È stata approvata dal Consiglio dei ministri, in data 11 febbraio 2022, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. La riforma presentata dalla Ministra Cartabia nasce dalla necessità di risolvere alcune problematiche, riscontrate in seguito ad alcuni scandali, riguardanti la “politicizzazione” dello stesso organo di autogoverno della magistratura.
IL CSM
Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo di rilievo costituzionale, cui spetta il compito di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria. La Costituzione, ha scelto di attribuire tutte le decisioni più significative sulla carriera e sullo status professionale dei magistrati a tale organo, la cui caratteristica fondamentale è l’autonomia dagli organi di indirizzo politico di maggioranza. Un ordine giudiziario autonomo e indipendente costituisce, infatti, una caratteristica fondamentale, sul piano organizzativo, dello Stato di diritto, in quanto realizza il principio della separazione dei poteri.
Il nuovo CSM sarà composto da 30 membri: tre membri di diritto (Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di Cassazione e Procuratore generale della Cassazione) 10 laici e 20 togati (2 legittimità; 5 PM; 13 giudicanti) che verranno scelti con un sistema misto. Il sistema elettorale si baserà su collegi binominali con una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale. Non sono previste liste, ma candidature individuali e in ogni collegio binominale ci devono essere almeno 6 candidati, di cui almeno 3 del genere meno rappresentato, se non arrivano candidature spontanee si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti.
I PUNTI DELLA RIFORMA
L’accesso semplificato in magistratura. La riforma vuole consentire l’ingresso ai concorsi subito dopo la laurea eliminando l’obbligo di frequentazione delle scuole di specializzazione e attribuendo alla Scuola Superiore della magistratura il compito di preparare per i concorsi in magistratura chi sta svolgendo il tirocinio e chi svolge funzioni nell’ufficio per il processo per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.
Per quanto riguarda invece la struttura del concorso si intende ridurre le materie oggetto delle prove orali e prevedere tre elaborati scritti.
Il fine mandato politico. I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive o di governo, sia a livello nazionale che locale, concluso il mandato, non potranno più svolgere funzioni giurisdizionali.
- I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo rispetto al Ministero di appartenenza, quelli amministrativi e contabili invece dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Avvocatura di Stato.
- Viene prevista la possibilità per questi magistrati di poter ricoprire altri incarichi non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, quelle di controllo della Corte dei conti o il Massimario della cassazione.
- Restano fuori dalla magistratura per tre anni coloro che si sono anche solo candidati a competizioni elettorali, anche se poi non vengono eletti, così come coloro che hanno ricoperto il ruolo di capo di gabinetto o segretario generale presso ministeri o che sono stati capi di dipartimento.
Saranno incompatibili le funzioni giurisdizionali e le cariche politiche. Il divieto riguarderà le cariche politiche nazionali, regionali (comprese quelle di assessore e sottosegretario), delle province autonome di Trento e Bolzano e del Parlamento Europeo. I magistrati inoltre non potranno essere eletti (come sindaci, consiglieri e assessori) nella Regione di cui fa parte, anche solo parzialmente, l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni.
Aspettativa senza assegni. I magistrati che accettano una candidatura politica verranno posti in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto di lavoro. Si introduce in questo modo il divieto di cumulo tra l’indennità di carica e il trattamento economico in godimento.
La durata aspettativa conterà a fini pensionistici.
La valutazione dei magistrati. Sulla valutazione della professionalità inciderà la cosiddetta “tenuta dei provvedimenti giurisdizionali”. Il giudizio terrà conto della capacità di organizzazione del lavoro e il giudizio sarà espresso con discreto, buono, ottimo. Sulla valutazione della professionalità incideranno anche le condotte disciplinari e il coinvolgimento degli avvocati e dei professori nelle discussioni nei Consigli Giudiziari.
Fine delle nomine a pacchetto. Ora, si rende obbligatoria la nomina del membro del CSM in base al calendario, ossia in base all’ordine temporale in cui i posti ad assegnare restano scoperti. Sono però previste deroghe in casi particolari e salvo quando a dover essere sostituiti sono il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione. Nella scelta andrà dato più peso alle capacità organizzative dei candidati, mentre l’anzianità dovrà essere un criterio residuale. Valorizzate le pari opportunità a parità di competenze e capacità.
E.M.