“Perché per punire un uomo di aver ucciso, lo uccidono?”.
Questa domanda ironicamente paradossale ci introduce ad un tema che è ritornato alla ribalta dopo l’insediamento di Trump alla Casa Bianca. Il Presidente ha infatti firmato un ordine esecutivo che ripristina la pena di morte federale dando in questo modo la possibilità al Governo di applicare tale pena per crimini come il terrorismo, l’omicidio di agenti federali e altri reati gravi.
Nel nostro ordinamento la pena di morte invece non è ammessa, ma perché?
IL PATTO SOCIALE
“Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili?”
Una prima argomentazione risulta basarsi su un concetto molto caro ai giusnaturalisti, ossia che la pena di morte non trovi fondamento all’interno del patto tra noi e chi ci governa.
Vediamo meglio cosa intende tale dottrina.
Il giusnaturalismo sostiene l’esistenza di un diritto proprio dell’uomo, inalienabile, eterno ed immutabile: il diritto di natura. Per diritto di natura si intende la libertà che ognuno ha di usare come vuole il proprio potere, le proprie capacità e abilità per la conservazione della propria vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che si ritenga necessaria per preservarla. Pertanto, diventa fondamentale per l’uomo la ricerca di uno strumento adatto alla conservazione della vita. È proprio per questo motivo che, secondo i giusnaturalisti, gli uomini fondano la società politica, ciò che noi oggi chiamiamo Stato, attraverso un patto che contiene il preciso compito per la politica di proteggere i componenti della società.
Quindi:
- Siccome il diritto di natura, che prevede di fare tutto il necessario per salvaguardare la propria vita, è un diritto inalienabile, questo non potrà essere ceduto attraverso il patto sociale;
- Siccome la conservazione della vita diventa il fondamento dello Stato, allo Stato non è concessa la possibilità di eliminare un proprio concittadino.
L’UTILITÀ
“È guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere”
Una seconda argomentazione, invece, prende spunto da una critica alla funzione deterrente della pena di morte.
Infatti, coloro che affermano la necessità della pena di morte sostengono che tale pena costituisca l’unico freno efficace per distogliere gli uomini dal commettere delitti. In ordine a questo problema i pragmatici del diritto hanno fatto notare che storicamente la pena capitale non abbia mai persuaso gli uomini dall’offendere la società.
Ciò che potrebbe rilevare invece a tal fine non è l’intensità della pena, ma l’estensione temporale e la certezza della pena stessa. Infatti, secondo questa visione il massimo effetto deterrente non discenderebbe dallo spettacolo terribile della morte di un criminale, ma dal lungo e certo esempio di un uomo che viene privato della propria libertà.
Secondo questa descrizione quindi l’ergastolo è chiamato a sostituire la pena di morte perché potenzialmente più spaventoso in quanto condanna che non rappresenta la fine ma l’inizio di una potenzialmente ininterrotta espiazione.
L’UMANIZZAZIONE
“Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini”
Una terza argomentazione la ritroviamo nel d.lgs. 244/1944 che abroga la pena di morte in quanto crudele, disumana e immorale.
Le ragioni della sua non ammissione quindi rientrerebbero:
- nella crudeltà perché dimostrazione pubblica e ufficiale di una svalutazione del valore della vita;
- nella disumanizzazione perché rappresentazione di una vendetta premeditata e organizzata per volontà dello Stato;
- nella immoralità e illogicità perché esempio di una volontà di punire l’assassinio tramite un omicidio pubblico.
LA RIEDUCAZIONE DELLA PENA
“La principale e la più grave punizione per chi ha commesso una colpa sta nel sentirsi colpevole”
Una quarta argomentazione della non ammissione della pena di morte nel nostro ordinamento ci viene data dalla nostra Costituzione cha all’art. 27 afferma che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non vi sarebbe spazio nell’ordinamento, quindi, per una pena che non favorisca il recupero del detenuto ad una vita nella società, rivestendo un ruolo fondamentale in quest’ottica proprio il momento della sua esecuzione. Dunque, la pena non è volta ad infliggere un tormento al condannato e non è una vendetta della società per il male causato dal reo. La pena non può guardare al passato ma deve volgere lo sguardo al futuro in una funzione di prevenzione generale, che consiste nel distogliere la collettività dall’idea di poter commettere un reato simile e in una funzione di prevenzione speciale, affinché il reo non ripeta lo stesso crimine.
L’ERRORE GIUDIZIARIO
“Domattina alle 6 sarò giustiziato per un crimine che non ho commesso. Dovevano giustiziarmi alle 5, ma ho un avvocato in gamba!”
L’errore giudiziario si manifesta nel momento in cui si riscontra un palese contrasto tra un fatto storico e il suo accertamento processuale derivante da un errore di valutazione delle prove. Tale errore rileva soprattutto quando, nel processo penale, si determina la condanna di un innocente.
Gli ordinamenti prevedono il diritto ad una riparazione spesso commisurata alla pena afflitta e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. Ecco, nel caso in cui venga eseguita erroneamente la condanna capitale, è possibile esperire qualche rimedio? E se sì, quale risulterebbe il più idoneo?
Edoardo Maniago
Vicepresidente Lexacivis