Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge che reca modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario. La riforma della giustizia presentata dal Governo si lega ad una prassi che dal 2013 ad oggi ha visto l’approvazione di più di dieci riforme, volte più che altro alla modifica delle norme approvate dai governi precedenti.
Di seguito le principali previsioni del disegno di legge:
- ABUSO D’UFFICIO (art. 323 c.p.): si prevede l’abrogazione del reato poiché le modifiche introdotte in questi anni non hanno eliminato lo squilibrio tra iscrizione nel registro degli indagati e condanne. L’anno scorso sono stati archiviati 3.536 dei 3.938 fascicoli aperti nel 2022, mentre nel 2021 ci sono state solamente 18 condanne.
- TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (art. 346-bis c.p.): l’ambito applicativo viene limitato alle sole condotte particolarmente gravi e il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. Si estende al traffico d’influenze illecite la causa di non punibilità per la cosiddetta collaborazione processuale e si rendono applicabili le attenuanti speciali dell’art. 323-bis c.p.
- INTERCETTAZIONI: si vieta la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, a meno che il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Si afferma il divieto per la polizia giudiziaria di riportare nei verbali di intercettazione i dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini. Si vieta al giudice di acquisire (nel cosiddetto stralcio) le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.
- INTERROGATORIO PREVENTIVO: si generalizza l’istituto dell’interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e si estende il principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”.
- MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE: si prevede il giudice collegiale per l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva.
- INFORMAZIONE DI GARANZIA: si specifica che in essa debba essere contenuta una “descrizione sommaria del fatto”, oggi non prevista. È espressamente sancito il divieto di pubblicazione dell’informazione di garanzia, finché non siano concluse le indagini preliminari.
- INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO: il p.m. non potrà appellare le sentenze di assoluzione che riguardano reati di “contenuta gravità”, mentre potranno essere impugnate le assoluzioni per i reati gravi, compresi quelli del Codice Rosso.
- CORTE D’ASSISE: si introduce l’interpretazione autentica di una disposizione relativa al limite di età per i giudici popolari della corte d’assise. Si prevede che il limite massimo di 65 anni di età debba essere considerato con riferimento al momento nel quale il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio.
Edoardo Maniago
Vicepresidente e vice direttore Lexacivis