La riforma sull’assegno di divorzio è stata proposta e votata alla Camera dei deputati con 368 sì e nessun voto contrario.
Qualora venisse approvata al senato ed entrasse in vigore, i giudici, nel decidere i casi di divorzio, dovranno tener presente la situazione concreta e attuale in cui l’ex coniuge viene a trovarsi nel momento in cui subentra il divorzio considerando diversi fattori:
– il reddito
– il patrimonio
– l’età
– la formazione
– le possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro.
Oltre i nuovi parametri introdotti, il contributo dato quando il matrimonio era in vita decadrà come fattore da considerare.
Altri elementi sulla base dei quali verrà calcolato l’assegno di mantenimento sono: l’impegno e la cura personale di figli minori, disabili o maggiorenni ma non autosufficienti; l’incapacità di reddito per ragioni oggettive; la mancanza di adeguata formazione professionale causata dall’essersi dedicato alla cura della famiglia e dei figli.
Ulteriore novità introdotta riguarda colui o colei che decide di intraprendere un nuovo progetto di famiglia: in caso di nuovo matrimonio, unione civile o convivenza stabile questa persona perde l’assegno di divorzio dall’ex coniuge, precisando che l’obbligo non sorge nuovamente a seguito di separazione, di scioglimento dell’unione civile o di cessazione della convivenza.
Il principio del tenore di vita, di cui in passato si teneva conto nella decisione dell’attribuzione e del calcolo dell’assegno, è già stato superato. Con la riforma subentrano però le condizioni in cui l’ex coniuge viene a trovarsi, non solo in termini di reddito, ma anche di patrimonio.
È, inoltre, prevista una novità anche per la provvisorietà dell’assegno: si tratta del riconoscimento di tale assegno per un periodo temporaneo e limitato solo a un periodo di tempo prefissato dal giudice per consentire al coniuge economicamente più svantaggiato di uscire da un momento di crisi economica.
D.A.