ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Nell’attuazione della legge di delega relativa all’assegno unico familiare, il decreto-legge introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

Requisiti Assegno Unico 2021

La nuova misura per le famiglie è destinata ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore. Oltre alla categoria interessata, il requisito è legato all’ISEE che deve essere inferiore a 50.000 euro annui. Inoltre, il richiedente deve:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importo Assegno Unico 2021

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

D.A.

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