La Camera ha approvato alcuni degli emendamenti previsti dal Ddl sicurezza, ossia un Disegno di legge che si compone di 38 articoli, che introducono principalmente nel nostro Codice Penale nuovi reati, aggravanti, sanzioni e aumenti di pena.
Si tratta di un intervento normativo ad ampio raggio, che ha introdotto misure di prevenzione e sicurezza su più fronti, quali, a titolo esemplificativo, la facoltà (e non più l’obbligo) di rinviare la reclusione in carcere per le detenute madri, l’utilizzo della castrazione chimica per gli accusati di reati sessuali, la possibilità per gli agenti di polizia di utilizzare le body cam per un’operatività all’insegna della trasparenza, la revoca della cittadinanza italiana in caso di accuse di terrorismo e, ancora, il divieto di vendita della cannabis.
Il Ddl prevede, inoltre, l’introduzione di alcuni nuovi reati, come il reato di occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui (art.10), il reato di blocco stradale (art.14) e il reato di rivolta all’interno di un istituto penitenziario (art.26).
In particolare, nelle prossime righe ci focalizzeremo sul primo dei suddetti reati, ossia l’occupazione abusivo di un immobile altri.
L’articolo 10 del DDL SICUREZZA: nuove norme per tutelare la proprietà
Nello specifico l’articolo 10 del Disegno di Legge introduce all’articolo 634 bis del Codice penale una nuova fattispecie di reato rubricata “Occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui”.
Da diverso tempo, infatti, assistiamo ad azioni contra legem compiute da nuclei familiari numerosi che, in mancanza di una stabile dimora, invadono e si appropriano di abitazioni altrui, a discapito dei proprietari i quali faticano a trovare adeguata tutela difronte a tali abusi.
La nuova norma prevede che chiunque occupi o detenga senza titolo un immobile destinato a residenza altrui, mediante l’uso della violenza o della minaccia, oppure impedisca al legittimo proprietario di rientrare in casa è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Con la stessa pena è punito anche chi si appropria di un immobile altrui con l’uso di artifizi o raggiri, o lo cede a terzi.
Inoltre, l’intenzione del legislatore, introducendo l’art. 321 bis del Codice di Procedura Penale, è quella di rafforzare i poteri del Giudice e delle forze dell’ordine, permettendo di attuare procedure più rapide per gli sgomberi degli occupanti abusivi.
L’intervento del Governo, dunque, è volto a tutelare i proprietari degli immobili fornendo loro ulteriori mezzi per rivalersi contro gli occupanti abusivi.
Le prime impressioni
L’approvazione del Disegno di legge non è ancora definitiva, il testo sarà analizzato dal Senato nei prossimi giorni. Se da un lato la maggioranza politica si dichiara soddisfatta, dall’altro, però, i componenti dell’opposizione sottolineano l’inutilità delle nuove disposizioni evidenziando la presenza, all’interno del nostro ordinamento, di norme che tutelano il diritto di proprietà.
In particolare, l’opposizione afferma che il diritto di proprietà è costituzionalmente garantito dagli articoli 42 e 44, nonché tutelato sia in sede civile che in sede penale.
Nel primo caso non possiamo non citare l’articolo 832 del Codice Civile che stabilisce che il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Come previsto dall’ordinamento, qualora il proprietario si veda leso il diritto di proprietà può intraprendere una causa civile per rientrare in possesso del bene e chiederne il risarcimento del danno.
In ambito penale, invece, viene riconosciuta al proprietario la possibilità di presentare querela nei confronti dell’occupante abusivo; sarà, poi, il giudice a stabilire il reato configurabile e la pena da comminare ma, ad oggi, non potrà ordinare il rilascio dell’immobile al legittimo proprietario.
Gloria Vindigni
direttrice di Lexacivis