Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, relativa alla riforma dell’ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura
Questo primo decreto prevede:
- La revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura;
- La razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario;
- La trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità;
- La modifica dei requisiti per l’accesso in magistratura ai laureati in giurisprudenza.
Inoltre il decreto rimodula i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi attraverso i concetti di merito e attitudine, ma sempre nel rispetto dell’autonomia del CSM.
Infine il decreto prevede:
- La revisione del numero degli incarichi semidirettivi;
- La ridefinizione dei criteri per accedere alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- La riforma il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti.
Disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili
Questo secondo decreto disciplina le nuove norme per i magistrati fuori ruolo applicabili ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
È previsto il collocamento fuori ruolo obbligatorio:
- nel caso di incarico che non consente l’integrale svolgimento ordinario del carico di lavoro;
- per gli incarichi di capo e di vice-capo dell’ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri o presso i consigli e le giunte regionali, oltre che direttore dell’Ufficio di Gabinetto e capo Segreteria di un Ministro.
Il collocamento del magistrato fuori ruolo potrà essere autorizzato:
- Dopo 10 anni di esercizio delle funzioni;
- Se sono trascorsi meno di 3 anni dal rientro da un ruolo diverso durato non più di cinque anni;
- Se sussiste una necessità amministrativa.
Il collocamento fuori ruolo non può durare più di sette anni (in casi particolari dieci anni).
Tali disposizioni non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive.
Gloria Vindigni
Redattrice di Lexacivis