Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce rilevanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
GUIDA IN STATO DI EBREZZA O DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI
In questo caso il testo prevede:
- l’apposizione del codice 68 sulla patente del conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5 grammi per litro e la revisione della patente con visita medica;
- l’aumento delle sanzioni di 1/3 per coloro che rientrano nella situazione in cui deve essere applicato il codice 68; Le medesime sanzioni sono raddoppiate in caso di alterazione o manomissione o rimozione dei sigilli del dispositivo “alcolock”;
- per coloro che guidano dopo aver assunto sostanze stupefacenti l’eliminazione della necessità che il soggetto sia colto in “stato di alterazione psico-fisica”;
- che la polizia stradale quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti, o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, possa effettuare direttamente sul posto il prelievo salivare;
- che la polizia stradale che ha sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo e non disponga ancora dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, di impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante ed impendendogli di disporre del veicolo. In questo caso il prefetto può sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è comunque disposta la revoca della patente;
- l’aggiornamento della disciplina della gradualità delle patenti di guida prevedendo l’utilizzo del cosiddetto “alcolock”, il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
In questo secondo caso il disegno di legge prevede:
- ulteriori casistiche per la sanzione della sospensione della patente, in particolare quando questa abbia un punteggio attributo inferiore a venti punti;
- che la durata della sospensione della patente (da 7 a 15 giorni a seconda dei casi) sia parametrata al numero di punti posseduti dall’autore dell’illecito al momento dell’accertamento.
- la sospensione conseguirà in modo diretto e automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto.
- l’introduzione di disposizioni in materia di micromobilità (scooter, skateboard, monopattini elettrici, biciclette) introducendo inoltre un contrassegno di riconoscimento per i monopattini elettrici.
RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA GUIDA SICURA E DELLA PREVENZIONE
Al riguardo infine il testo preannuncia:
- 2 punti di credito per gli studenti che partecipano a corsi extra curriculari sulla guida sicura;
- l’estensione del divieto di guida di veicoli superiori a una determinata potenza per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida di categoria B;
- il rafforzamento delle norme sui dispositivi anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni.
Gloria Vindigni
redattrice di Lexacivis