LE QUATTRO “P” CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: PREVENZIONE, PROTEZIONE, PERSEGUIMENTO E POLITICHE INTEGRATE  

di Gloria Vindigni – Dottoressa in Giurisprudenza e collaboratrice di Lexacivis

Si definisce violenza “qualsiasi atto che provoca, o può provocare, danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione e la deprivazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata” o ancor meglio “L’utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione”.

Da tali definizioni si evince che la violenza ha diverse forme e può essere esercitata con diversi mezzi. Difatti si distingue in violenza fisica, psicologica e verbale, sessuale, domestica, economica, assistita, stalking e mobbing.

Chi esercita violenza lo fa con l’intento di provocare nella propria vittima una serie di stati d’animo e condizioni negative quali: ansia, paura, angoscia, panico, stress, vergogna, agitazione, depressione, senso di inferiorità e stato di subordinazione.

Se si analizza il fenomeno in relazione alla donna, si riscontra che il processo attuato dal carnefice nei confronti della donna vittima di violenza molto spesso può durare anni ed essere latente; l’uomo mette in atto una serie di comportamenti e strategie, anche attraverso l’utilizzo della forza fisica con lo scopo di esteriorizzare e talvolta estremizzare gli stereotipi di genere legate al sesso maschile: forza, coraggio, senso di responsabilità, spirito d’iniziativa ecc. aggiudicandosi in questo modo il pieno e totale controllo sulla donna, sul suo stile di vita, sulle sue frequentazioni, sui suoi comportamenti e sulle sue decisioni.

Nel momento in cui esercita violenza, l’uomo non ha il controllo attivo delle proprie pulsioni pertanto considera la donna come uno “strumento” sul quale scaricare la propria tensione utilizzando metodi primitivi per la risoluzione dei problemi; ciò che manca nella relazione tra i soggetti è l’accettazione da parte di colui che agisce con la forza dell’individualità dell’altro.

Le cause di un fenomeno come quello della violenza contro le donne, come tutti sappiamo, sono da ricercarsi nella società e nella cultura ma soprattutto nei rapporti di potere tra i generi derivanti dal sistema patriarcale.

Dallo scenario fin qui delineato emerge una evidente violazione dei diritti umani quali: il diritto alla vita, l’uguaglianza, la libertà, l’integrità fisica, le pari opportunità, la libertà di movimento, l’autonomia e l’indipendenza.

L’organizzazione delle Nazioni Unite ha istituto il 25 novembre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne invitando gli Stati membri a promuovere iniziative volte all’eliminazione di questo fenomeno che persiste ancora oggi.

A tal proposito non si può non menzionare la Convenzione di Istanbul approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa nel 2011 e ratificata dal nostro Paese nel 2013. Essa è considerata il primo strumento giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro ogni violenza.

La Convenzione sopracitata nel suo preambolo richiama la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la carta sociale europea, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nonché i trattati internazionali sui diritti umani dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

Il trattato nei suoi ottantuno articoli si prefigge, attraverso la struttura delle quattro “p”, di prevenire le diverse forme di violenza (con particolare attenzione a quella domestica), di proteggere le donne che ne sono vittime, di assicurare la punibilità dei colpevoli e di favorire politiche integrate.

Nello specifico all’articolo 3 vengono definiti i termini chiave: violenza contro le donne, violenza domestica, genere, violenza contro le donne basata sul genere; l’articolo 4 invece vieta ogni forma di discriminazione affermando che l’attuazione del trattato deve avvenire “senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione”.

In ambito nazionale, invece, a livello normativo il nostro codice penale disciplina diverse fattispecie di violenza all’interno del libro II al titolo XII “delitti contro la persona”, solo per citane alcune: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenne, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cosiddetto revenge porn), costrizione o induzione al matrimonio.

Occorre poi sottolineare che la Legge n.119 del 2013, nota come legge sul femminicidio non prevede una fattispecie ad hoc sul femminicidio né tantomeno ritiene che questo possa considerarsi una circostanza aggravante.

Le disposizioni presenti ad oggi nel codice penale e nel codice di procedura penale sono il frutto di numerosi interventi da parte del legislatore, l’ultimo avvenuto con la Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

La novella denominata “codice rosso” inserisce nel codice penale quattro nuove fattispecie: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (art. 612 ter), il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583 quinques), il reato di costrizione o induzione al matrimonio (art.558 bis) e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis).

L’articolo 612 ter prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro ed è prevista l’aggravante se durante o dopo la relazione affettiva sono stati usati mezzi informatici, l’articolo 583 quinques invece prevede la reclusione da otto a 14 anni (è prevista la condanna all’ergastolo se per effetto del reato muore la vittima).

La fattispecie disciplinata dall’articolo 558 bis è punita con la reclusione da uno a cinque anni, se il reato è commesso a danni di un minore, in Italia o all’estero si applicano le aggravanti; infine la violazione di cui all’articolo 387 bis è sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni.

Un accrescimento sanzionatorio è previsto per fattispecie già esistenti quali l’art.572 passa a un minimo di tre e un massimo di sette, l’art. 612 bis passa a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi, l’art. 609 bis passa da sei a dodici anni e l’art. 609 octies passa a un minimo di otto e un massimo di quattordici.

Sul versante processuale invece sono state introdotte novità per quanto riguarda l’attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero; questi ultimi infatti devono operare con immediatezza rispetto a tali reati.

Il codice di rito dispone l’obbligo di comunicazione (anche in forma orale) senza ritardo della notizia del reato al pubblico ministero. Il pubblico ministero è altresì obbligato ad acquisire informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

Tuttavia, tali disposizioni normative si rivelano ancora una volta insufficienti e inadeguate a contrastare in maniera definitiva la problematica della violenza sessuale; difatti vista la farraginosa struttura del sistema processuale sono ancora molte le vittime che non denunciano il loro aggressore.

Al fine di tutelare concretamente le vittime sono state inviate al nostro Paese una serie di raccomandazioni riguardanti la prevenzione, la protezione, il perseguimento e le politiche integrate contro la violenza sulle donne.

In conclusione, riteniamo che lo Stato debba pertanto: adottare misure che garantiscano il coordinamento tra le diverse autorità, sviluppare soluzioni a lungo termine per la gestione di centri antiviolenza e case rifugio, consentire una gestione rapida delle indagini e dei procedimenti penali garantendo che le pene siano commisurate alla gravità del reato, facilitare l’accesso ai risarcimenti civili e penali, rafforzare le misure per prevenire e contrastare la violenza che colpisce le donne che sono o potrebbero essere soggette a discriminazione intersezionale, migliorare l’accesso delle donne straniere al permesso di soggiorno e a procedure di asilo e riconoscimento dello status di rifugiata in relazione alla violenza di genere subita, facilitando l’accesso a strutture di accoglienza e di alloggio e servizi di supporto sensibili alle specificità di genere, avviare programmi di formazione per operatrici e professioniste nonché rafforzare le attività di prevenzione nel campo della sensibilizzazione, dell’educazione, della formazione delle figure professionali, dei programmi rivolti agli autori di violenze e nel settore dell’occupazione, con iniziative di lungo periodo destinate a promuovere il cambiamento dei comportamenti sessisti e basati sulla concezione dell’inferiorità delle donne nel contesto sociale e culturale.

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