CORONAVIRUS, DPCM 26 APRILE 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato, in data 26 aprile 2020, il nuovo DPCM finalizzato alla introduzione della c.d. fase 2. Le disposizioni del decreto si applicheranno dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM del 10 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020.

SPOSTAMENTI ORA CONSENTITI e PRECISAZIONI

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Palazzo Chigi precisa che con il termine “congiunti” ricomprende oltre che parenti, affini e coniuge, anche conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili.

In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici (parchi, ville e giardini pubblici) e privati. A tal fine il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale normativa.

È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Tuttavia, Non è ancora consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.

Infine, resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

MISURE DI PREVENZIONE

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

È inoltre fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

RIAPPERTURA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nell’allegato 3 che segue ci sono tutte le attività produttive che potranno riaprire

Fonte: governo.it
Fonte: governo.it
Fonte: governo.it
Fonte: governo.it

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando (attraverso eventuali specifici protocolli) il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

E.M.

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