SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO DI NAGOYA SULLE RISORSE GENETICHE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione.

IL PROTOCOLO DI NAGOYA

Il Protocollo di Nagoya (ABS) sull’Accesso alle Risorse Genetiche e l’equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo è uno strumento internazionale adottato dalla Conferenza delle Parti della CBD (Convenzione sulla Biodiversità Biologica) nel corso della sua X Riunione, il 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone ed è stato aperto alla firma il 2 febbraio 2011. L’obiettivo del Protocollo consiste nella giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dall’utilizzazione delle risorse genetiche, ivi incluso l’appropriato accesso alle risorse genetiche e l’appropriato trasferimento delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie e i fondi opportuni, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti.

L’Unione Europea ha approvato il Protocollo di Nagoya con decisione 283/2014/UE, depositando lo strumento di ratifica il 16 maggio 2014. L’Italia ha aderito al Protocollo il 23 giugno 2011, contestualmente all’Unione Europea e ad altri 11 dei suoi Stati membri, nel corso della cerimonia di firma organizzata dal Segretariato per gli Stati membri dell’UE presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

FATTI SANZIONATI

Il testo stabilisce le sanzioni per i soggetti che:

  • In assenza di un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, o di analoga documentazione, utilizzino o trasferiscano ad utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a tali risorse;
  • non adempiano all’obbligo di interrompere l’utilizzazione di risorse genetiche, nel caso in cui le informazioni in loro possesso siano insufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell’accesso e dell’utilizzazione;
  • acquisiscano una risorsa genetica che è o può essere causa patogena di un’emergenza sanitaria internazionale, senza adempiere all’obbligo di interrompere le attività in seguito al superamento dei termini indicati nel regolamento;
  • non adempiano agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti sull’accesso e l’utilizzo delle risorse genetiche;
  • nella fase dello sviluppo finale di un prodotto realizzato mediante l’utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionale ad esse associate, non adempiano agli obblighi di dichiarazione e trasmissione di documentazione previsti dal regolamento.

Il decreto, infine, individua le autorità incaricate della vigilanza, dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni, che corrispondono alle autorità nazionali competenti responsabili per l’applicazione del regolamento stesso, ovvero il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, ciascuno per quanto di propria competenza, nonché le Regioni relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi strutturali e di investimento europei.

E.M.

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