L’ISTRUZIONE: UN PUZZLE MAL ASSEMBLATO ED INCOMPLETO

di Gloria Vindigni – Dottoressa in Giurisprudenza e collaboratrice di Lexacivis

Istruire significa impartire determinate conoscenze su specifiche materie a qualcuno, ciò implica il mettere in moto una serie di processi cognitivi da parte del discente che risaltino le proprie capacità di acquisire, conservare e applicare quanto insegnato. Ne consegue che tra insegnante e discente si istauri un rapporto interpersonale e interattivo.

L’istruzione riconosciuta come parte fondamentale e inalienabile dell’educazione di un individuo è garantita nelle sue diverse forme e a ogni suo livello; difatti tra i vari compiti di uno Stato vi è quello di istituire scuole o enti educativi finalizzati allo sviluppo della personalità e al rispetto dei diritti umani.

Il nostro ordinamento dedica all’istruzione ben due articoli (artt. 33 e 34 della Costituzione) nei quali: in uno, la libertà d’insegnamento e la possibilità per gli istituti privati di essere considerati paritari a quelli statali, nell’altro viene sancita l’apertura della scuola a tutti; inoltre, per i meno abbienti, ai quali vengono riconosciute capacità e meriti, sono previsti aiuti statali come borse di studio o assegni aggiudicati tramite concorso. Sempre l’articolo 34 sancisce l’obbligatorietà scolastica e la gratuità dell’istruzione inferiore.

A tal proposito, dopo diversi interventi legislativi, ad oggi, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del Circolare Ministeriale 31 dicembre 2010 n.101, l’obbligatorietà scolastica è fissata dai sei fino ai sedici anni d’età; tale obbligo è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale. Esso può essere assolto nelle scuole statali e paritarie, nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale o attraverso l’istruzione parentale.

Si può dunque affermare che nel nostro Paese l’obbligo di istruire è decentrato in quanto non vede coinvolto solo lo Stato, ma anche le Regioni, le province, i comuni e le famiglie; difatti lo Stato detta i principi generali che le Regioni sono tenute a rispettare, quest’ultime dal canto loro hanno potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale; alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Il principio dell’autonomia scolastica è stato sancito dal DPR 8 marzo 1999 n.275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”. Tale principio intende valorizzare la capacità di progettare e realizzare interventi educativi che favoriscano lo sviluppo della persona umana.

Ivi si legge che: “In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, l’autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei piani dell’offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno.

L’autonomia organizzativa consente di dare al servizio scolastico flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l’introduzione e la diffusione di tecnologie innovative.”

Ogni scuola deve elaborare un progetto educativo didattico che consenta, attraverso interventi sistematici di carattere metodologico e pedagogico, di favorire l’apprendimento e le competenze che i docenti mirano a promuovere negli alunni.

Si parla in questo caso di autonomia didattica che consente alle scuole di regolamentare l’orario d’insegnamento delle discipline in base all’indirizzo di studio, al ritmo di apprendimento degli studenti, creare percorsi formativi individualizzati o in base alle richieste del territorio.

A tal fine i docenti devono considerare anche quegli alunni che presentano disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o bisogni educativi specifici (BES) per i quali sono previste agevolazioni che rispondano all’esigenza di inclusione scolastica.

Nello specifico la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 rubricata “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.” riconosce come disturbi specifici dell’apprendimento la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia per i quali sono previsti percorsi individualizzati; all’articolo 5 della suddetta Legge sono indicate le “misure educative e didattiche di supporto”. Difatti sono previsti strumenti dispensativi e compensativi che rendano il lavoro scolastico più efficace e sensibile considerando anche le peculiarità dei soggetti e l’utilizzo di strategie educative adeguate e mezzi informatici. Queste misure sono soggette a controlli periodici per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Per quanto riguarda gli studenti con BES ovvero alunni con disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici o alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico oltre a quanto previsto dalla Legge 170/2010 un inquadramento più completo è dato dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 la quale indica gli “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Tale Direttiva ha ampliato il campo di applicazione di una didattica personalizzata ed inclusiva inserendo anche problematiche legate all’apprendimento che non necessitano di un certificato.

Occorre però puntualizzare che vi sono diverse problematiche che minano il diritto all’istruzione e il ruolo degli insegnanti all’interno della scuola: basti pensare all’iter che devono seguire questi ultimi o gli aspiranti tali per ottenere il posto di lavoro.

Il nostro ordinamento prevede infatti che per diventare docenti è necessario essere in possesso di un titolo di studio per l’accesso all’insegnamento e l’abilitazione ad esso; in particolare chi possiede i titoli all’insegnamento può essere inserito in graduatorie di istituto di III fascia (aggiornate tramite appositi decreti) che consentono di essere chiamati per le supplenze a tempo determinato. Il conseguimento all’abilitazione oltre che, l’inserimento nelle graduatorie di II fascia per le supplenze a tempo determinato, consente la partecipazione a concorsi per titoli ed esami i cui vincitori potranno ricoprire il ruolo a tempo indeterminato.

Analogamente anche per chi intende ricoprire il ruolo di insegnante di sostegno, sono previste due procedure distinte: per la prima è necessario superare una selezione (per la quale è necessario il titolo di accesso alla classe di concorso) per conseguire il titolo di sostegno e il possesso di ventiquattro crediti formativi universitari in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche oppure l’abilitazione su una classe di concorso. Per diventare di ruolo sui posti di sostegno invece i requisiti sono due: il titolo di accesso ad una classe di concorso, i ventiquattro crediti formativi universitari e la specializzazione su sostegno oppure l’abilitazione su una classe di concorso e specializzazione su sostegno.

La criticità che emerge dalla procedura per l’avvio all’insegnamento riguarda la precarietà dei diplomati o laureati che sono o aspirano a diventare docenti, il che comporta la difficoltà ad immettersi in maniera stabile nel mondo del lavoro e ad avere certezze economiche. Lo stato di precarietà degli insegnanti si ripercuote inevitabilmente sugli studenti e sul loro diritto ad avere un’adeguata e continua istruzione.

La mancanza di un’adeguata forma di istruzione è una delle cause della dispersione scolastica, difatti, molti giovani non considerano la programmazione e i metodi scolastici adeguati all’acquisizione di conoscenze che gli permettano di progredire in maniera concreta in ambito lavorativo, pertanto preferiscono interrompere o abbandonare gli studi.

La difficoltà a trovare una collocazione nel mondo del lavoro non riguarda soltanto coloro che hanno deciso di interrompere gli studi ma, anche chi gli studi li ha portati a termine; una delle ragioni alla base di tale fenomeno è proprio la richiesta di competenze che in ambito scolastico non vengono sviluppate sufficientemente e adeguatamente.

Da qualche anno le istituzioni scolastiche stanno cercando di “rompere gli schemi” tradizionali dell’apprendimento basati sul rapporto ex cattedra tra insegnante e alunno introducendo supporti digitali nelle aule.

Difatti si è riscontrato un ampio uso di strumenti tecnologici con lo scopo di modernizzare e velocizzare la routine all’interno delle scuole: si pensi alla lavagna interattiva multimediale (LIM), all’utilizzo dei tablet o dei libri in formato digitale, all’introduzione del registro elettronico e da ultimo alla didattica a distanza.

È dunque evidente che ad oggi, il mondo dell’istruzione può essere visto come un puzzle mal assemblato ed incompleto, dove: il “mal assemblato” racchiude tutte le problematiche messe in risalto nelle pagine precedenti e rimaste, senza una risoluzione (da parte degli organi preposti) chiara e definitiva; “l’incompleto” rappresenta, invece, quel progresso tecnologico al quale stiamo assistendo che, era forse necessario ma è stato attuato in maniera troppo frettolosa e per la quale i diretti interessanti non sono stati preparati adeguatamente.

Affinché si possa parlare di scuole moderne, che consentano un’istruzione capace di rispettare i tempi d’apprendimento di ciascun alunno, facendone emergere le potenzialità oltreché la personalità e la programmazione scolastica sia considerata adatta alle esigenze personali e sociali è necessario un ulteriore sforzo che dia del mondo dell’istruzione l’immagine di un puzzle ben assemblato e completo.

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