Manca poco meno di un mese ormai alle prossime elezioni del Parlamento europeo, l’unica istituzione dell’Unione Europea eleggibile direttamente dai cittadini europei.
Il Parlamento europeo ha poteri legislativi, poteri di bilancio e poteri di controllo. Il suo funzionamento e la sua organizzazione sono dettati dal Regolamento.
Tra i vari aspetti disciplinati dal Regolamento del Parlamento vi è quello dell’immunità parlamentare.
Certamente la vicenda che porta alla luce tale tematica negli ultimi mesi è quella dell’insegnante italiana, Ilaria Salis, detenuta in Ungheria in condizioni disumane che ha deciso di candidarsi al Parlamento europeo.
Cosa accadrebbe se Ilaria Salis vincesse le elezioni europee? La risposta a questa domanda la troviamo all’interno del Regolamento all’articolo 9 e anche all’interno di uno degli atti giuridici relativi allo stesso ovvero il Protocollo n.7. che tratta per l’appunto dell’immunità degli eurodeputati.
LA DISCIPLINA SULL’IMMUNITÀ PARLAMENTARE
Quello della Salis non è il primo caso portato davanti ai giudici europei i quali già diverse volte si sono trovati a dover decidere casi analoghi.
La normativa di riferimento è, oltre allo stesso regolamento del Parlamento europeo, il Protocollo 7 rubricato “Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea”.
Il suddetto Protocollo, entrato in vigore nel 2004, all’articolo 9 definisce l’immunità parlamentare come una garanzia e non un privilegio che consente a tutti i deputati europei di esercitare liberamente il proprio mandato.
Essa è molto simile all’immunità prevista a livello nazionale e consiste nell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario in uno stato membro. Infatti, l’articolo 8 del Protocollo prevede che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti per le opinioni o i voti espressi durante il loro mandato.
Esistono dunque due tipologie di immunità:
- immunità assoluta (quella riguardante la libertà di espressione)
- immunità personale (quella riguardante l’esenzione dai procedimenti giudiziari).
Tuttavia l’immunità non può essere invocata in flagranza di reato.
La norma stabilisce altresì che l’immunità parlamentare può essere revocata tramite richiesta dell’Autorità nazionale competente al Presidente del Parlamento . Una volta ricevuta tale richiesta essa viene presentata alla Commissione giuridica, la quale nomina un relatore e può chiedere spiegazioni o altre informazioni al deputato, dandogli la possibilità di essere ascoltato e portare prove a sostegno della propria innocenza, garantendo in tal modo l’esercizio del diritto di difesa.
Successivamente, la commissione giuridica adotta una raccomandazione che invita l’intero Parlamento, riunito in sessione plenaria, ad approvare o respingere la richiesta, mediante votazione a maggioranza semplice (vale a dire la metà più uno dei votanti) e a porte chiuse. La decisione viene poi immediatamente comunicata al deputato e allo Stato membro che ha presentato la richiesta.
Qualora l’immunità sia revocata, il deputato rimane in carica in quanto è soggetto alla legge nazionale e dunque sarà lo Stato di appartenenza a decidere se avviare le indagini ed eventualmente sottoporre la persona ad un processo.
CONCLUSIONI
Come si evince dal paragrafo precedente l’immunità parlamentare di un deputato, qualora venisse messa in discussione, richiederebbe l’avvio di una procedura articolata e complessa che non può dirsi definitiva. Essa, anche a livello europeo, consente di mantenere un equilibrio politico istituzionale ma soprattutto garantisce il rispetto di uno dei principi cardine dell’Unione europea: quello di democrazia.
Gloria Vindigni
redattrice di Lexacivis