L’ADOZIONE INTERNAZIONALE: SI PUÒ ADOTTARE SENZA ESSERE SPOSATI?

Nonostante attualmente l’adozione internazionale sia consentita soltanto alle coppie sposate da almeno tre anni, lo scorso 19 dicembre la Corte di Cassazione ha aperto uno spiraglio stabilendo che il matrimonio non è un requisito fondamentale per l’adozione del minore.

Questa pronuncia cambierà qualcosa a livello sociale e legislativo?

L’adozione nell’ordinamento italiano

Prima di addentrarci nella decisione della Cassazione, è anzitutto doveroso definire l’istituto dell’adozione e comprendere come questo viene regolato a livello normativo nel nostro Paese.

L’adozione è l’atto che attribuisce all’adottato la qualità giuridica di figlio dell’adottante pur non essendoci un legame biologico tra i due, ma appunto, solo un legame giuridico.

Tale istituto è disciplinato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 rubricata “ disciplina per l’adozione e l’affidamento dei minori” (modificata poi dalla legge 149/2001).

Come si evince da questa legge l’iter per l’adozione è assai lungo e complesso, basato soprattutto su una serie di requisiti fondamentali da rispettare. Analizzando la legge sopra citata all’art. 6 si stabilisce che possono considerarsi adottanti i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e che abbiano con l’adottato una differenza d’età tra i 18 e i 45 anni e, d’altro canto l’art.8 definisce adottabile il minore che si trova in stato di abbandono, privo dunque dell’assistenza morale e materiale da parte dei genitori o di chi è tenuto a provvedervi.

Lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal giudice del tribunale per i minorenni a seguito delle opportune verifiche sulle condizioni del bambino e dei suoi genitori. Esso viene trascritto entro 10 giorni in un apposito registro presso il tribunale e può essere revocato nell’interesse del minore o una volta raggiunta la maggiore età dell’adottato.

I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda presso il tribunale, a seguito della quale si procederà a verificare:

● l’attitudine ad educare il minore;

● la situazione personale ed economica degli adottanti;

● la salute;

● la situazione familiare;

● le motivazioni per cui si vuole adottare.

L’art.25 della disciplina in esame stabilisce che trascorso un anno dall’affidamento preadottivo, il tribunale per i minorenni dichiara (o non dichiara) con decreto motivato l’adottabilità del

minore, il quale con l’adozione assume lo status di figlio legittimo nonché assume e trasmette il cognome degli adottanti.

L’adozione internazionale dei minori stranieri

Per avere una panoramica normativa più completa, quando si parla di adozione internazionale è necessario prendere in considerazione anche la normativa internazionale, nello specifico la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993 ratificata dall’Italia con la legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Tale legge apporta modifiche al titolo III della legge n.184/1983 che disciplina l’adozione di un bambino straniero fatta nel suo Paese.

I requisiti per avviare l’iter di adozione internazionale sono uguali a quelli previsti per l’adozione in Italia:

● i coniugi devono essere sposati da almeno tre anni (anche meno se dimostrano di aver convissuto per un lungo periodo di tempo);

● che abbiano con l’adottato una differenza d’età tra i 18 e i 45 anni.

Coloro che possiedono questi requisiti e intendono adottare devono presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale presso il tribunale dei minorenni del distretto ove risiedono e ne richiedo l’idoneità. Una volta presentata la domanda vengono fatte le verifiche socio-economiche sulla coppia al seguito delle quali viene scritta una relazione che aiuterà il giudice a decidere (con decreto) l’idoneità o meno all’adozione.

Ottenuta l’idoneità la coppia, entro un anno, deve rivolgersi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali che seguirà l’espletamento di tutte le pratiche previste dalla procedura.

L’ente autorizzato trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.

Quando il bambino arriva in Italia la Commissione per le adozioni internazionali autorizza il suo ingresso e certifica che questo sia conforme a quanto stabilito dalla Convenzione internazionale.

Infine, la procedura si conclude con la trascrizione da parte del tribunale per i minorenni dell’adozione nel registro dello stato civile.

La sentenza della Cassazione 19 dicembre 2023 n.35437

Fin qui abbiamo esaminato, seppur sommariamente, le norme che regolano l’adozione del minore straniero sia a livello nazionale che internazionale, ma non si può concludere l’argomento senza prendere in considerazione la sentenza del 19 dicembre 2023, n. 35437 pronunciata dalla Cassazione la quale si è trovata a dover decidere sul ricorso respinto dalla Corte d’appello, presentato da una coppia non sposata (di origine italiana ma con doppia cittadinanza italo-statunitense) contro la mancata trascrizione dell’adozione della loro bambina nel registro dello stato civile.

La coppia in questione con cittadinanza italiana ma da diversi anni residente negli Stati Uniti (di fatto naturalizzati statunitensi) durante la sua residenza all’estero ha adottato una bambina. Nel caso in esame, la normativa da considerare è quella prevista dalla legge 31 maggio, n. 218 che disciplina il diritto internazionale privato e non quella sopra citata che regola le adozioni internazionali.

La pronuncia verte principalmente su due punti: il primo riguarda l’errata considerazione da parte della Corte d’appello dell’applicabilità dell’art. 36 della normativa internazionale in materia di adozione che disciplina l’ingresso del minore straniero in Italia e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n.184/1983; il secondo punto riguarda il vincolo coniugale tra gli adottanti. Nel diritto internazionale privato il requisito del matrimonio per la coppia di adottanti non rappresenta un principio di ordine pubblico internazionale, dunque se l’atto d’adozione emesso all’estero rispetta le caratteristiche (previste dall’art.65 della l. 218/95) per il riconoscimento all’interno dello stato italiano, la mancanza del vincolo coniugale non può impedire la trascrizione dell’adozione nel nostro Paese.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, precisa altresì che sussistono principi del diritto internazionale che si pongono al di sopra della normativa interna. Tali principi sono: l’interesse del minore, il riconoscimento nazionale ed internazionale dei diritti del minore, il divieto di discriminazione in base allo status coniugale.

Gloria Vindigni

Redattrice di Lexacivis

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