Su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 7 agosto, ha approvato il disegno di legge che contiene la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura.
REVISIONE DELLA MAGISTRATURA
- Revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura, con riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, icriteri di assegnazione degli incarichidirettivi e semidirettivi.
- Ridefinizione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
- Riduzione dei tempi per l’accesso in magistraturadei laureati in giurisprudenza.
RUOLO DELLA CASSAZIONE
Il d.d.l innova la disciplina dei magistratidell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, con la previsione che lo stesso sia composto da 37 magistrati e stabilendo che possano essere designati solo magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, con non meno di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.
MAGISTRATI E POLITICA
- Vengono introdotte specifiche disposizioni in materia di eleggibilità e di assunzione di cariche politicheo di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati. La riforma prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non siano eleggibilialla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della giunta regionale, consigliere regionale, presidente o consigliere provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano o sindaco in comuni con più di centomila abitanti nella circoscrizione giudiziaria dove hanno prestato servizio nei due anni precedenti.
- A seguito dellacessazione di mandati elettivi e incarichi di governo, ove le cariche elettive abbiano avuto una durata superiore a un anno, i magistrati saranno inquadrati in un ruolo autonomo dei Ministeri.
- Nel caso di assunzione di incarichi di capo e vicecapo presso uffici di diretta collaborazione, di segretario generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri e dei Ministeri, e di capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, sono previste specifiche limitazioni all’accesso a incarichi direttivi.
REVISIONE COMPOSIZIONE CSM
- Tornano a essere complessivamente 30 i componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui 20 magistrati ordinari e 10 eletti dal Parlamento.
- Per i componenti eletti dai magistrati si ipotizza un sistema elettorale a doppio turno basato su collegi uninominali, con garanzia di una perfetta parità fra i generi nelle candidature. I componenti laici, invece, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano componenti del Governo o non lo siano stati negli ultimi due anni, non siano componenti delle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o non lo siano stati negli ultimi due anni
- I componenti delle Commissioni del Csm saranno estratti a sorte, e chi fa parte della commissione Disciplinare non potrà far parte delle Commissioni che si occupano di nomine, di valutazione di professionalità e di trasferimento d’ufficio per incompatibilità dei magistrati.
M.B.