LA SCHIAVITÙ: UNA CONDIZIONE CHE VIOLA I DIRITTI UMANI MAI TOTALMENTE ABOLITA

di Gloria Vindigni – Dottoressa in Giurisprudenza e collaboratrice di Lexacivis

La storia ci insegna che ogni popolo desideroso di espandersi e conquistare nuovi territori attraverso continue invasioni, numerose battaglie e secoli di guerre, ha dato origine al sistema della schiavitù, ovvero una forma di dominio mirato ad assumere il controllo della popolazione e imporre alla stessa le proprie condizioni.

Uno schiavo, per sua stessa definizione, era un uomo proprietà di un altro uomo, un uomo senza libertà soggiogato politicamente e socialmente.

A ben vedere, la schiavitù è stata esercitata in maniere differenti; difatti, non tutti i popoli hanno voluto imporsi nello stesso modo: alcuni si sono imposti assumendo il controllo totale di un altro popolo, altri si sono imposti lasciando però una libertà parziale; alcuni popoli, poi, sono stati ridotti in schiavitù solo temporaneamente, mentre altri sono stati schiavi a vita.

La riduzione in schiavitù nasce dall’idea che possedere un uomo significa possedere forza lavoro in grado di generare ricchezza economica, non a caso gli schiavi erano molto spesso impiegati nella costruzione delle piramidi, nel lavoro in miniera, nelle fabbriche o per la coltivazione dei campi.

Si può dunque affermare che la schiavitù è stato un fenomeno che si è ripetuto nel corso della storia cambiando nella forma ma rimanendo identico nella sostanza. Solo con la Convenzione di Ginevra nel 1926 (ratificata nel nostro Paese nel 1928) viene abolita la schiavitù a livello normativo.

Tale convenzione all’articolo 1 definisce la schiavitù «lo stato o condizione di un individuo sul quale si esercitano le prerogative del diritto di proprietà» e si prefigge l’intento di prevenire la soppressione progressiva della schiavitù in ogni sua forma.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito a partire dal 1949 la Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù, il 2 dicembre. Tale data segna la soppressione del traffico di persone, dello sfruttamento della prostituzione, dello sfruttamento sessuale, del lavoro minorile, del matrimonio forzato e del reclutamento forzato dei bambini nei conflitti armati.

In particolare l’ONU ha posto l’attenzione sia sulle forme di schiavitù persistenti, ormai radicate nelle credenze e nei costumi tradizionali, sia su quelle contemporanee; per quel che riguarda le forme persistenti, esse derivano da discriminazioni di lunga data nei confronti delle minoranze della società.

Certamente il lavoro forzato rientra tra le forme di schiavitù persistenti che oggi riscontriamo nel lavoro forzato dei lavoratori migranti, della servitù domestica, nell’industria edile, nell’industria alimentare, nell’abbigliamento, nell’agricoltura e nella prostituzione forzata.

Da quanto fin qui detto emerge un’evidente violazione dei diritti umani quali: il dritto alla vita, all’uguaglianza, alla libertà, alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla libertà economica, all’integrità fisica ecc.

Come si legge infatti nella Dichiarazione dei Diritti Umani l’articolo 4 sancisce che “Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma”.

Il nostro codice penale, al fine di tutelare la libertà e la dignità umana, punisce la riduzione e il mantenimento in schiavitù; nello specifico il legislatore all’articolo 600 persegue chiunque esercita sulla persona poteri assimilabili a quelli del diritto di proprietà e chiunque provochi nella vittima uno stato di soggezione continuativa tale da indurla a comportamenti riconducibili allo sfruttamento.

Al comma 1 del medesimo articolo vengono elencate una serie di condotte riconducibili allo stato di schiavitù: attività lavorative o sessuali, accattonaggio, attività illecite che comportino lo sfruttamento o il prelievo di organi.

Al comma 2 invece vengono precisate le modalità di mantenimento dello stato di soggezione, in particolare esso è attuato attraverso violenza, minaccia, inganno, promessa di denaro, abuso dell’autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica. Per la fattispecie in esame è prevista la pena della reclusione da otto a vent’anni.

Un’ulteriore fattispecie punita nel nostro ordinamento è quella disciplinata dall’articolo 601 del codice penale, rubricata “tratta di persone”. In questo caso il legislatore persegue chi recluta, introduce, trasferisce, cede o ospita all’interno o al difuori del territorio persone che soggiacciono alle condizioni di cui all’articolo 600.

La pena comminata è la stessa prevista per la riduzione e il mantenimento in schiavitù, ma se a commettere uno dei fatti sopracitati è il comandante/ufficiale della nave essa aumenta fino ad un terzo (per il personale dell’equipaggio la pena è la reclusione da tre a dieci anni). Quest’ultima è una circostanza aggravante che dispone una differenza di trattamento tra comandante/ufficiale e membri dell’equipaggio.

Una forma di sfruttamento presente ancor oggi nel nostro Paese è il caporalato ossia una forma di sfruttamento sul luogo di lavoro.

Il caporale infatti è colui che fa da intermediario tra il soggetto bisognoso di lavoro e il datore di lavoro; il caporale dunque recluta la manodopera che viene sfruttata dal datore.

La fattispecie disciplinata dall’art. 603 bis punisce sia il caporale sia il datore di lavoro: è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da mille a duemila euro per ciascun lavoratore reclutato.

È previsto un aggravamento di pena fino alla metà qualora siano stati reclutati lavoratori superiori a un numero di tre, o siano stati reclutati minorenni oppure il fatto è stato commesso esponendo i lavoratori a grave pericolo.

In questa disamina si è cercato di affrontare, seppur brevemente, il fenomeno della schiavitù dal punto di vista giuridico ponendo luce sul fatto che nonostante esistano diverse Convenzioni a tutela del genere umano volte a prevenire ogni forma di scontro tra gli Stati aderenti ad esse, la problematica continua a persistere in misura preoccupante, tanto nei Paesi in via di sviluppo quanto in quelli sviluppati.

Sarebbe dunque opportuno che i governi di tutte le nazioni, in maniera indistinta adottassero misure necessarie a garantire il rispetto della dignità umana, della libertà, dell’integrità fisica, della libertà economica. Soprattutto occorre cambiare la visione dell’uomo come merce di scambio sulla quale basare la propria ricchezza economica.

Soltanto quando gli Stati smetteranno di imporsi militarmente, politicamente, culturalmente ed economicamente gli uni sugli altri, garantendo così la piena attuazione del principio di uguaglianza, la schiavitù in tutte le sue forme potrà (finalmente) dirsi abolita.

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