È stato approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, con 168 voti favorevoli, 48 contrari e 43 astensioni, il disegno di legge n. 925 che dispone l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Il provvedimento normativo si compone di 5 articoli che vanno a modificare il contenuto degli artt. 438, 441-bis, 442, 429 c.p.p.
QUADRO NORMATIVO:
Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un rito speciale, in virtù del quale il processo viene definito in sede di udienza preliminare, tramite decisione assunta sulla base degli atti delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria. È un giudizio di tipo volontario, in quanto presuppone una richiesta da parte dell’imputato, ed ha natura premiale. La premialità consiste nel fatto che, se l’imputato viene condannato, si opera una riduzione di pena nella misura di un terzo per i delitti e della metà nel caso di contravvenzioni.
ARTICOLO 1:
Posto a modifica dell’art. 438 c.p.p. prevede che:
1. “Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo”. L’attuale normativa introduce un nuovo comma, 1-bis, che si propone di escludere dall’ambito di applicabilità del giudizio abbreviato i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, IV comma, c.p. e art. 630, III comma, c.p.).
2. “In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2”. In questo caso è disposta una nuova formulazione del comma 6. Essa prevede che nei casi di inammissibilità della richiesta del rito abbreviato, in quanto il fatto per il quale si procede è punito con l’ergastolo, oppure nei casi di rigetto dell’integrazione probatoria richiesta dall’imputato che risultasse compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, l’imputato stesso può riproporre la richiesta (oralmente o per iscritto) fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare (ai sensi degli artt. 421 e 422 c.p.p.).
3. “Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2”. In ultima battuta viene inserito il comma 6-ter il quale permette che, nel caso di inammissibilità della richiesta del rito abbreviato dichiarata in udienza preliminare (in quanto delitto punito con la pena dell’ergastolo), il giudice applichi all’esito del dibattimento le riduzioni di pena connesse al negato rito speciale, se ovviamente ritenga che il fatto accertato non sia punibile con l’ergastolo. Per la precisione, in base al nuovo art. 6-ter, occorre che, quando all’imputato sia contestato un delitto punito con l’ergastolo, sia svolto tutto il dibattimento prima che il giudice possa, in sede di condanna, accertare l’eventuale commissione di un reato diverso e riconoscere lo sconto di pena.
Inoltre si vuole ricordare che, in caso di modifica dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero nel corso del dibattimento (ai sensi dell’art. 516 c.p.p.), la Corte costituzionale ha previsto la possibilità per l’imputato di chiedere ed ottenere il giudizio abbreviato relativamente al diverso fatto contestato. In questo caso il giudizio abbreviato si svolge dinanzi al giudice del dibattimento.
ARTICOLO 2:
Posto a modifica dell’art. 422-bis c.p.p. prevede che:
1. “Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4”. Il nuovo comma 1-bis inserito dalla riforma specifica che, se il Pubblico Ministero nel corso dell’udienza modifica l’imputazione e contesta all’imputato un delitto punito con l’ergastolo, il giudice può revocare l’ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie. Inoltre la richiesta di giudizio abbreviato non potrà essere riproposta.
ARTICOLO 3:
Posto a modifica dell’art. 442, comma 2, c.p.p. prevede che:
1. “Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo”. La nuova normativa aggiunge due periodi relativi all’entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell’ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell’ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l’esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene.
ARTICOLO 4: Posto a modifica dell’art. 429 c.p.p. prevede che:
1. “Se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 458”. Con l’inserimento di un comma 2-bis, il provvedimento prevede che se, all’esito dell’udienza preliminare, l’originaria imputazione per delitto punito con l’ergastolo viene derubricata dal giudice dell’udienza preliminare, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l’imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato. Il rito di svolgerà in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell’udienza preliminare come stabilito dal richiamato art. 458 c.p.p. (che disciplina la procedura di richiesta del giudizio abbreviato con le relative tempistiche).
ARTICOLO 5:
“1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
E.M.