di Gloria Vindigni – Dottoressa in Giurisprudenza e redattrice di Lexacivis
“È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d’istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola” fino a qualche mese fa in Italia vigeva questo divieto posto dal R.D. n. 1592 del 1933; lo scorso aprile, dopo quasi novant’anni, la legislazione è cambiata.
Il 22 aprile 2022, infatti, è stata promulgata la legge n. 33 che detta le “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”. Essa nei suoi sei articoli sancisce la possibilità per ogni studente di iscriversi a:
- due corsi di studio che si differenziano almeno di due terzi l’uno dall’altro;
- due diplomi accademici presso AFAM;
- un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
- un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica;
- due corsi ordinari di Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.
La doppia iscrizione è consentita sia presso università italiane che atenei italiani ed esteri.
La legge sopracitata stabilisce, inoltre, che le modalità e criteri per la doppia iscrizione in contemporanea siano stabilite attraverso un decreto ministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della medesima.
Il decreto attuativo 29 luglio 2022 n. 930 ha come finalità quella di dare al sistema maggior flessibilità, eliminando i vincoli normativi e favorendo lo sviluppo di conoscenze e competenze multidisciplinari sempre più richieste dalla società, soprattutto a livello europeo.
Nello specifico il decreto, già applicabile nell’Anno Accademico 2022-2023, stabilisce: in primis la possibilità di iscriversi contemporaneamente a corsi diversi, eccezion fatta per i corsi di specializzazione medica; prevede inoltre agevolazioni come la didattica a distanza o la frequenza part-time degli studenti, senza dimenticare la possibilità di esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse annuali.
Quanto sancito dalla legge n.33 del 2022 e dal decreto attuativo n.930 del 2022, è stato presentato con entusiasmo dalla maggioranza politica da un lato e, accolto con qualche perplessità dal mondo accademico dall’altro, con la volontà di dar seguito a quel lungo e complesso percorso di riforme che, ad oggi, si può certamente dire incompleto.
Ora, infatti, le disposizioni sopra descritte impongono alle Università di adeguare i loro regolamenti interni, facendo sì che ogni ateneo mantenga le proprie peculiarità ma allo stesso tempo agevoli la doppia laurea.
Ma la nuova normativa si può definire un passo avanti per il sistema formativo italiano? Che l’ultima parola sia data ai giovani studenti!