LA SICUREZZA HA UN PREZZO? LA LEGITTIMAZIONE DELLO SPIONAGGIO  

Recentemente si è acceso un forte scontro in Parlamento per alcuni poteri che il “pacchetto sicurezza” governativo vuole attribuire ai nostri servizi segreti. In particolare, l’oggetto della discordia sarebbe un breve passaggio normativo che potrebbe rendere possibile per gli agenti segreti compiere una serie di attività molto controverse.

L’art. 31 del disegno di legge proposto dal Governo esplicitamente dispone che “all’articolo 17, il comma 4 [della legge 124/2007] è sostituito dal seguente: «4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, primo comma, limitatamente alle ipotesi di direzione e organizzazione dell’associazione, nonché secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, 416 bis, primo comma, e 435 del codice penale».

Capiamo meglio insieme di cosa si tratta.

INTRODUZIONE

Facciamo una serie di esempi:

  • Una notte degli agenti dei nostri servizi di sicurezza si intrufolano all’interno della casa di un presunto trafficante di armi per piazzare delle microspie in grado di catturare ogni conversazione. Questi agenti, tuttavia, non hanno avuto nessuna autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria ad intercettare questo sospettato.
  • Dopo anni da infiltrato all’interno di una nota organizzazione terroristica, un operativo della nostra Intelligence riesce ad assumerne il comando. Ora, invece di limitarsi ad informare gli organi di sicurezza delle attività svolte, impartisce pure ordini e ne organizza le stesse attività.
  • In un’area di sosta di un’autostrada il confidente di un nostro agente segreto consegna un plico di documenti contenente i verbali di riunioni di un consiglio direttivo di un movimento politico considerato eversivo. Ascoltando il suo confidente, viene a sapere che l’attendibilità dei documenti è data dal fatto che questi sono stati prelevati dalla cassetta di sicurezza presso la sede legale del movimento.
  • Un funzionario del controspionaggio, sentito dal Pubblico Ministero nel corso di un procedimento penale, risponde: “di questi particolari non posso dire nulla”.

Ecco, ora poniamoci questa domanda: quali di queste attività dei nostri agenti di sicurezza possiamo considerare legittime? Ad una prima lettura potremmo dire che ci sono degli aspetti che ci fanno storcere il naso. Se fossimo delle persone di cultura giuridica, potremmo affermare che ci sono fatti che rilevano da un punto di vista penale. Se fossimo dei buoni penalisti potremmo pure elencare i reati: violazione di domicilio, associazione con finalità di terrorismo, acquisizione e trattamento fraudolento di dati personali, delitti contro l’amministrazione della giustizia.

Ma proviamo a rileggere gli esempi con l’occhio di un bravo giurista. In seguito, dovremmo rispondere alla domanda con un secco: dipende.

Vediamo insieme allora da cosa dipende.

LE GARANZIE FUNZIONALI

Nel 2007 la legge n. 124 che regola l’attività dei nostri servizi segreti ha introdotto una particolare disciplina che afferma che non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.

Si tratta di una speciale causa di giustificazione che prende il nome di garanzia funzionale. Questa scriminante comporta che, se un agente dei servizi realizza una condotta che astrattamente integra un reato, l’antigiuridicità della condotta verrà meno se giustificata dalle procedure e dalle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza. In altri termini, un agente che ha commesso un reato non verrà punito in quanto giustificato dalle finalità istituzionali del suo lavoro.

Quali sono allora queste finalità che permettono ai nostri agenti segreti di compiere addirittura dei reati? Ci risponde la Corte costituzionale. Nel lontano 1977, parlando di segreto di Stato, i giudici costituzionali hanno identificato indirettamente le finalità che devono perseguire i servizi. Ossia, il supremo interesse alla difesa dello Stato, inteso come comunità di associati, nella sua integrità territoriale, indipendenza e sopravvivenza. Ecco che, se un agente sta tutelando il nostro Stato, è giustificato nel compiere uno o più reati.

Facciamo una doverosa precisazione sui compiti che vengono affidati ai servizi. L’intelligence è chiamata ad occuparsi della raccolta di ogni informazione utile alla sicurezza nazionale, compito molto più ampio della mera funzione di tutela preventiva e repressiva dell’ordine pubblico che, per esempio, viene affidata agli organi di polizia. In particolare, il comparto Intelligence svolge ogni genere di attività di raccolta informativa che permetta al Governo di assumere delle decisioni quanto più efficaci nell’interesse dello Stato. Quindi, è questa finalità di tutela che giustifica i mezzi illegittimi.

I LIMITI

Ovviamente non tutto è concesso ai nostri agenti segreti. La difesa dello Stato è sicuramente un interesse supremo ma che non può giustificare ogni reato.

È sempre la legge del 2007 che identifica quelli che sono i limiti oggettivi alle garanzie funzionali, esplicitando che la speciale causa di giustificazione non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone. Non solo, ma la garanzia non trova applicazione nemmeno se vengono compiuti delitti contro l’amministrazione della giustizia che comportino false dichiarazioni all’autorità giudiziaria oppure l’occultamento della prova di un delitto ovvero siano dirette a sviare le indagini. E, ancora, non si applica nemmeno nel caso di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato. Infine, viene specificato che non possono essere giustificati fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o fatti costituenti i delitti di devastazione, saccheggio e strage, nonché scambio elettorale politico-mafioso.

La legge pone anche un limite che possiamo definire fisico-geografico. Infatti, la speciale causa di giustificazione non potrà essere tenuta in considerazione se le attività astrattamente configurabili come reato vengono compiute nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo.

Come possiamo notare la legge stabilisce quali diritti non possono essere in alcun modo aggrediti da chi agisce in nome dell’interesse della difesa dello Stato. Infatti, viene predeterminato quello che in genere viene fatto dalla Corte costituzionale, ossia un bilanciamento. In questo caso, ci sono dei valori del nostro ordinamento che non possono passare in secondo piano neppure se l’obiettivo dell’agente è la salvaguardia della nostra Repubblica.

Attenzione! Abbiamo visto che non tutto è concesso ai nostri agenti, ma nemmeno quando gli è concesso sono giustificati a fare di tutto. Il Legislatore non ha individuato specificamente le condotte autorizzabili, ha posto dei limiti e dei criteri di condotta. Per la precisione la garanzia funzionale potrà trovare applicazione se le condotte:

  1. sono poste in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un’operazione autorizzata e documentata;
  2. sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili;
  3. sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
  4. sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.

I SOGGETTI

Ricapitolando: la garanzia funzionale è una speciale causa di giustificazione che non punisce il compimento di reati, entro certi limiti e secondo determinati criteri, a condizione che si tuteli il supremo interesse alla difesa dello Stato.

Bene, ma chi può avvalersi di questa garanzia? Sopra ho indicato come destinatari della scriminante gli agenti, i funzionari, gli infiltrati dei servizi segreti. La legge però è più specifica in termini tecnici e parla del personale dipendente dei servizi di informazione per la sicurezza. Si sta riferendo in senso stretto agli operativi appartenenti all’AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) e all’AISE (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna) che possono trovarsi nell’occasione di dover superare i limiti imposti dalle norme penali.

E se si tratta di soggetti esterni, come gli informatori, che hanno collaborato con un agente segreto ma non sono dipendenti dei servizi di informazione? In questo caso può applicarsi la speciale causa di giustificazione solo se sono soddisfatte una serie di condizioni: i soggetti esterni devono aver agito in concorso con uno o più dipendenti dei servizi, il ricorso deve risultare indispensabile e deve essere preventivamente autorizzato.

L’AUTORIZZAZIONE

Quando si parla di attività della nostra Intelligence bisogna sempre considerare il fatto che ci sono una molteplicità di attori in scena. Abbiamo il Presidente del Consiglio dei ministri come organo di direzione politica e di indirizzo, l’Autorità delegata come organo di supporto all’attività di indirizzo del Presidente, il DIS (Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza) come organo che coordina le attività dell’AISI e dell’AISE.

Anche nel caso delle garanzie funzionale abbiamo l’attivazione di tutte queste figure all’interno di un procedimento autorizzativo preventivo.

Il primo soggetto ad attivarsi è il Direttore dell’AISI o dell’AISE che dovrà fare una tempestiva richiesta di autorizzazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità delegata, informando nel contempo anche il DIS. L’autorizzazione dovrà essere motivata elencando i reati da giustificare ed evidenziando ogni elemento utile a definire la minaccia alla sicurezza nazionale. Inoltre, l’intera procedura dovrà avere forma scritta e i documenti redatti dovranno essere conservati all’interno di uno schedario segreto conservato presso la sede del DIS.

C’è anche la possibilità di far uso di una procedura autorizzativa d’emergenza quando non vi è il tempo materiale per aspettare l’autorizzazione del Presidente senza recare un danno immediato alla sicurezza nazionale. In questo caso sarà il Direttore dell’AISI o dell’AISE ad autorizzare l’operazione comunicando entro le ventiquattro ore il fatto al Presidente del Consiglio e al DIS. In questo caso le motivazioni dell’autorizzazione dovranno giustificare in modo puntuale anche le cause che hanno comportato l’intervento in via d’urgenza.

CONCLUSIONE

Considerando la modifica che verrebbe apportata dal disegno di legge e tenendo a mente la normativa sulla garanzia funzionale che abbiamo appena affrontato, si può affermare che gli operativi di AISI ed AISE potranno dirigere e organizzare associazioni sovversive, terroristiche o mafiose. Nel fare ciò però dovranno considerare che tali attività:

  1. devono avere come unico obiettivo la difesa dello Stato;
  2. non potranno superare i limiti oggettivi e fisico-geografici imposti dalla legge, tra i quali risultano fondamentali i fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o i fatti costituenti i delitti di devastazione, saccheggio e strage, nonché scambio elettorale politico-mafioso;
  3. dovranno essere sempre autorizzati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
  4. dovranno seguire criteri quali:
    • l’indispensabilità e la proporzionalità al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili;
    • l’obiettività e una compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
    • il minor danno possibile per gli interessi lesi.

Edoardo Maniago

Vicepresidente di Lexacivis

Un pensiero su “LA SICUREZZA HA UN PREZZO? LA LEGITTIMAZIONE DELLO SPIONAGGIO  

  1. Pingback: SICUREZZA E LEGALITÀ: COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE DEL GOVERNO | Lexacivis

Lascia un commento