un dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, in vigore dal 23 marzo fino al 3 aprile.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indica le attività produttive che possono rimanere aperte. Le disposizioni adottate sono le seguenti:

a) le attività professionali possono continuare. Sono invece sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (riportato a fine pagina). Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (…) il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”);

b) è vietato per tutte le persone fisiche trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per esigenze lavorative o per motivi di salute;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e);

e) sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali, mentre resta la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Rimane consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo;

h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Fonte: governo.it
Fonte: governo.it

D.A. – M.B.

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