LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2020 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha dato il via libera ad un disegno di legge, composto di 16 articoli (suddivisi in 3 capi), che prevede una serie di deleghe al governo per l’efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello.

OGGETTO e PROCEDIMENTO:

Il Governo, per la precisione, è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica: (i) del codice di procedura penale, (ii) del codice penale e (iii) della collegata legislazione speciale. La revisione ha la finalità di semplificare, rendere celere e razionalizzare il processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dalle disposizioni della presente legge (capo 1°).

Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati, anche in mancanza dei pareri.

Il Governo, con la medesima procedura, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

MODIFICA DELLE NORMA IN TEMA DI NOTIFICA:

Si prevede che, nei procedimenti penali di ogni ordine e grado, le comunicazioni avvengano in modalità telematica (anche con soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata) nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Inoltre, si precisa che tutte le notifiche successive alla prima, che comunque dev’essere necessariamente effettuata all’imputato, siano effettuate al difensore anche per via telematica.

Infine, è previsto che, nei procedimenti penali di ogni ordine e grado, il deposito di atti e documenti possa essere effettuato anche con modalità telematiche. Gli uffici giudiziari e la tipologia di atti per i quali il deposito telematico è obbligatorio sono individuati, previa verifica e accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, da uno o più decreti legislativi, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia.

RIDEFINIZIONE DELLA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

Il d.d.l. include tra le deleghe la modifica dei termini di durata delle indagini preliminari in relazione alla gravità dei reati: (i) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni sola o congiunta alla pena pecuniaria; (ii) un anno e sei mesi dalla stessa data quando si procede per i reati di maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura terroristica o definibili di particolare complessità per il numero di imputati o di capi di imputazione (art. 407, co. 2, c.p.p.); (iii) un anno dalla stessa data in tutti gli altri casi. La durata sarà prorogabile una sola volta, di sei mesi, su istanza del p.m., con provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA PROCURA:

Oltre alle linee guida per le deleghe al governo, si prevede che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. L’elaborazione dei criteri di priorità viene curata, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica tramite l’interlocuzione del procuratore generale presso la Corte d’appello e con il Presidente del tribunale e tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti.

PROCEDIMENTI SPECIALI:

Viene prevista una revisione del limite di pena applicabile su richiesta dalle parti, cd. patteggiamento, il quale aumenta a otto anni di reclusione (sola o congiunta a pena pecuniaria). Tuttavia, rimane escluso per una serie di reati “gravissimi”.

È ampliato l’ambito di applicazione del giudizio abbreviato condizionato, per l’accoglimento, da una integrazione probatoria. Inoltre, l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione se il procedimento speciale produce “un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale”. Infine, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di patteggiamento, l’imputato può proporre la richiesta di giudizio abbreviato.

Per quanto riguarda la richiesta di decreto penale di condanna si dispone che essa possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Si assegna un ulteriore termine di dieci giorni (a decorrere dalla notificazione del decreto penale di condanna) entro il quale il condannato possa, rinunciando a proporre opposizione, pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto.

APPELLO:

Ulteriore finalità perseguita dal disegno di legge riguarda l’abbattimento e la velocizzazione dei processi pendenti in Corte d’appello. In linea con questo obiettivo è previsto che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza.

Si impone l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e della sentenza di condanna sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Vengono esclusi i reati per lesioni personali colpose, per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario ed infine per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Si introduce la forma del rito camerale non partecipato nei procedimenti di impugnazione innanzi alla Corte d’appello in composizione monocratica, qualora ne facciano richiesta l’imputato o il suo difensore e non vi sia la necessità di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

TERMINI DI DURATA DEL PROCESSO:

Altra previsione, che si vuole attuare per una celere definizione del processo penale, è indirizzata direttamente ai magistrati i quali, nell’esercizio delle rispettive funzioni, adottino misure organizzative volte ad assicurare la definizione dei processi penali nel rispetto dei seguenti termini: (i) un anno per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità, nei procedimenti per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica; (ii) due anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità nei procedimenti per i reati didi competenza del tribunale in composizione collegiale.

I termini, sopra elencati, possono essere determinati in misura diversa dal Consiglio superiore della magistratura in relazione a ciascun ufficio, con cadenza biennale, sentito il Ministro della giustizia, tenuto conto delle pendenze, delle sopravvenienze, della natura dei procedimenti e della loro complessità, delle risorse disponibili e degli ulteriori dati risultanti dai programmi di gestione redatti dai capi degli uffici giudiziari. A garanzia dell’attuazione degli stessi termini, il dirigente dell’ufficio è tenuto a vigilare sul rispetto delle previsioni del presente d.d.l. e a segnalare all’organo titolare dell’azione disciplinare la mancata adozione delle misure organizzative quando imputabile a negligenza inescusabile.

La predisposizione dei criteri organizzativi e della disciplina che ne segue viene esclusa per una serie di processi relativi ai reati cd. gravissimi previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), e comma 2, lettera b), del codice di procedura penale.

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE:

All’interno del capo II del disegno di legge è prevista una radicale modifica dell’articolo 159 del codice penale sulla sospensione del corso della prescrizione. Viene a definirsi quanto segue.

La prescrizione riprende il suo corso (e i periodi di sospensione sono computati ai fini del tempo necessario al maturare della prescrizione): (1) quando la sentenza di appello proscioglie l’imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne dichiara la nullità; (2) quando viene proposta impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento e almeno uno dei reati per cui si procede si prescrive entro l’anno successivo al termine previsto per il deposito della motivazione.

Il corso della prescrizione è sospeso: (1) per un periodo massimo di un anno e sei mesi dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il giudizio di appello; (2) per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

I periodi di sospensione sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione: (1) quando la sentenza che definisce il giudizio in grado d’appello, anche se emessa in sede di rinvio, conferma il proscioglimento; (2) se durante i termini di sospensione si verifica un’ulteriore causa di sospensione.

MISURE STRAORDINARIE:

Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l’avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F2.

E.M.

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